SENTENZA

Cassazione Civile Sent. n. 14612 del 23-06-2009

Svolgimento del processo

Con atto notificato nel dicembre 1995 la Banca Monte dei Paschi s.p.a. (in prosieguo indicato come Monte dei Paschi) citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Partito Socialista Democratico Italiano (in prosieguo indicato come PSDI) ed alcuni suoi esponenti: i sigg. \Franco @Nicolazzi\ ed \\Antonio @Cariglia\, che di quel partito erano stati in tempi diversi segretari politici, i sigg. \Alberto @Ciampaglia\ e \Giovanni @Cuojati\, che pure in tempi diversi avevano ricoperto la carica di segretario amministrativo, ed i sig.ri \Filippo @Caria\ e \Vincenza @Bono Parrino\, che erano stati a capo, rispettivamente, del gruppo parlamentare del PSDI nella Camera dei deputati nel Senato.

Il Monte dei Paschi affermò di essere creditore del PSDI per l’importo di L. 1.509.419.640 in conseguenza di un’apertura di credito in conto corrente disposta nel febbraio e nel maggio del 1987 su richiesta dell’allora segretario amministrativo sig. \Cuojati G.\, quando la carica di segretario politico era ricoperta dal sig. \Nicolazzi F.\. Poichè il 24 novembre 1989 i sigg.ri \\Cariglia\, \Ciampaglia A.\, \Caria F.\ e \Bono Parrino\, nelle suindicate loro qualità, avevano sottoscritto un accordo in cui, previo risconoscimento del debito del partito, se ne prevedeva la sistemazione mediante conferimento alla banca di un mandato ad incassare e trattenere gli erogandi contributi statali, il medesimo Monte dei Paschi, muovendo dal presupposto che i firmatari di tale accordo avessero anche prestato una garanzia personale e solidale per l’adempimento dell’indicato piano di sistemazione, chiese la condanna solidale in proprio favore dei convenuti al pagamento del debito residuo.

Tutti i convenuti si costituirono in giudizio per resistere alla domanda, ad eccezione del PSDI che rimase contumace.

Il tribunale, con sentenza del 12 marzo 1999, rigettò la domanda proposta nei confronti del sig. \Nicolazzi F.\, per non avere egli avuto alcun ruolo attivo nell’instaurazione e nel successivo sviluppo del rapporto controverso; condannò invece in solido al pagamento della richiesta somma, maggiorata di interessi, il PSDI e tutti i restanti convenuti: il sig. \Cuojati G.\ a norma dell’art. 38 c.c., essendo colui che da principio aveva contratto l’obbligazione in nome del partito, e gli altri in forza della garanzia assunta con la sottoscrizione del citato accordo del 24 novembre 1989.

La decisione fu impugnata sia dal Monte dei Paschi sia dai sigg.ri \Cuojati G.\, \Ciampaglia A.\, \\Cariglia\, \Caria F.\ e \Bono Parrino\.

La Corte d’appello di Roma, dopo aver riunito le impugnazioni, con sentenza depositata il 29 settembre 2003, rigettò quella proposta dal Monte dei Paschi nei confronti del sig. \Nicolazzi F.\, accolse quella del sig. \Cuojati G.\ solo in tema di quantificazione degli interessi debitori ed accolse invece integralmente quelle dei sigg.ri \Ciampaglia A.\, \\Cariglia\, \Caria F.\ e \Bono Parrino\, assolvendoli dalla domanda.

Tale pronuncia si basò, per quel che riguarda la posizione del sig. \Nicolazzi F.\, sul rilievo che il citato art. 38 ricollega la responsabilità del singolo per le obbligazioni assunte per conto di un’associazione (quale è un partito politico come il PSDI) alla circostanza di avere egli effettivamente agito in nome dell’associazione, e non al mero fatto di averne la rappresentanza istituzionale. Quanto alla posizione del sig. \Cuojati G.\, la corte romana, posto che questi era appunto colui il quale risultava avere richiesto ab origine l’apertura di credito bancario in favore del PSDI, reputò non fosse ravvisabile nè nel comportamento posteriore della banca creditrice nè in quello degli esponenti di partito subentrati dopo la cessazione dalla carica del medesimo sig. \Cuojati G.\ alcun fatto idoneo a determinare la novazione del rapporto; ma osservò che doveva essere disposta la riduzione degli interessi extralegali sul debito, ab origine non validamente pattuiti, nonostante la tardività dell’eccezione sollevata in proposito dall’appellante, non trattandosi di eccezione in senso proprio. Con riguardo, infine, gli altri impugnanti, la medesima corte fu dell’avviso che, nel sottoscrivere il già più volte menzionato accordo del 24 novembre 1989, essi non avessero nè inteso riconoscere come propria, nè comunque assumere a proprio carico, la preesistente obbligazione gravante sul partito.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Monte dei Paschi, formulando quattro motivi di censura.

Hanno resistito, con separati controricorsi, i sigg. \Nicolazzi F.\, \Cuojati G.\, \\Cariglia\, \Ciampaglia A.\, \Caria F.\ e \Bono Parrino\. Il sig. \Cuojati G.\ ha altresì prospettato quattro motivi di ricorso incidentale ed i sigg.ri \Nicolazzi F.\, \\Cariglia\ e \Caria F.\ un motivo di ricorso incidentale ciascuno.

Il Monte dei Paschi ha replicato con altrettanti controricorsi a tutti i ricorsi incidentali ed anche i sigg.ri \Ciampaglia A.\, \Caria F.\ e \Borio Parrino\ hanno depositato separati controricorsi per difendersi dal ricorso incidentale del sig. \Cuojati G.\.

Sono state successivamente depositate memorie a norma dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..

2. Prima di procedere all’esame di detti ricorsi occorre però farsi carico di una questione sollevata dalla difesa del sig. \\Cariglia\ nella memoria depositata a norma dell’art. 378 c.p.c., con l’ovvia precisazione che tale questione, riguardando l’applicabilità alla presente fattispecie di norme sopravvenute dopo la proposizione dei ricorsi, sarebbe comunque rilevabile anche d’ufficio ed è pertanto destinata a riflettersi sulla posizione di tutte le altre parti alle quali la nuova disposizione normativa risulti eventualmente riferibile.

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quaterdecies, comma 2, lett. d), convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha introdotto nel testo della preesistente L. 3 giugno 1999, n. 157, concernente il rimborso delle spese sostenute dai partiti politici, l’art. 6 bis. Tale nuovo articolo, al primo comma, dispone tra l’altro che i creditori dei partiti e movimenti politici partecipanti ad elezioni per il Parlamento nazionale, per quello europeo o per i consigli regionali “non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave”; il comma 2 istituisce poi un fondo di garanzia al servizio delle anzidette obbligazioni. Tali disposizioni, per espressa previsione del comma 3 medesimo citato art. 39 quaterdecies, si applicano “anche per i giudizi e procedimenti in corso”.

Posto, dunque, che il presente giudizio per l’appunto concerne la pretesa azionata da un creditore nei confronti di esponenti di uno dei partiti politici cui l’anzidetta disposizione di legge è riferibile, occorre evidentemente chiedersi se e come tale disposizione possa incidere sull’esito dei ricorsi in esame.

2.1. Preliminarmente, però, è necessario sgomberare il campo dai dubbi di illegittimità costituzionale della disposizione sopra richiamata, sollevati nella discussione in pubblica udienza dal Procuratore generale, secondo il quale detta disposizione contrasterebbe con gli artt. 3, 41 ed 81 Cost..

Reputa la corte che i prospettati dubbi d’incostituzionalità siano manifestamente infondati.

Se è vero che l’esonero da responsabilità degli amministratori dei partiti e movimenti politici, per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni collettive, così come è stato previsto dal citato art. 6-bis, da vita ad un regime speciale rispetto alla regola generale ricavabile dall’art. 38 c.c., è anche vero che i partiti ed i movimenti politici, pur se giuridicamente riconducibili alla figura delle associazioni non riconosciute, hanno innegabilmente caratteristiche e finalità affatto peculiari. Basta a dimostrarlo l’espresso richiamo contenuto nell’art. 49 Cost., che istituisce un chiaro collegamento tra l’attività dei partiti, in cui tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, ed il metodo democratico con il quale si determina la politica nazionale.

Di modo che la previsione di regole peculiari, destinate ad agevolare l’attività dei partiti in vista del perseguimento delle suaccennate loro finalità, non può essere di per sè sola considerata una violazione del canone di uguaglianza, fintantochè quelle regole appaiano funzionali alla realizzazione del suindicato intento agevolativo e non ledano irragionevolmente contrapposti interessi di pari rango costituzionale. Entro tali limiti, che nel caso in esame non appaiono superati – stante la possibilità per i creditori di ricorrere ad un apposito fondo di garanzia per bilanciare il venir meno della garanzia personale degli amministratori, sulla quale essi avrebbero altrimenti potuto contare in presenza delle condizioni richieste dall’art. 38 c.c. -, la scelta compiuta rientra nella discrezionalità del legislatore e non appare perciò in alcun modo sindacabile.

Anche il richiamo all’art. 41 Cost., non sembra produttivo, ai fini di dimostrare l’illegittimità della norma in discussione, che di per sè non lede in alcun modo la libera iniziativa economica dei privati. Nè si vede come a diversa conclusione potrebbe condurre il carattere retroattivo, che a tale norma il legislatore ha inteso attribuire, non essendo per il resto il regime di retroattività incompatibile con disposizioni non aventi contenuto sanzionatorio.

Nulla consente, infine, di ipotizzare che il meccanismo normativo posto in opera – ed in particolare l’istituito fondo di garanzia cui dianzi s’è fatto cenno – risulti privi di adeguata copertura finanziaria e si ponga perciò in contrasto con l’art. 81 Cost., u.c., giacchè, viceversa, il comma 2 del citato art. 6 bis non manca d’indicare le fonti di alimentazione del fondo e non v’è alcun elemento che, in questa sede, possa far ritenere tali fonti fittizie o comunque inadeguate.

2.2. Passando allora all’esame del contenuto del citato art. 6 bis, giova anzitutto ribadire ancora il carattere evidentemente eccezionale della disposizione. Il che ovviamente ne esclude ogni possibile applicazione analogica e suggerisce di adottare al riguardo un criterio di stretta interpretazione.

Ciò si riflette immediatamente sull’individuazione della portata della norma in esame ed, in particolare, sull’individuazione dei soggetti che, pur avendo assunto obbligazioni in nome e per conto del partito, sono esonerati dalla relativa responsabilità.

Per intendere correttamente il significato della disposizione speciale ora introdotta è però opportuno ricostruire anzitutto quale sarebbe, altrimenti, il regime generale applicabile alle obbligazioni contratte in nome e per conto di un partito politico.

2.2.1. Posto che i partiti politici, come già dianzi si accennava, sono di regola riconducibili al genus delle associazione non riconosciute (cfr., tra le altre, Cass. n. 17921 del 2007 e n. 26 del 2003), delle obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dovrebbero rispondere solidalmente e personalmente anche coloro dalla cui azione quelle obbligazioni sono derivate, secondo l’espressa previsione del citato art. 38 c.c.. Ma siffatta responsabilità – secondo un orientamento giurisprudenziale ben consolidato – non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori con i terzi, con la conseguenza che chi la invoca in giudizio è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (si vedano, tra le tante, Cass. n. 26290 del 2007, n. 25748 del 2007, n. 718 del 2006, n. 8919 del 2004 e n. 5089 del 1998).

L’indicato orientamento è criticato dalla difesa del Monte dei Paschi (quarto motivo del ricorso principale), la quale insiste nel sostenere che la responsabilità personale e solidale di cui si discute grava, invece, sui soggetti istituzionalmente preposti alla gestione dell’ente e che ne abbiano la rappresentanza per statuto.

Ciò si ricaverebbe, in primo luogo, da un passo della Relazione che accompagnò l’emanazione del codice civile, in cui si afferma che la responsabilità per le obbligazioni assunte dall’associazione dovrebbe estendersi a coloro che, pur non avendo partecipato all’operazione, la abbiano tuttavia deliberata ed, in secondo luogo, dal raffronto col disposto dell’ormai abrogato art. 33 c.c., che in caso di associazioni riconosciute, ma non ancora registrate, poneva senz’altro detta responsabilità personalmente e solidalmente a carico degli amministratori.

Nessuno di tali argomenti – non certo nuovi al dibattito dottrinale – appare però tale da indurre a modificare il fermo orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato. Non il primo, essendo in ogni caso modesto e mai da solo decisivo il valore interpretativo da attribuire ai lavori preparatori ed alle relazioni accompagnatorie dei codici e degli altri testi di legge, a fronte del chiaro tenore letterale della disposizione cui essi si riferiscono; ma neppure il secondo, che non solo si scontra con l’evidente diversità testuale delle due norme messe a confronto, ma non da peso adeguato alla differenza esistente tra associazioni riconosciute e non riconosciute e finisce così col trascurare la diversa ratio sottesa alle suaccennate disposizioni. Mentre, infatti, la responsabilità disciplinata dall’art. 38 c.c., evidentemente risente del fatto che i terzi non sono di regola in condizione di conoscere i rapporti interni ad un’associazione non riconosciuta, onde la norma mira a tutelarli facendo leva sull’affidamento che essi possono aver nutrito in coloro con cui hanno personalmente avuto rapporti a prescindere dalla loro veste istituzionale (in modo corrispondente a quanto disponeva, prima della riforma attuata con D.Lgs. n. 6 del 2003, l’art. 2331 c.c., comma 2, per le obbligazioni assunte in nome di una società di capitali non ancora iscritta nel registro delle imprese), non è altrettanto per le associazioni riconosciute, che debbono invece esteriorizzare detti rapporti mediante la pubblica registrazione, cui gli amministratori sono tenuti, di modo che la responsabilità di questi ultimi per le obbligazioni assunte prima della registrazione medesima è conseguenza del mancato tempestivo adempimento di tale dovere da parte loro ed assolve ad una funzione di stimolo ad adempiervi che non ricorre, evidentemente, nel caso delle associazioni non riconosciute. Nè appare pertinente il richiamo operato dalla ricorrente all’orientamento giurisprudenziale che ravvisa la responsabilità aquiliana dell’associazione non riconosciuta in ipotesi di operato dannoso di coloro che sono ad essa legati da un rapporto organico, ancorchè privi di poteri rappresentativi (cfr. Cass. n. 10213 del 2001), diverse essendo evidentemente, rispetto a quelle qui in esame, sia la situazione sia la regula iuris sottesa a siffatto principio.

2.2.2. Fermo, allora, che la responsabilità solidale e personale contemplata dal citato art. 38 c.c., non si ricollega alla qualifica formale di amministratore o ad altra analoga carica rivestita nell’associazione, bensì al contributo che il soggetto abbia concretamente dato al sorgere dell’obbligazione di cui si tratta, balza subito agli occhi che l’esonero di responsabilità ora previsto dalla sopravvenuta disposizione della legge speciale si riferisce, invece, agli “amministratori” dei partiti e movimenti politici.

Nulla consente di ritenere che la parola “amministratori”, nel menzionato testo di legge, sia volta ad indicare chiunque abbia assunto obbligazioni verso i terzi in nome e per conto del partito.

In difetto di altra più specifica menzione, è logico ipotizzare che con quell’espressione il legislatore abbia inteso designare coloro cui fa capo la gestione ed, almeno di regola, la rappresentanza statutaria dell’ente: coloro, cioè, che istituzionalmente – in forza di poteri loro attribuiti dall’atto costitutivo o dallo statuto che liberamente disciplina l’ordinamento interno, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione (art. 36 c.c.) siano investiti di compiti amministrativi del partito e come tali agiscano e si presentino anche all’esterno. Quel che spiega il suaccennato regime speciale di esonero da responsabilità è, come già accennato, la volontà del legislatore di non far gravare sull’operatività dei partiti le preoccupazioni di carattere personale che potrebbero altrimenti condizionare l’azione di coloro attraverso i quali essi agiscono. Un siffatto intento si giustifica se riferito non già a chiunque di volta in volta eventualmente assuma obbligazioni in nome e per conto dell’ente, bensì soltanto se si tratta dei soggetti ai quali la gestione del partito fa capo stabilmente.

Ne consegue che l’esonero da responsabilità di cui si sta discutendo è destinato ad operare solo con riguardo alle obbligazioni in concreto assunte, in nome e per conto del partito, da un soggetto che operi in veste tale da poter essere considerato amministratore del partito medesimo in base allo statuto dell’ente, nell’accezione sopra richiamata. Non altrettanto può dirsi per le obbligazioni assunte da chi, essendo invece privo di detta veste statutaria e non potendo perciò qualificarsi come “amministratore”, continuerà a risponderne a norma dell’art. 38 c.c..

E’ poi appena il caso di aggiungere che la disposizione esonerativa di cui si sta parlando non può interferire in alcun modo con eventuali obbligazioni di garanzia da chiunque volontariamente assunte verso i creditori del partito.

2.3. Tanto chiarito, appare subito evidente che la L. 3 giugno 1999, n. 157, art. 6 bis citato, risulta applicabile, nella presente fattispecie, alla posizione del sig. \Cuojati G.\, chiamato a rispondere dell’obbligazione assunta per suo tramite dal PSDI, giacchè è pacifico tra le parti che, al tempo dell’assunzione di detta obbligazione, egli rivestiva la qualifica di segretario amministrativo del partito; ed all’indicata qualifica, come è agevole desumere dall’art. 36 dello statuto del partito (integralmente riportato nel ricorso del Monte dei Paschi), corrispondono stabili poteri di gestione del patrimonio e di rappresentanza per quel che si riferisce all’amministrazione patrimoniale del partito medesimo. Si tratta dunque certamente di un “amministratore”, nel senso voluto dalla citata L. n. 157 del 1999, art. 6 bis.

Ne consegue che, come da quest’ultima norma è ora stabilito, i creditori del PSDI, tra cui il Monte dei Paschi, “non possono pretendere direttamente” dal sig. \Cuojati G.\ l’adempimento delle obbligazioni derivanti da atti che egli abbia stipulato in nome e per conto del partito nell’esercizio delle sue funzioni di segretario amministrativo del partito stesso. E bensì vero che la summenzionata norma fa salva l’ipotesi che l’amministratore del partito abbia agito con dolo o colpa grave, ma – contrariamente a quanto sostenuto in udienza dalla difesa del ricorrente Monte dei Paschi – ciò evidentemente non esclude l’applicabilità dello ius superveniens e la conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata, ponendo semmai solo un problema di eventuale accertamento, in sede di rinvio, di elementi di fatto che nelle precedenti fasi non sarebbero stati rilevanti ai fini della decisione e che lo sono invece divenuti ora per effetto della normativa sopravvenuta.

3. Per le ragioni ora indicate occorrerà dunque, pronunciando sul ricorso incidentale proposto dal sig. \Cuojati G.\ le cui doglianze restano assorbite, cassare con rinvio la sentenza impugnata nella parte che lo riguarda.

Restano assorbiti, di conseguenza, anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale del Monte dei Paschi, che si riferiscono alla misura degli interessi sul debito al cui pagamento il medesimo sig. \Cuojati G.\ era stato condannato.

4. Alla posizione dei sigg.ri \Ciampaglia\, \\Cariglia\, \Caria F.\ e \Bono Parrino\ si riferisce il primo motivo del ricorso principale proposto dal Monte dei Paschi.

La responsabilità dei predetti esponenti del PSDI per il debito del partito verso la banca era stata affermata dal tribunale in conseguenza della sottoscrizione da essi apposta alla lettera del 24 novembre 1989, nella quale, previo riconoscimento del debito in questione, era stato proposto un piano di pagamento rateale, corredato dal mandato alla banca ad incassare i crediti del partito per sovvenzioni erogate dallo Stato. Ma la corte d’appello, come già accennato, ha escluso che la sola sottoscrizione di tale lettera fosse sufficiente a far sorgere una qualche personale responsabilità in capo ai firmatari; e ciò perchè nella missiva, vergata su carta intestata del partito, si faceva sempre riferimento ad un debito del partito medesimo, non già personale dei sottoscrittori, i quali neppure risultavano avere inteso farlo proprio (in guisa di accollo o di espromissione), e perchè, trattandosi di debiti non sorti per effetto della dichiarazione contenuta in detta lettera, bensì preesistenti, non poteva essere imputata ai sottoscrittori la responsabilità solidale prevista dal citato art. 38 c.c., a carico di chi assume obbligazioni in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta.

4.1. La banca ricorrente censura questa statuizione, ravvisando in essa la violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., inerenti ai criteri d’interpretazione dei contratti, dell’art. 1937 c.c., in tema di obbligazioni fideiussorie, e dell’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le questioni prospettate dalle parti. Lamenta, inoltre, carenza o contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza su un punto decisivo.

Il motivo di ricorso è articolato in due distinti profili.

Anzitutto, la ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia preso in considerazione la tesi, espressamente prospettata, secondo cui i firmatari della lettera sopra menzionata (della quale il ricorso riporta per esteso il testo) avrebbero manifestato l’intento di prestare garanzia per l’adempimento del debito del partito, essendo a tal fine sufficiente l’espressione di una volontà univoca, senza bisogno di formule predeterminate. Per accreditare siffatta prospettazione, la difesa della banca sottolinea un passaggio della lettera in cui i firmatari autorizzano la stessa banca ad “agire in nostro danno”: espressione che, sia dal punto di vista dell’interpretazione letterale, sia in forza del principio di ermeneutica che – secondo il ricorrente – impone di attribuire ad una dichiarazione il massimo del significato utile, implicherebbe appunto la manifestazione univoca di garantire personalmente il debito del partito.

Nega poi anche il Monte dei Paschi che sia corretto ravvisare nella lettera in questione un mero negozio di accertamento del pregresso debito del partito. La puntuale applicazione dei canoni di interpretazione previsti dalla legge avrebbe invece dovuto condurre ad individuare anche un contenuto “sostantivo” del documento, consistente nella definizione di un ulteriore assetto di interessi, derivante dalle ipotizzate modalità tecnico-giuridiche di “smobilizzo” del debito, in ordine al quale perciò i firmatari avrebbero assunto responsabilità anche a norma della più volte citata disposizione dell’art. 38 c.c..

4.2. Dal punto di vista logico è preferibile esaminare per primo quest’ultimo profilo di doglianza, che appare privo di fondamento.

Non v’è alcun dubbio che la citata lettera del 24 novembre 1989, oltre a rappresentare una dichiarazione ricognitiva del preesistente debito del PSDI verso il Monte dei Paschi, contenesse anche la previsione delle modalità tecnico-giuridiche attraverso le quali i firmatari intendevano pervenire alla sistemazione rateale di quel debito. Può quindi senz’altro convenirsi sul fatto che non si è trattato di un negozio di mero accertamento e che – come sostiene la difesa di parte ricorrente – esso ha avuto anche un ulteriore contenuto “sostantivo”. Ma questo contenuto – secondo quel che la corte d’appello ha motivatamente accertato e che neppure il Monte dei Paschi sostanzialmente smentisce – riguardava appunto le modalità di sistemazione del debito pregresso. Appare perciò corretta la conclusione dell’impugnata sentenza secondo cui non vi è stata modificazione alcuna della causa del debito, che è rimasta sempre quella originaria derivante dall’apertura di credito in conto corrente disposta dalla banca in favore del partito. Ed è a questa, appunto, che si ricollega l’obbligazione per il cui adempimento è stato intrapreso il presente giudizio; obbligazione sulla quale non si comprende perchè dovrebbe allora avere effetto novativo il totale o parziale fallimento del piano di rientro rateale sottoscritto in seguito dai sigg.ri \Ciampaglia\, \\Cariglia\, \Caria F.\ e \Bono Parrino\, al cui operato non è invece riconducibile l’apertura di credito da cui l’obbligazione medesima è sorta.

E’ perciò superfluo interrogarsi sulla veste nella quale i firmatari della menzionata lettera hanno operato e vagliare se ed a quale di essi competesse la qualifica di “amministratore” del partito, occorrente per poter beneficiare dell’esonero da responsabilità introdotto dal più volte citata L. n. 157 del 1999, art. 6 bis.

4.3. Quanto al profilo di doglianza concernente l’eventualità che i summenzionati esponenti del partito debbano rispondere del debito del partito medesimo per avere volontariamente prestato garanzia personale, può subito escludersi che sia in proposito ravvisabile un vizio dell’impugnata sentenza riconducibile alla previsione dell’art. 112 c.p.c.. L’omissione di pronuncia in detta norma contemplata, infatti, si verifica quando il giudice non provveda su una ben specificata domanda o eccezione di parte. Nel caso in esame, invece, la corte d’appello ha sicuramente provveduto su quanto le era stato richiesto, accogliendo il gravame dei sigg.ri \Ciampaglia\, \\Cariglia\, \Caria F.\ e \Bono Parrino\ e, di conseguenza, rigettando la domanda di condanna proposta contro costoro dal Monte dei Paschi. Tale pronuncia di rigetto, d’altronde, per il modo in cui è stata formulata, non può non essere riferita a tutti i possibili profili in base ai quali quella domanda era stata proposta.

Resta però da stabilire se il rigetto della domanda sia stato o meno adeguatamente motivato in relazione alla particolare prospettazione di cui s’è detto.

Ora, è vero che non si rinviene nella motivazione dell’impugnata sentenza alcuna diretta ed esplicita affermazione in ordine alla prospettata eventualità che, sottoscrivendo la citata lettera, gli esponenti del PSDI avessero inteso offrire la loro personale garanzia fideiussoria per i debiti del partito verso la banca. Tuttavia, è agevole rendersi conto che le diverse argomentazioni adoperate dalla corte d’appello per negare fondatezza alla domanda proposta dal Monte dei Paschi contro i summenzionati esponenti di partito sono pienamente riferibili anche a siffatta eventualità. In particolare, gli argomenti addotti per negare che i firmatari di quella lettera avessero inteso assumere su di sè il debito del partito, pur se si concludono con l’esclusione della possibilità di configurare nella specie un’ipotesi di accollo o di espromissione, sono tali da abbracciare logicamente anche l’ipotesi della fideiussione, i cui effetti, per detti firmatari, non sarebbero risultati dissimili, in concreto, da quelli dell’accollo o dell’espromissione senza liberazione del debitore originario. D’altronde, la corte d’appello ha esplicitamente osservato che il tenore del documento in esame non consente di ravvisarvi l’intento dei sottoscrittori di assumere comunque in proprio il debito di cui si tratta (pag. 25), e l’ampiezza di tale espressione (rispetto alla quale l’ipotesi dell’espromissione è formulata in chiave dichiaratamente solo esemplificativa) lascia senz’altro intendere che la corte ha escluso la possibilità di rinvenire nell’atto espressioni sufficientemente univoche nel senso dell’assunzione di qualsiasi forma di responsabilità personale per l’obbligazione gravante sul partito. Lo conferma il successivo passaggio della medesima impugnata sentenza (pag. 26), in cui si ribadisce come, nella lettera in questione, “non sia ravvisabile il riconoscimento di un debito proprio” (cioè di un’obbligazione destinata a riflettersi sul patrimonio personale dei sottoscrittori) e, soprattutto, quello in cui, citando per esteso alcune clausole del documento, si constata che “i quattro esponenti politici offrono garanzie del puntuale adempimento del piano di rientro che riguardano esclusivamente il partito e non se stessi” e che anche “la sanzione per l’eventuale inadempimento riguarda sempre e soltanto il partito socialdemocratico” (pag. 27).

L’interpretazione così motivatamente operata dal giudice di merito appare rispettosa dei canoni legali dettati dall’art. 1367 c.p.c., e segg., giacchè non può sostenersi che il principio di conservazione del contratto, espresso dall’art. 1367 c.c., imporrebbe qui di ravvisare l’esistenza della contestata obbligazione fideiussoria, ove essa non sia invece desumibile con sufficiente chiarezza dal testo del contratto stesso o da altri elementi dimostrativi della comune intenzione delle parti in tal senso (sulla necessità che la fideiussione sia prestata in modo chiaro ed inequivocabile, stante la previsione dell’art. 1937 c.c., si vedano anche Cass. 26064 del 2008 e n. 11727 del 2004).

Le censure mosse alla sentenza impugnata non appaiono perciò condivisibili. Nè giova insistere sul fatto che, nella più volte menzionata lettera, figura anche l’autorizzazione della banca, in caso di mancato adempimento del previsto piano rateale di rientro dal debito, ad “agire in nostro danno” senza bisogno di preventiva messa in mora. Si tratta, infatti, di un’espressione che, di per sè sola, non ha l’importanza decisiva che il ricorrente mostra di attribuirle (onde il non avervi fatto esplicito cenno non integra gli estremi di un vizio di motivazione riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5): perchè, nel contesto generale del documento, l’uso in forma plurale del pronome o dell’aggettivo personale (“noi” o “nostro”) – come in altra parte della medesima sentenza non si manca di rilevare -sono riferiti al partito ed alla sua esposizione debitoria, piuttosto che alle singole persone dei sottoscrittori.

4.4. Il primo motivo del ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati proposti dai sigg.ri \\Cariglia\ e \Caria F.\. 5. Restano da esaminare le censure concernenti la posizione del sig. \Nicolazzi F.\, contenute nel quarto motivo del ricorso principale, oltre che nel ricorso incidentale proposto dal medesimo sig. \Nicolazzi F.\. 5.1. Come già in precedenza ricordato, la corte d’appello ha escluso ogni possibile responsabilità del sig. \Nicolazzi F.\ in ordine all’adempimento delle obbligazioni del PDSI, di cui si discute in causa, facendo leva sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., a carico di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi; con la conseguenza che, non avendo il sig. \Nicolazzi F.\ preso parte personalmente alla vicenda negoziale dalla quale il debito del partito è scaturito, nessuna responsabilità potrebbe essergli ascritta a questo titolo.

Si è anche già in precedenza riferito di come la difesa del Monte dei Paschi solleciti una revisione del surriferito orientamento giurisprudenziale, ma adduca argomenti a tal fine insufficienti.

Basterà perciò qui rinviare a quanto scritto al precedente punto 2.2.1., essendo l’estraneità del sig. \Nicolazzi F.\ all’atto negoziale causativo del debito del partito elemento da solo idoneo ad escludere ogni sua possibile responsabilità, e risultando quindi superfluo vagliare se egli si trovasse o meno nelle condizioni per eventualmente beneficiare dell’esonero da responsabilità introdotto dallo ius superveniens per gli amministratori di partiti politici.

Discende da ciò che il quarto motivo del ricorso principale non merita accoglimento.

5.2. E’ da accogliere, invece, nei termini di cui appresso, il ricorso incidentale con cui il sig. \Nicolazzi F.\ lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la corte d’appello compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, benchè il tribunale avesse condannato il Monte dei Paschi alla rifusione delle spese del primo grado in favore del medesimo sig. \Nicolazzi F.\ e tale statuizione non fosse stata impugnata.

Mentre, invero, la decisione di compensare le spese adottata dalla corte d’appello appare motivata – e perciò con riferimento al giudizio di gravame risulta incensurabile in questa sede -, la compensazione anche delle spese del giudizio di primo grado urta contro il principio per cui il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza del primo giudice, non può, in mancanza di uno specifico motivo d’impugnazione relativo alla statuizione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado: non solo per effetto del giudicato interno formatosi ex art. 2909 c.c., su tale statuizione, ma anche in applicazione dell’art. 112 c.p.c., il quale impedisce al giudice di pronunziare su domande non avanzate dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 974 del 2007 e n. 8662 del 1994).

L’applicazione di tale principio al caso in esame non può essere evidentemente impedita dal fatto che la corte d’appello abbia riformato la sentenza di primo grado con riguardo a rapporti giuridici diversi da quello intercorso tra il Monte dei Paschi ed il sig. \Nicolazzi F.\, giacchè sono solo le spese processuali inerenti a quest’ultimo rapporto quelle delle quali si sta discutendo. Nè appare, in punto di fatto, contestabile che – come già indicato – dette spese fossero state poste a carico dell’istituto di credito attore all’esito del giudizio di primo grado, essendo ciò espressamente riferito in motivazione dalla sentenza d’appello, nè che fosse mancato qualsiasi specifico motivo di gravame sul punto, posto che neppure la difesa del Monte dei Paschi assume di aver mai formulato un simile gravame.

Ferma la compensazione delle spese in appello, deve perciò restare intatta la statuizione con cui il tribunale aveva condannato il Monte dei Paschi in favore del sig. \Nicolazzi F.\ al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

6. La peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni trattate inducono a compensare le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti, fatte salve quelle inerenti al rapporto tra il Monte dei Paschi ed il sig. \Cuojati G.\ (unico rapporto processuale destinato a proseguire), sulle quali provvederà il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi:

a) pronunciando sul ricorso incidentale proposto dal sig. \Cuojati Giovanni\, cassa l’impugnata sentenza nella parte a costui riferibile e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità con riferimento al rapporto tra detto ricorrente incidentale e la Banca Monte dei Paschi s.p.a.;

b) rigetta il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i rimanenti motivi del medesimo ricorso principale, nonchè i ricorsi incidentali proposti dai sigg.ri \Filippo @Caria\ ed \\Antonio @Cariglia\;

c) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso incidentale proposto dal sig. \Franco @Nicolazzi\ e, di conseguenza, cassa l’impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado con riferimento al rapporto processuale riguardante il medesimo sig. \Nicolazzi F.\;

d) fatto salvo quanto statuito al punto a), compensa tra tutte le altre parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2009


cost. art. 3

cost. art. 25

cost. art. 41

cost. art. 81

c.c. art. 38

L. 03/06/1999 n. 157, art. 6-bis

D.L. 30/12/2005 n. 273, art. 39-quaterdecies

L. 23/02/2006 n. 51

Lascia un commento

Help-Desk