NOVITA’ IN TEMA DI VIOLENZA PRIVATA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE, SENTENZA 11 GIUGNO- 26 NOVEMBRE 2013, N. 47084

(A cura del Dott. Fabio Giuseppe Squillaci)

 

Massime

Risponde del reato di violenza privata ex art. 610 c.p. il convivente che impedisce alla ex compagna di chiamare le forze dell’ordine. La norma infatti punisce colui che, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Nella specie la Suprema Corte, ha ravvisato gli estremi del reato contestato avendo l’ex convivente strappato di mano il telefono alla compagna e nell’averlo poi scagliato per terra, così impedendole di chiamare i carabinieri.)

 

I FATTI

Durante un litigio l’ex convivente aveva strappato di mano alla compagna l’apparecchio telefonico, lo aveva poi scagliato per terra impedendo alla donna di chiamare i carabinieri. Con sentenza in data 12 aprile 2012 la Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Montepulciano, ha riconosciuto F.I. responsabile del delitto di violenza privata ai danni della ex convivente. L’imputato pertanto proponeva ricorso per cassazione, insistendo su due motivi . Col primo motivo, il ricorrente contestava la configurabilità il reato di violenza privata, stante la mancanza di una coazione psicologica sulla vittima, tale da limitare la sua capacità di autodeterminazione. A conferma di ciò, continua la Corte, che la donna, subito dopo l’uscita del convivente dalla sua casa, aveva chiamato i carabinieri. Sotto altro profilo contesta l’attendibilità della persona offesa, per essere costei comparsa in veste di testimone solo sotto la minaccia di un accompagnamento coattivo ad opera della forza pubblica, dopo aver disertato ripetutamente le udienze. Col secondo motivo il ricorrente impugna il diniego delle attenuanti generiche, che ritiene essergli dovute in relazione ai buoni rapporti con la figlia delle parti e al comportamento tenuto dalla donna nella circostanza. La Corte riteneva il primo motivo privo di fondamento sostenendo che fosse esatta la qualificazione giuridica della fattispecie (610 c.p.), tenuto anche in conto che per consolidata giurisprudenza di legittimità la violenza costitutiva dell’illecito può anche essere esercitata sulle cose . Nel caso di specie, infatti, l’ ex convivente impediva di chiamare i carabinieri dapprima strappando il telefono dalla presa e scagliandolo contro la parete, e togliendo poi il telefono cellulare, dalle mani della donna, per scagliarlo a terra; questo è sufficiente per integrare la coercizione della persona offesa. Del pari infondata veniva considerata la censura con cui il ricorrente contrastava il giudizio di attendibilità della persona offesa. L’iniziale riluttanza della donna a comparire quale teste, veniva considerata significativa di un disinteresse per il processo e quindi di un’assenza di persecuzione nei confronti dell’imputato. La Suprema Corte non accoglieva neppure il motivo contestato per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. In merito, veniva precisato che anche se l’uomo aveva mantenuto buoni rapporti con la loro figlia, questo rientrava nell’osservanza dei doveri genitoriali ma l’episodio che gli veniva contestato era da considerarsi comunque deprecabile, perché idoneo a minare la serenità della stessa . La Corte, in conclusione, rigettava il ricorso, ed il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese processuali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 610 c.p. – Chiunque, con violenza [c.p. 581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339. Art 62bis – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407 comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

QUESTIONI GIURIDICHE

La questione dibattuta e risolta dalla sentenza in esame, nella sostanza, si incentra sul bene giuridico tutelato dall’art. 610 c.p. e sui presupposti applicativi delle attenuanti generiche. Nota esplicativa La Suprema Corte, nella sentenza in commento , prende posizione sui presupposti integrativi del reato di violenza privata, attribuendo valore determinante al profilo della coercizione, estendendone la portata a situazioni che de facto non presentano profili di violenza. Il percorso argomentativo fatto dai giudici seppur lineare e privo di architetture dottrinali permette all’interprete di valutare il coinvolgimento nella fattispecie de qua del principio di offensività quale paradigma e filtro in concreto della incriminazione penale. Procedendo con ordine, occorre in prima battuta, ricostruire gli elementi costitutivi del reato ex 610 c.p., valutandone i limiti interni ed esterni. Il reato in esame costituisce una figura di reato sussidiario, in quanto un fatto sarà punibile a tale titolo solo se non sia specificamente previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante da un altro reato. In diritto, si afferma pacificamente come il delitto di violenza privata sia un reato complesso, vale a dire che suo elemento costitutivo sia una condotta che, isolatamente considerata, costituirebbe l’elemento materiale di un altro reato (v. Cass. Sez. V 17 ottobre 2008 n. 43219). Il bene giuridico tutelato è la libertà morale intesa come facoltà di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi di motivazione autonomi. Osserva la giurisprudenza che il delitto di violenza privata tende a garantire la libertà psichica dell’individuo, realizzandosi quando l’agente, con il suo comportamento violento e intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, in modo da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione. La condotta incriminata è a forma vincolata e consiste, come detto, nella violenza o minaccia, anche se rivolti sulle cose, che abbiano effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa, rappresentando questi ultimi veri e propri limiti interni della fattispecie. Si osserva in dottrina che il concetto di violenza non può essere circoscritto al solo impiego di energia fisica che venga esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro una persona, ma deve necessariamente comprendere l’uso di qualunque mezzo, ad eccezione della minaccia, che sia idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo. Integra, altresì, il reato di violenza privata la minaccia, anche non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, al fine di ottenere che la persona offesa sia indotta a fare od ad omettere qualcosa ( Cass Penale sent. N. 3609/2011). Importante precisare, alla luce della sentenza in commento, che la violenza di cui al 610 c.p. si identifica nell’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della propria libertà di autodeterminazione, potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua mediante l’utilizzo di mezzi anomali. L’elemento soggettivo è il dolo generico, quindi la coscienza e volontà di costringere altri, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa. Ai fini dell’integrazione del delitto non è necessario che la condotta dell’agente sia volta al conseguimento di un fine illecito, in quanto non occorre il concorso di un fine particolare accanto alla coscienza e volontà del dolo generico già descritto. Secondo la migliore dottrina, il tentativo è configurabile. La giurisprudenza osserva che il tentativo di violenza privata può essere commesso non solo nei confronti di persone determinate, ma anche nei confronti di persone sconosciute, contro le quali si diriga indiscriminatamente l’azione violenta o minatoria. Nel caso di specie si giudicava una fattispecie relativa al lancio di sassi dal cavalcavia sulla sottostante autostrada. La Cassazione ha stabilito che è indubbia l’efficacia deterrente sia del getto che del collocamento delle pietre, ancorché coloro che percorrono il tratto di strada non interrompano la marcia (Cass. Pen., sentenza 17 febbraio 1995, n. 1628). Con riferimento ai limiti esterni, invece, il problema consiste nell’individuare il rapporto esistente tra fattispecie diverse soprattutto, per quel che rileva in questa sede, con riferimento al resto di maltrattamenti in famiglia. Con riferimento a quest’ultimo infatti non può ipotizzarsi alcun rapporto di specialità con la fattispecie di cui al 610 c.p. in ragione della ontologica diversità dei beni interessi tutelati e dei presupposti del reato. Può verosimilmente configurarsi un concorso di tipo materiale tra le fattispecie qualora le violenze o le minacce siamo adoperate dal soggetto attivo del reato oltre che con la coscienza e volontà di costrizione con un fine specifico che prescinde dall’oggettività giuridica del 610 c.p. (ex multiis abbandono del tetto familiare). Da ultimo occorre soffermarsi sull’applicabilità delle attenuanti generiche, rifiutate nella sentenza in commento al ricorrente. La disciplina delle attenuanti generiche si rinviene nell’art. 62 bis immediatamente dopo quella della attenuanti comuni. Le attenuanti generiche sono circostanze non espressamente prevedute dalla legge, che attengono alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’agente, delle quali il Giudice deve tenere conto nell’attività di commisurazione della pena. La giurisprudenza ha, peraltro, avuto modo di precisare che, ove il Giudice intenda concedere le attenuanti generiche sulla base dei parametri indicati all’art. 133 c.p., dovrà, tuttavia, motivare in ordine alla ritenuta prevalenza di tale elemento rispetto agli altri analogamente individuati nel medesimo art. 133 c.p. Il fatto che l’agente, osserva la Corte, abbia mantenuto buoni rapporti con la figlia, nella doverosa osservanza dei doveri genitoriali, già non varrebbe a giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche, in quanto circostanza del tutto avulsa dalle modalità del fatto cui si riferisce la pronuncia di condanna, ma soprattutto non ne impedisce la valutazione ai fini del giudizio complessivo sull’entità del fatto e sulla personalità dell’imputato, apportando, nel giudizio di prevalenza ex 133 c.p., elementi di segno contrario al riconoscimento dell’invocata attenuante.

 

Testo

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 giugno- 26 novembre 2013, n. 47084 Presidente Zecca – relatore Oldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12 aprile 2012 la Corte d’Appello di Firenze, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal Tribunale di Montepulciano (invece riformata in altra parte), ha riconosciuto F.I. responsabile del delitto di violenza privata ai danni della ex convivente C.C. . 1.1. Ha ravvisato quel collegio gli estremi del reato contestato nell’avere il F. strappato di mano alla C. l’apparecchio telefonico e nell’averlo poi scagliato per terra, così impedendole di chiamare i carabinieri. A tale ricostruzione del fatto è pervenuto in base alle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili per la loro linearità e per l’assenza di un intento persecutorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo motivo, articolato in più censure, il ricorrente nega che nella fattispecie sia configurabile il reato di violenza privata, stante la mancanza di un effetto coattivo di carattere psicologico sulla vittima, tale da limitare la sua capacità di autodeterminazione; a riprova di ciò afferma che la C. , subito dopo l’uscita del deducente dalla sua casa, aveva chiamato i carabinieri (come probabilmente avrebbe fatto, così sostiene, anche se egli fosse rimasto). Sotto altro profilo contesta l’attendibilità della persona offesa, per essersi costei risolta a comparire in veste di testimone solo sotto la minaccia di un accompagnamento coattivo ad opera della forza pubblica, dopo aver disertato ripetutamente le udienze all’uopo fissate e fatto pervenire certificati medici sospetti di falsità. Contrasta, altresì, il passo motivazionale in cui la Corte di merito ha rilevato l’assenza di animosità della C. e sostiene che la deposizione di costei abbia presentato un elemento di contraddittorietà col narrato della querela. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il diniego delle attenuanti generiche, che assume essergli dovute in relazione ai buoni rapporti con la figlia delle parti e al comportamento tenuto dalla C. nella circostanza. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento in ambedue le censure nelle quali si articola. 1.1. Ciò è a dirsi, innanzi tutto, della denuncia di falsa applicazione dell’art. 610 cod. pen.. Detta norma punisce colui che, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa; la giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì, che la violenza costitutiva dell’illecito può anche essere esercitata sulle cose (Sez. 5, n. 21559 del 09/03/2010, Loreggian, Rv. 247757). Nel caso di specie, secondo la ricostruzione in fatto scaturita dal giudizio di merito, il F. impedì alla ex convivente di chiamare i carabinieri dapprima strappando il telefono dalla presa e scagliandolo contro la parete, e togliendole poi di mano il telefono cellulare per scagliarlo a terra: il che è valso, indubbiamente, ad integrare la coercizione della persona offesa, impedita nel modo descritto a porre liberamente in atto ciò che si era proposta. Non giova al ricorrente sostenere che non vi sia stata un’effettiva coazione, come sarebbe dimostrato – a suo dire – dal fatto che la C. abbia poi effettivamente chiamato le forze dell’ordine, dopo l’allontanamento del F. dalla sua casa; è, invero, di tutta evidenza come tale azione sia stata posta in essere dalla persona offesa solo quando, cessati gli effetti della condotta violenta dell’imputato, essa era stata restituita alla propria libertà di autodeterminazione: a quel punto il reato si era già consumato. 1.2. Del pari infondata è la censura con cui il ricorrente contrasta il giudizio di attendibilità della persona offesa, espresso da ambedue i giudici di merito. Trattasi, invero, di apprezzamento adeguatamente motivato in quanto basato su un’argomentata valorizzazione di circostanze significative, quali l’assenza di “sbavature” – id est di contraddizioni – nella descrizione dei fatti, l’omessa costituzione di parte civile, l’assenza di strascichi ritorsivi a seguito della definitiva chiusura di ogni rapporto. L’iniziale renitenza della C. alle ripetute citazioni quale teste, lungi dal recare apporto alla tesi del ricorrente, è invece significativa di un disinteresse per il processo che, indubbiamente, contrasta con l’ipotesi che essa fosse animata da volontà di persecuzione nei confronti dell’imputato. È appena il caso di aggiungere che l’assunto secondo cui la C. , nel corso della sua deposizione testimoniale, sarebbe incorsa in contraddizioni contestatele dalla difesa, è inosservante del requisito di specificità e non può essere preso in considerazione. 2. Va disatteso, altresì, il secondo motivo di ricorso. Il fatto che il F. abbia mantenuto buoni rapporti con la figlia, nella doverosa osservanza dei doveri genitoriali, già non varrebbe a giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche, in quanto circostanza del tutto avulsa dalle modalità del fatto cui si riferisce la pronuncia di condanna; in aggiunta a ciò va osservato che, secondo quanto emerge dalla ricostruzione recepita dai giudici di merito, anche nei confronti della figlia la condotta tenuta dall’imputato nella circostanza per cui è processo non è stata immune da riprovazione, atteso che l’atteggiamento violento da lui tenuto nei confronti della C. si manifestò sotto gli occhi della minore, tanto da spingerla al pianto. Il fatto che la Corte d’Appello abbia acceduto a una benevola interpretazione – non impugnata dal P.M. – dell’art. 610 cod. pen., escludendo la configurabilità del reato di violenza privata nell’avere egli costretto con la forza la ex convivente a inginocchiarsi davanti a lui, non ne impedisce la valutazione ai fini del giudizio complessivo sull’entità del fatto e sulla personalità dell’imputato, apportando elementi di segno contrario al riconoscimento dell’invocata attenuante. Neppure può sostenersi, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, che gli accadimenti culminati nella consumazione del reato siano dipesi da comportamenti illegittimi della C. , a carico della quale non risulta che si siano accertate inosservanze delle prescrizioni riguardanti l’affidamento della minore. 3. Il rigetto del ricorso, che pianamente consegue a quanto fin qui osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. La natura dei rapporti intercorsi con la persona offesa dal reato e il coinvolgimento di una minorenne comportano l’oscuramento dei dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

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