Dott.ssa Filomena Agnese Chionna

Con la legge n 71/2017 si è inteso porre in essere un piano di misure volte a perseguire l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo.

Tale fenomeno è in continua evoluzione negli ambienti scolastici, laddove il bullismo in tutte le sue forme, trova diffusione.

Il bullismo è un comportamento violento che viene posto in essere tra compagni, nell’ambito degli ambienti scolastici e si caratterizza:

– dall’intenzionalità, ossia lo scopo del bullo è quello di offendere la vittima;

– da un insieme di comportamenti  ripetuti nel tempo;

-da un’asimmetria di forze tra il bullo e la vittima, che in genere è un soggetto debole.

È possibile individuare differenti forme di bullismo e in particolare:

-il bullismo fisico;

-bullismo verbale;

-bullismo indiretto:

-cyberbullismo.

In tema di cyber bullismo è opportuno analizzare la legge 71/2017 la quale predispone azioni volte a reprimere tale fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Viene effettuata una definizione di  «cyberbullismo» secondo cui si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Inoltre, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte sopra descritte.

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede

In tal modo si provvede a potenziare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni.

SANZIONI

 Salvo che il fatto costituisca reato:

-il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

– I regolamenti delle istituzioni scolastiche sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita’ degli atti compiuti.

– Ammonimento. Fino a quando non e’ proposta querela o non e’ presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, e’ applicabile la procedura di ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

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