T.A.R.

Calabria – Catanzaro

Sezione II

Sentenza 15 maggio 2014, n. 730

N. 00730/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01427/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2011, proposto da:
Ottavio Gaetano B., rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Assisi, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Maurizio Rodinò, in Catanzaro, alla via Pizi, n. 1;

contro

Provincia di Vibo Valentia, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Concetta Marrella, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Carmelo Cosentino, in Catanzaro, alla via M. Iannelli, n. 9;

per l’annullamento

del provvedimento del Dirigente Affari Generali della Provincia di Vibo Valentia del 4 agosto 2011, n. 26995, con conseguente condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, e, in via subordinata, per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2014 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Ottavio Gaetano B. è stato presidente della Provincia di Vibo Valentia.

A cagione dell’attività prestata in tale veste, egli è stato sottoposto a procedimento penale per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 323 c.p., per aver attribuito indebiti vantaggi patrimoniali ad alcuni dipendenti in violazione degli artt. 65 e 66 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché in violazione dei principi di buona amministrazione.

All’esito del processo, egli è stato mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.

2. In questa sede Ottavio Gaetano B. ha impugnato la nota meglio indicata in epigrafe, con la quale l’amministrazione provinciale gli ha negato il rimborso delle spese legali sostenute per il processo penale.

2.1. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che il provvedimento sarebbe mancante di una motivazione adeguata e in ogni caso contrasterebbe con l’art. 1720 c.c.

Infatti, il rimborso delle spese legali gli spetterebbe perché trattasi di esborsi sopportati a causa del mandato di presidente della Provincia, adempiuto nel rispetto delle precise disposizioni impartite dalla giunta provinciale.

In aggiunta, vi sarebbe l’incompetenza del dirigente che ha emanato il provvedimento impugnato.

In forza delle argomentazioni testé riassunte, Ottavio Gaetano B. ha chiesto la condanna dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia al rimborso delle spese di giudizio da lui sostenute.

2.2. In via subordinata, il ricorrente ha dedotto che la l. 3 agosto 1999, n. 265, ha imposto a tutte le amministrazioni l’obbligo di stipulare apposite polizze assicurative volte a garantire la responsabilità degli amministratori pubblici.

L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia non avrebbe assolto tale obbligo, così ingenerandogli un danno, dal quale chiede di essere tenuto indenne.

3. L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. All’udienza del 9 maggio 2014 il ricorso è stato discusso ed è stato trattenuto in decisione, previa sollecitazione del contraddittorio sul possibile difetto di giurisdizione di questo plesso amministrativo di giustizia.

5. Ritiene, infatti, il Collegio che la cognizione sulle domande prospettate nel ricorso spetti al giudice ordinario.

5.1. Quanto alla prima domanda, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in particolare Cass. Civ., Sez. Un., 9 aprile 2008, n. 9160) hanno chiarito, in tema di rimborso di spese di difesa ai funzionari onorari, che, ai fini della identificazione della giurisdizione – escluso ogni rilievo delle norme concernenti la giurisdizione sul rapporto di lavoro pubblico – occorre distinguere l’ipotesi di funzionari onorari nominati da un’autorità amministrativa, il cui trattamento economico, in difetto di disciplina normativa, è stabilito dalla stessa, con conseguente posizione di interesse legittimo e giurisdizione del giudice amministrativo, da quella di soggetti che svolgono funzioni pubbliche sulla base di un’investitura politico-elettorale, la cui posizione, anche economica, è di solito direttamente regolata dalla legge, con la conseguenza che le relative posizioni soggettive assumono la consistenza di diritti, e la giurisdizione è del giudice ordinario a meno che la legge stessa non attribuisca funzioni discrezionali all’amministrazione.

E’ stato ulteriormente chiarito, con riferimento a funzionari onorari del comune, ossia persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell’ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato (nella specie assessore e vicesindaco), che, in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l’ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario, in base ad una disposizione di legge, l’art. 1720 c.c., da applicare in via analogica ai sensi dell’art. 12, comma II, disp. prel. c.c. (Cass. Civ., Sez. Un., 13 gennaio 2006, n. 478).

Non a caso, nel proporre la domanda principale di condanna dell’amministrazione provinciale al rimborso delle spese legali sostenute, Ottavio Gaetano B. ha invocato, quale fondamento della propria pretesa, l’art. 1720 c.c.

Ed allora, sulla domanda difetta la potestas decidendi da parte di questo plesso amministrativo di giustizia, spettando il compito di decidere al giudice ordinario.

5.2. Anche quanto alla seconda domanda non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Invero, il ricorrente ha domandato il ristoro dei danni subiti non a cagione dell’esercizio del potere amministrativo, bensì dall’inadempimento, da parte dell’amministrazione resistente, di un preteso obbligo assicurativo.

E’ evidente, allora, che la pretesa giuridica soggettiva azionata ha natura di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo; quindi, non ricadendo la controversia in una materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve escludersi che di essa non possa occuparsi questo plesso di giustizia.

6. Va in conclusione affermato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, d’innanzi al quale l’odierno giudizio, inammissibile in questa sede, potrà trasmigrare a mente degli artt. 11 c.p.a. e 59 l. 18 giugno 2009, n 69.

7. Il rilievo d’ufficio della questione di giurisdizione giustifica l’integrale compensazione delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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