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TASSAZIONE PER L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA E DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO

A cura della dott.ssa Filomena Agnese Chionna

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato l’importante questione interpretativa della compatibilità della legislazione italiana, in materia di tassazione per l’accesso alla giustizia amministrativa, nell’ambito degli appalti pubblici con l’ordinamento europeo.
Occorre precisare che, nell’ambito dei processi amministrativi, il regime italiano di tassazione degli atti giudiziari, fondato sul pagamento di un contributo unificato, viene stabilito indipendentemente dal valore della controversia. In materia di appalti pubblici, il contributo è più elevato, sulla base di indici di rilevanza economica del contratto. Ulteriori addizionali sono legate a circostanze specifiche. Il valore della causa corrisponde non al margine di utile che si può trarre dall’esecuzione del contratto, bensì all’importo posto a base d’asta dell’appalto stesso.
Il contributo unificato è versato non solo all’atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ma anche per il ricorso incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
La Corte ritiene che la previsione in esame non contrasti con l’ordinamento dell’Unione, e che la ratio legis tende al “buon funzionamento del sistema”, costituendo “una fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri” dissuadendo “l’introduzione di domande che siano manifestamente infondate” o meramente dilatorie.
Tali obiettivi possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente. Ove così non fosse, l’obbligo aggiuntivo si porrebbe in contrasto con le garanzie di accessibilità al ricorso.
In conclusione la corte esprime il seguente principio di diritto:
L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi. L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che www.ildirittoamministrativo.it 19 tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.

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