ATTO CIVILE

Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire.

Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio.

Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene.

In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar e di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento.

Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo.

Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione.

A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione.

Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

 

 

 

 

ATTO DI PENALE
All’esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria – presente in casa solamente Tizio – procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro  suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro uro, custodite in un cassetto dell’armadio; e un’agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all’interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell’interrogatorio all’udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all’esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto più opportuno evidenziandone  le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

 

ATTO AMMINISTRATIVO

Con bando di gara pubblicato in data 10/12/2011 l’ ente pubblico alfa indiceva una procedura selettiva  con il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di  servizi di pulizia dell’aeroporto beta. con istanza tempestivamente presentata le imprese delta e kappa chiedevano di partecipare alla gara, dichiarando che si sarebbero costituite in atp ( associazione temporanea imprese) nella quale la società kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo senza tuttavia specificare la quota di partecipazione  alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse.ai fini della presentazione della garanzia provvisoria  ai sensi dell’art 75 dlgs 12/4/ 2006 n 163 la costiuenda atp presentava cauzione a nome della capogruppo kappa . la commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20/1/2012 . la società omega che aveva presentato un offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gara datato 15/2/12 non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultanti da precedenti rapporti intrattenuti con altra pubblica amministrazione . con atto del 22/2/12 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’atp costituita tra delta e kappa. Il candidato, assunte le vesti del legale della società, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita

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