N. 00910/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00972/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 972 del 2007, proposto da:
Tommaso Caramori, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpaolo Alice, Ludovico Szego ed Enrico Inserviente, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso G. Ferraris, 120;

contro

Comune di Biella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via del Carmine, 2;

per l’annullamento

– del provvedimento n. prot. 23376/2.5.07 del 16 maggio 2007, comunicato il 30.05.2007 con la quale il Dirigente Tecnico, responsabile del settore urbanistica ed edilizia, ha respinto le istanze di condono nn. 1 e 2 del 31.03.2004 avanzate dal ricorrente;

– di tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento impugnato, con particolare riferimento per quanto di ragione ai provvedimenti comunali mai notificati con cui è stata classificata come di tipo “D” la strada comunale Corso San Maurizio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Biella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 25.07.2007 il sig. Caramori Tommaso ha chiesto al Tribunale di annullare il provvedimento con il quale, il 16.05.2007, il Comune di Biella aveva respinto le istanze di condono nn. 1 e 2 avanzate il 31.03.2004, nonché tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi del procedimento e, in particolare, i provvedimenti con i quali la strada comunale di Corso San Maurizio era stata classificata di tipo “D”.

A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto 1) violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, dell’art. 28 del DPR n. 495/1992 e dell’art. 33 della l.n. 47/85; eccesso di potere per violazione dell’art. 5 del PRGC di Biella, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di proporzionalità e di motivazione; 2) violazione dell’art. 32 comma 37 d.l. n. 269/2003.

Il 19.09.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Biella, eccependo l’inammissibilità, l’irricevibilità e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso avversario.

All’udienza pubblica del 26.03.2014 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: nonostante l’acquisizione dell’opera al patrimonio del Comune (oggetto, peraltro, di autonomo ricorso) sia stata portata ad esecuzione, l’interesse del ricorrente all’annullamento del diniego di condono “permane perché l’art. 39 c. 19 della l.n. 724/94 riconosce, al ricorrere di determinate circostanze, il diritto del proprietario di ottenere l’annullamento dell’acquisizione e la cancellazione dell’eventuale trascrizione” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 14.05.2013 n. 2499).

Il ricorso, pur ammissibile è, però, infondato.

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del diniego di condono, in cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della decadenza, al momento della realizzazione delle opere in difformità, del vincolo espropriativo relativo alla fascia di rispetto stradale.

Tale censura non può essere accolta: come affermato anche dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. Sez. IV, 13.03.2008 n. 1095; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 9.06.2008 n. 5541) “i vincoli di inedificabilità connessi alle fasce di rispetto stradale hanno carattere conformativo (e non ablativo), scaturiscono automaticamente dalla presenza della strada, sono conformati per legge in rapporto alla classificazione della strada stessa e comportano – stante la funzione della fascia di rispetto, preordinata alla sicurezza del traffico e all’ampliamento della sede stradale – l’inedificabilità assoluta”.

Da qui la persistenza del vincolo de quo, relativo ad una strada urbana di scorrimento (classificata di tipo D), non limitata al servizio di una singola zona, ed anche la legittimità sotto tale profilo, del provvedimento impugnato.

Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le doglianze svolte con riguardo alla pretesa non ostatività al condono del contrasto delle opere realizzate abusivamente con la disciplina urbanistica, alla attuale edificabilità dell’area ed al fatto che sulle istanze di condono, presentate nel 2004, si fosse già formato il silenzio-assenso.

Il parcheggio in questione, non più costituito (come previsto nella concessione edilizia n. 62/98) da un piano interrato e da un piano a raso, ma traslato verso l’alto di oltre un metro, è stato, in verità, ampliato verso il confine stradale sino a giungere a m. 12,50 dal ciglio della strada, in violazione della distanza minima fissata dall’art. 18 del Codice della Strada e dall’art. 28 del Regolamento di attuazione di 20 m.

In presenza del suddetto “vincolo di in edificabilità assoluta…(non solo) sulla domanda di condono edilizio non si forma il silenzio assenso” (come già affermato da questo TAR, Sez. I, nella sentenza del 25.10.2006 n. 3382, relativa al ricorso RG n. 1161/2006 presentato dal sig. Caramori contro il primo rigetto delle domande di condono nn. 1 e 2 del 31.03.2004, annullato per omessa comunicazione ex art. 10 bis l.n. 241/1990 e come evidenziato anche da numerose altre pronunce della giurisprudenza amministrativa come TAR Puglia, Bari, Sez. II, 20.10.2010 n. 3681 e TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 17.09.2009 n. 1533), ma non può essere neppure concessa con provvedimento espresso, evidentemente, la sanatoria delle opere edificate in totale difformità dal titolo, che vanno ad invadere la zona di rispetto stradale, mettendo in pericolo la sicurezza della circolazione e la tempestività delle operazioni che si rendessero necessarie in caso di sinistri o di altri incidenti.

Sulla legittimità del provvedimento impugnato non possono influire neppure il fatto che nella zona di rispetto stradale siano consentite, dall’art. 33.2 delle NTA al PRGC, “aree di parcheggio”, o l’omessa espressa indicazione nel diniego di condono della denominazione della strada cui il vincolo di in edificabilità si riferisce

Da un lato il parcheggio de quo, che si eleva fuori terra per oltre un metro, rappresenta una vera e propria costruzione e non può essere qualificato, sempre in base alla ratio di tutela che dà origine al vincolo predetto, semplice “area di parcheggio”; d’altro lato il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 21.04.2000 con il quale gli abusi sono stati per la prima volta contestati (cfr. doc. n. 4 dello stesso ricorrente) individua come Corso San Maurizio la strada rispetto alla quale esiste il vincolo, la cui viabilità si sviluppa sicuramente anche a raso (e non in galleria) con le già esposte necessità di salvaguardia.

Non avendo il ricorrente dato alcuna dimostrazione dell’esistenza di un assetto delle vie di circolazione diverso da quello posto dall’Amministrazione alla base del provvedimento, né svolto alcuna specifica censura contro i non meglio precisati “provvedimenti comunali” che classificano la strada in questione una strada di tipo D, le relative doglianze, rimaste del tutto generiche ed indefinite, non possono che essere rigettate.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dunque, come detto, integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

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