Responsabilità amministrativa e non responsabilità penale per chi acquista un prodotto contraffatto.

di Mariateresa Rotola

 

Cass. Pen., SS.UU., sent. dell’08 giugno 2012, n. 22225

La S.C. a Sezioni Unite si è pronunciata – dirimendo il precedente contrasto  – sulla configurabilità della responsabilità a titolo di ricettazione per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto ( o comunque di provenienza diversa da quella indicata ).

La questione viene affrontata e risolta dalla S. C. facendo perno sulla evoluzione che la normativa di riferimento – art.1 comma 7,  d.l. 14 marzo 2005 n 35 – ha subito nel corso degli ultimi anni; è, cioè, dalle modifiche legislative apportate al testo normativo originario che la Cassazione desume il significato della vigente normativa.

Le SS.UU, quindi deducono da talune modificazioni della normativa innanzi menzionata, la specialità di quest’ultima norma rispetto agli articoli  648, ricettazione,  e 712 , incauto acquisto,  del cod. penale , precisando che la responsabilità amministrativa sussiste solamente in capo all’acquirente finale. Diversamente a carico di coloro che acquirenti finali non sono –ovvero chi effettui l’acquisto al fine di commercializzare il bene  – è configurabile una responsabilità avente carattere penale.

La Corte di Cassazione,infatti, sostiene che : ” La sostituzione, nel comma 7 dell’art. 1 d.l. n. 35 del 2005, della parola “intellettuale” con quella “industriale” evidenzia il chiaro intento del legislatore di attuare proprio un parallelismo sanzionatolo tra le ipotesi di acquisto per uso personale di prodotti “provenienti” dalle violazioni dei diritti di esclusiva intellettuale e quelle di acquisto di prodotti “provenienti” dalla violazione dei diritti di proprietà industriale”.

Preliminarmente, alla questione così come innanzi sintetizzata , la SC deve rispondere al quesito se sia ammesso/ necessario il rinvio alla Corte di Giustizia dell’UE affinchè chiarisca se nel caso di specie lo Stato membro sia oberato dall’obbligo di applicare una sanzione penale (piuttosto che amministrativa).

La risposta al quesito è fornita partendo dall’assunto, consolidato nella giurisprudenza comunitaria, nonché nazionale, secondo cui una direttiva comunitaria non può ripercuotersi direttamente sul singolo (aggravando la sua posizione ), potendo, per vero,  configurarsi un inadempimento da parte del legislatore: laddove, la direttiva comunitaria commini una sanzione penale al verificarsi di una determinata fattispecie e, invece, il legislatore nazionale ne commini una amministrativa, in seguito al compimento della stessa violazione.

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