Commento a Cass. Pen., V sez., 23.1.2020, n. 2726

Avv. Barbara Maria Grana

Il reato di stalking, fenomeno abbastanza diffuso all’interno del condominio, si manifesta allorquando i vicini di casa perseguitano altri condomini. Lo stalking condominiale consiste in condotte reiterate e minacciose che cagionano nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità e dei familiari, di densità tale da fargli cambiare il tenore e le abitudini di vita ( art 612 bis c.p.).

Con la sentenza n.2726/2020 la Suprema Corte precisa che il reato di stalking, non viene meno per le condotte offensive da parte delle persone offese, perché emerge dalle prove una evidente sproporzione tra le azioni degli imputati e quelli delle persone offese.

Inoltre la Cassazione rivela che la condotta degli imputati sia da ritenersi aggravata per futili motivi, dal momento che la condotta criminosa posta in essere era stata indotta da uno stimolo esterno di tale lievità, banalità e sproporzione rispetto ala gravità del reato, da apparire secondo il comune modi di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da essere vista come un mero pretesto per dare sfogo ad un impulso violento.

Il difensore dei tre imputati ricorre in Cassazione con 4 motivi, chiedendo che venga annullata senza rinvio la sentenza impugnata.

Il primo motivo riguarda la morte di uno degli imputati, che estingue il reato.

Con il secondo motivo contesta la carenza di motivazione in ordine al reato ascritto, evidenziando che gli scontri tra i condomini erano reciproci.

Con il terzo motivo lamenta che la sentenza di condanna si basava solo sulle dichiarazioni delle persone offese escusse in dibattimento.

Con il quarto motivo contesta la motivazione in riferimento alla circostanza aggravante dei futili motivi, addebitata a tutti gli imputati, stante il ruolo marginale di due di loro, e il riferimento al concetto di sproporzione era generico ed erroneamente riferito a tutti indistintamente.

Chiedevano inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche per la natura condominiale del conflitto.

La Corte di Cassazione rigettava tutti i motivi del ricorso, escluso il primo annullando senza rinvio la sentenza impugnata a causa della sopravvenuta morte di uno degli imputati.

 La Corte evidenzia che il reato di stalking è configurabile anche quando le condotte sono reciproche, inoltre non state fornite prove al riguardo.

La Corte d’Appello, dopo avere rilevato la presenza di condotte aggressive, violente e prevaricartici dei condomini imputati di entità tale da costringere le vittime a cambiare le proprie abitudini, pur di evitare le aggressioni, (la necessità di uscire in due o per il minore di farsi accompagnare sull’uscio di casa dagli amici) o addirittura come scelta estrema e forzata di allontanarsi dalla propria abitazione e di trasferirsi altrove anche se per un certo periodo di tempo.

Infine la Cassazione conferma la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza dei ricorrenti, in quanto l’ambito condominiale della contesa non rendeva meno grave il reato.

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