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Cass., Sez. II, 25 febbraio 2016 n. 3751

Con la sentenza del 25 febbraio 2016, n. 3751, la Suprema Corte ha finalmente risolto, dopo oltre dieci anni di contrasti giurisprudenziali, la vexata quaestio in tema di opposizione a cartella esattoriale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc.

La cartella esattoriale va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché si contesta l’esistenza stessa del titolo esecutivo. Tale azione perciò non soggiace ad alcun termine di decadenza.

Leggi la sentenza per intero:

615 per mancata notifica verbale e no azione recuoeratoria . Cass. 3751-16

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