Cassazione civile sezione VI T ordinanza 09 novembre 2012 n 19561

Prima casa, benefici fiscali, residenza, trasferimento, abitabilità, valutazione

In tema di imposta di registro, l’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo.

A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dall’art. 18, co. 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, occorre tenere però in considerazione, ai fini del rispetto del termine di decadenza, anche le eventuali esigenze di eseguire, successivamente al rilascio dell’immobile all’acquirente, gli interventi minimi di adeguamento dell’abitazione, quali impianto di riscaldamento ed impianto elettrico.  Riferimenti normativi: art. 2, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con L. 5 aprile 1985, n. 118; art. 18, co. 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

 

Cassazione civile sezione tributaria ordinanza 07 novembre 2012 n 19223

Professionista, accertamento tributario, parametri, consulenze, occasionalità

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.  In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. (Alla luce di tale principio, nella specie, si è rivelata infondata la pretesa dell’amministrazione tanto di sorreggere il proprio accertamento sulla sola base del presunto scostamento dai parametri, quanto di determinare un inversione dell’onere della prova a carico del contribuente di fronte all’indimostrata applicabilità nella specie degli standard richiamati.) Riferimenti normativi: art. 39, d.P.R. n. 600/1973. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 18 dicmbre 2009, n. 26635.

 

Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 luglio 2012 n 2780

Tassa di soggiorno, strutture extralberghiere, civile abitazione, gradazione

In tema di disciplina dell’imposta di soggiorno istituita dal Comune, nonostante vi siano ragioni meritevoli di tutela riguardo all’aspetto dell’omessa graduazione delle strutture extralberghiere secondo le rispettive fasce qualitative, non sussiste il periculum in mora, presupposto necessario della tutela cautelare, in caso di ammontare del prelievo di quantità esigua (nel caso di specie l’imposta ammontava a 1 euro/1 euro e mezzo). Riferimenti normativi: art. 55 c.p.a.; D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

 

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 novembre 2012 n 5998

Ordinamento sportivo e riparto di giurisdizione

Mentre è esclusa la giurisdizione del g.a. in ordine alla domanda demolitoria, giacché l’ordinamento riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, rientra, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di tipo risarcitorio.

 

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 novembre 2012 n 6014

Casse previdenziali, privatizzazione, interesse pubblico, organizzazione

La trasformazione operata dal d.lgs. n. 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalle casse privatizzate, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo. Riferimenti normativi: art. 1, co. 5, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 03 ottobre 2012 n 5199

Autotutela, provvedimento, discrezionalità, pubblica amministrazione, diffida

Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto (oggi dall’art. 117 c. p. a.).

Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere. Riferimenti normativi: art. 117 c.p.a.

 

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 25 ottobre 2012 n 5462

Pratica commerciale scorretta, consulenza, dati scientifici, contraddittorio

Quando all’informazione sui dati noti alla comunità scientifica relativi agli elementi impiegati nella produzione di un cosmetico si affianca un’attività valutativa direttamente afferente al prodotto reclamizzato, condotta in relazione al dossier fornito dal professionista in causa e concernente la rilevanza e l’attendibilità dei dati dallo stesso raccolti e l’attendibilità delle affermazioni di efficacia del prodotto siamo in presenza di un’attività propriamente consulenziale.

In questi casi, quindi, deve trovare applicazione la previsione di cui all’art. 13 del regolamento sulle procedure istruttorie dell’AGCM, con avviso al professionista dell’avvio della fase peritale e della possibilità di parteciparvi attraverso un proprio consulente. Riferimenti normativi: art. 13, Deliberazione AGCM 15 novembre 2007, n. 17589; artt. 20-22, co. 1-2, d.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

 

Consiglio di Stato sezione III sentenza 17 ottobre 2012 n 5288

Dipendente, assenza ingiustificata, aspettativa, domanda, riscontro tardivo

L’art. 69, co. 2, del T.U. n. 3/1957 (statuto degli impiegati civili dello Stato) dispone che sulla domanda di aspettativa per motivi di famiglia l’amministrazione si deve pronunciare “entro un mese”.  Nel caso in cui la decisione negativa, pur deliberata nei termini, sia stata comunicata decorsi cinque mesi dalla presentazione della domanda, questo prolungato silenzio non può essere interpretato dal dipendente come un assenso, né comunque su di esso si possono fondare giustificati affidamenti.  Quindi costituisce comportamento negligente da parte di quest’ultimo, tale da giustificarne la decadenza dall’impiego, l’essersi assentato dal servizio arbitrariamente per 15 giorni in mancanza della documentazione sanitaria comprovante l’affermato grave stato di salute del genitore e pur nel ritardo della comunicazione del diniego del periodo di aspettativa da parte dell’amministrazione. Riferimenti normativi: art. 69, co. 2, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Cassazione civile sezione tributaria sentenza 16 maggio 2012 n 7680

Giurisdizione, difetto, sentenza, giudice competente, motivazione, dispositivo

È valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.  Riferimenti normativi: art. 59, L. 18 giugno 2009, n. 69. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 10 marzo 2011, n. 5681.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 16 luglio 2012 n 12119

Lavoratore, licenziamento, giudizio, documenti riservati, diritto di difesa

Con riferimento all’utilizzazione da parte del lavoratore di documenti aziendali di carattere riservato, occorre distinguere tra produzione in giudizio dei documenti detti al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sè da considerarsi lecita (per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dalla L. n. 675 del 1996, art. 12) e impossessamento degli stessi documenti, le cui modalità vanno in concreto verificate. (Nel caso di specie il dipendente licenziato si sarebbe introdotto presso i locali dove era il suo ufficio ed avrebbe prelevato documentazione riservata, prodotta poi nel procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. iniziato da lui stesso). Riferimenti normativi: art. 12, L. 31 dicembre 1996, n. 675.

 

Cassazione civile sezione VI sottosezione T ordinanza 17 luglio 2012 n 12338

Cartella esattoriale, impugnazione, oneri, non debenza, rimborso, esclusione

Il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico e tale contestazione deve farla impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. In difetto di impugnazione della cartella risulta quindi precluso il rimborso previsto dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. Riferimenti normativi: art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Cfr. Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 5 maggio 2011, n. 9872.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 16 maggio 2012 n 7648

Contraddittorio, violazione, impugnazione, controparte, fascicolo, ricostruzione

Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado quindi d’indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a denunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascicolo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver provocato il contraddittorio al riguardo, è inammissibile per manifesta infondatezza della censura. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 2, cod. proc. civ.).  Riferimenti normativi: art. 111 Cost.; artt. 101 e 360 bis, n. 2 c.p.c.; art. 113 c.p.p.

 

Cassazione civile sezione tributaria sentenza 16 maggio 2012 n 7675

Condono fiscale, IVA, pendenze, definizione agevolata, operazioni inesistenti

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle pendenze in materia di IVA prevista dall’art. 28 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, è ammissibile, in mancanza di limitazioni, anche in caso di fatturazione di operazioni inesistenti, non risultando dalla legge limitazioni al riguardo, ed essendo tale fattispecie compresa tra i reati di cui all’art. 50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (abrogato dall’art. 13 della legge n. 516 cit. con decorrenza dal 1° gennaio 1983), la cui inclusione nell’amnistia di cui al d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 è subordinata alla condizione che il contribuente abbia fatto ricorso al condono fiscale. La definizione agevolata non resta esclusa nel caso in cui le predette operazioni abbiano condotto all’esposizione di un minor debito d’imposta, mentre non è consentita quando si configuri un credito in favore del contribuente, in quanto, come si evince dagli artt. 26 e 28 del decreto – legge n. 429 cit., il condono presuppone pur sempre un debito d’imposta del contribuente, con conseguente obbligo di versamento a carico di quest’ultimo; le due situazioni, inoltre, non sono assimilabili, perché la prima, a differenza della seconda, non implica il riconoscimento di una pretesa creditizia inesistente, in quanto il meccanismo dell’IVA impone che la valutazione vada fatta non per singole operazioni, ma in relazione al complesso di esse in un determinato periodo, al cui esito contabile emerga un debito o un credito del contribuente. Riferimenti normativi: artt. 26 e 28, D.L. 10 luglio 1982, n. 429; L. 7 agosto 1982, n. 516; art. 50, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525. Cfr. Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 30 agosto 2006, n. 18801.

 

Tribunale Termini Imerese sezione civile ordinanza 09 maggio 2012

Mediazione, tentativo obbligatorio, mancanza, contributo unificato, condanna

La sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti. Di conseguenza, il fatto che l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, anche successivamente alla proposizione della controversia, sia espressamente contemplato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 rende obbligatoria la pronuncia di condanna al versamento in favore dell’Erario di una somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta. Riferimenti normativi: art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Tribunale Milano sezione XI ordinanza 22 ottobre 2012

Trasporto, crediti, diritto di ritenzione, trasporti diversi, causa unica, assenza

Il diritto di ritenzione previsto dal legislatore agli artt. 2756 e 2761 c.c., quanto ai diritti derivanti dal trasporto, costituisce uno ius singolare di garanzia relativo ai beni mobili che non può essere esteso oltre i casi previsti dalla legge e che secondo il tenore del disposto codicistico, deve presentare un necessario collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato sul medesimo bene escludendosi pertanto la legittimità di un diritto di ritenzione del vettore su beni oggetto di obbligazioni diverse. Al contrario, tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto, rilevando soltanto che vi sia un rapporto di connessione tra le cose ed il credito. Riferimenti normativi: artt. 2756 e 2761 c.c.

 

Tribunale Taranto sezione II civile sentenza 06 novembre 2012

Carta di credito, utilizzo abusivo, responsabilità, commerciante, banca

Nel caso di abusivo utilizzo della carta di credito sussiste sia la responsabilità del commerciante, il quale è tenuto a controllare l’ apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella resa sul modulo di spesa scaricato dal POS, sia la responsabilità della banca che dovrà effettuare il controllo al momento di erogare le somme a credito del commerciante delegatario. Riferimenti normativi: artt. 1269 e 2043 c.c.

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