È configurabile un diritto al “tempo libero”?

di Domenico Salvatore Alastra

Sommario: 1. La massima. – 2. La normativa di riferimento. – 3. Il caso deciso. – 4. La questione. – 5. La nozione di “diritti inviolabili”. – 6. Diritto al tempo libero e diritti inviolabili: caratteristiche a confronto. – 7. Il diritto al tem­po libero rientra nell’ambito dei “diritti immaginari”. – 8. La possibile qualificazione della violazione del diritto al tempo libero in termini di danno da perdita di chance. – 9. Precedenti giurisprudenziali. – 10. Spunti bibliografi­ci. 11. Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 27 aprile 2011, n. 9422: il testo integrale.

 

1. La massima.

Il diritto al godimento del tempo libero non è un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente protetto, in quanto è esercitabile solo in seguito alla libera autode­terminazione del singolo. Una sua eventuale lesione rappresenta solo un fastidio della vita quotidiana, e, come tale, integra una violazione di diritti solo immaginari, sucettibili di risarcimento soltanto se espressamente previsti dalla legge.

2. La normativa di riferimento.

Cost.: Artt 2; 3.  – Cod. Civ.: artt. 1226; 2059.

3. Il caso deciso.

La sentenza in commento pone termine alla vicenda giudiziaria iniziata da un profes­sionista che conveniva in giudizio la compagnia telefonica, di cui era cliente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima sospensione della linea telefonica urbana, nonché per le errate informazioni fornitegli dal tecnico della compa­gna sull’operatività di una nuova linea ADSL da cui era scaturita la necessità di inter­venti sostitutivi.

Sia in primo grado che in appello, la domanda dell’attore veniva accolta solo in par­te, dal momento che era stata accolta la domanda di risarcimento scaturente dalla il­legittimità della sospensione ma non gli era stato riconosciuto alcun ristoro del danno asseritamente subito per aver sacrificato il proprio tempo libero in lunghe attese al tele­fono o in fila presso gli sportelli della compagnia telefonica, per lo svolgimento delle pratiche burocratiche volte a sollecitare la riattivazione del collegamento telefonico e il ripristino della connettività alla rete internet.

4. La questione.

Con l’unico motivo sul quale si articola il ricorso, la Sezione Terza è stata chiamata a risolvere la questione se sia configurabile, tra i diritti della personalità riconosciuti come fondamentali dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, un diritto al tempo libero, la cui lesione dia luogo ad un danno risarcibile, che il giudice dovrebbe liquidare in via equitativa – secondo quanto stabilito dall’art. 1226 Cod. Civ. – trattandosi di una specie di danno non patrimoniale che non può essere provato nel suo preciso ammontare.

Il Collegio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale rigetta il ricorso, e risponde negativamente al quesito.

5. La nozione di “diritti inviolabili”.

La Terza Sezione, in avvio del proprio iter argomentativo, ribadisce che i diritti inviola­bili, suscettibili di tutela costituzionale, sono positivizzati in una sorta di catalogo risultan­te sia dalla Costituzione italiana, sia dall’ordinamento internazionale, anche in seguito all’attività di interpretazione compiuta continuamente dai giudici. Dall’art. 2 Cost. si rica­va che l’uomo è titolare di diritti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità: si tratta di diritti o interessi che l’ordinamento riconosce, ga­rantisce e tutela nei confronti di tutti i consociati (“con efficacia erga omnes”, precisa la Corte): ciò significa che il singolo può farli valere sia nei confronti di altri individui, sia nei confronti dei poteri pubblici e privati a lui estranei, sia – infine – nei confronti delle for­mazioni sociali nelle quali esplichi la propria personalità. L’altissimo rilievo che l’ordina­mento attribuisce a tali diritti, e, dunque, la loro inviolabilità dipendono dal fatto che su di essi si fonda la dignità della persona umana, senza la quale gli stessi non potrebbero essere né esercitati né attuati. In altri termini, tutelando questi diritti, si appresta protezio­ne alla dignità umana.

Così argomentando, la Sezione mostra di condividere, presupponendolo, il pacifico orientamento secondo cui, con l’espressione “diritti inviolabili dell’uomo” l’art. 2 Cost. si ri­ferisca sia ai diritti tipizzati nella stessa Costituzione, sia a quelli che la coscienza sociale, in un determinato momento storico, considera essenziali per la tutela della persona umana.[1]

6. Diritto al tempo libero e diritti inviolabili: caratteristiche a confronto.

La Corte evidenzia che i caratteri dei diritti fondamentali dell’uomo sono desumibili dalla Costituzione italiana (in particolare, dalla Parte I, di poco anteriore alla Dichiara­zione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 10 dicembre 1948), nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000 e divenuta vincolante nel 2007.

L’attività ermeneutica dei giudici – ivi compresi quelli della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo – ha permesso di stabilire che i diritti inviolabili spettano alla per­sona e sono “irretrattabili” o irrinunciabili, salvo i limiti stabiliti dalle leggi, in quanto su di essi si fondano la identità individuale della persona, la sua capacità di stringere relazioni o rapporti sociali, e, dunque, la sua esistenza nel mondo del diritto.

Accanto alla irretrattabilità, espressamente ricordata dal Collegio, i diritti inviolabili, presentano altre caratteristiche. In primo luogo, proprio perchè sono connaturati alla personalità dell’uomo,  sono diritti necessari: la loro titolarità, infatti, spetta a tutte le per­sone fisiche, che li acquistano al momento della nascita e li perdono in seguito alla morte. In secondo luogo, sono imprescrittibili, poiché non si estinguono, anche se non vengono esercitati per lungo tempo. Inoltre, come accennato, sono diritti assoluti, nel senso che, da un lato, tutti i consociati hanno un generale dovere di astenersi dal lede­re l’interesse presidiato da tali diritti; dall’altro, sono tutelabili erga omnes, nei confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi. Infine, poiché tutelano valori della persona non su­scettibili di valutazione economica, la loro lesione dà luogo a danni non patrimoniali.

Il c.d. “diritto al tempo libero”, invece, a parere della Corte, si caratterizza per la sua «autonoma opzionalità»: il suo esercizio dipende esclusivamente dalla ”autodetermina­zione della persona” alla quale è lasciata la libertà di organizzare il proprio tempo, sce­gliendo se impegnarsi in maniera continuativa nel lavoro, o se trascorrere il tempo libero da occupazioni ed incombenze, a nulla rilevando – a parere di chi scrive – se egli deci­da di coltivare in questo tempo interessi culturali e sociali o di qualsivoglia altro tipo, pur­chè leciti, ovvero di dedicarsi al mero riposo o all’ozio.

Inoltre, la situazione che si assume violata, non figura tra i diritti espressamente tutela­ti dalla citata Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, la quale, invece, raf­forza le tutele previste a favore del tempo impegnato dal lavoro, già espressamente protetto e riconosciuto dagli artt. 4, 35 e 36 Cost. (in particolare, dai commi 2 e 3 dell’ul­tima disposizione citata, che prevedono, rispettivamente, il principio della predetermi­nazione per legge della durata massima della giornata lavorativa, e il diritto – irrinuncia­bile – al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite).

E poiché il ricorrente qualifica la sua pretesa come risarcimento del danno c.d. esi­stenziale, la III Sezione richiama il fondamentale precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26972/2008) che ha ridefinito, restringendolo rispetto al passato, l’ambito del danno non patrimoniale, la cui lesione è fonte di obbligazioni risar­citorie.

Secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili solo se conseguono alla lesione d un diritto inviolabile della persona, sal­vo che il fatto cui consegue il danno costituisca reato, e salvo specifiche previsioni di legge. Inoltre, non deve trattarsi di danni futili: non possono consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Viene, in tal modo, avvalorata la tesi per cui una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 Cod. Civ. impone che il danno patrimoniale possa essere risarcito solo in presenza di una  “ingiustizia costituzionalmente e internazionalmente riconosciuta e qualificata”, tesi alla quale la Terza Sezione, con la sentenza in commento, mostra di aderire pienamente.

7. Il diritto al tempo libero rientra nell’ambito dei “diritti immaginari”.

Nel caso sottoposto alla cognizione della Terza Sezione, parte attrice ha chiesto il ri­sarcimento del diritto al tempo libero, configurandolo come il diritto dei singoli a godere di una vita quotidiana serena, senza, tra l’altro, essere costretti a trascorrere ore in coda presso uffici per risolvere situazioni derivate da errori o inefficienze altrui (della compa­gnia telefonica, nel caso di specie), in modo da rendere la giornata oggettivamente in­sufficiente ad adempiere alle proprie incombenze lavorative.

Il Collegio, invece, fa rientrare la pretesa nella categoria dei diritti immaginari, come se si trattasse di una specie del cosiddetto diritto ad essere e vivere felici. Di conseguen­za, la lesione di tali diritti può dar luogo ad obbligazioni risarcitorie solo se espressamen­te prevista dalla legge, come richiesto dall’art. 2059 Cod. Civ., interpretato nel senso vo­luto dalla più volte citata pronuncia n. 26972/2008 delle SS.UU.[2]

Prima di tale autorevole precedente giurisprudenziale, alcuni interpreti ritenevano che il danno esistenziale potesse scaturire dalla lesione di un qualsiasi bene giuridica­mente rilevante, e, quindi, non si identificasse solo con la lesione dei diritti garantiti dalla Costituzione. Al contrario, secondo il Supremo Collegio, accogliendo quest’ultima tesi si sarebbe fatto confluire il danno non patrimoniale nell’ambito della disciplina di cui al­l’art. 2043 Cod. Civ., il quale appresta tutela alla lesione di un interesse che rivesta ge­nerica rilevanza per l’ordinamento.[3] Ciò entrerebbe in contraddizione con il carattere di tipicità proprio dei danni non patrimoniali, come risulta dalla lettera dell’art. 2059, pur resa elastica dalla disposizione di cui all’art. 2 Cost., in quanto non è necessario che i sin­goli diritti siano previsti e disciplinati in maniera puntuale,  essendo sufficiente la copertu­ra costituzionale fornita dal medesimo art. 2. Così, da un lato, l’art. 2059 è costituzional­mente legittimo solo se si intende come norma che appresta una tutela minima ed in­sopprimibile, valida solo per la lesione di diritti inviolabili; dall’altro, la tutela risarcitoria degli interessi genericamente rilevanti è lasciata alla clausola generale di cui all’art. 2043, nonché alle singole e specifiche previsioni legislative.

In altri termini, al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, soltanto la lesione grave di un diritto inviolabile delle persone, concretamente individuato, è fonte di re­sponsabilità risarcitoria non patrimoniale. Inoltre, il diritto costituzionalmente protetto deve essere inciso oltre una certa soglia minima di tolleranza, in modo che il titolare su­bisca un pregiudizio serio, non futile.

Presupponendo queste argomentazioni, la Sezione III, nella pronuncia in commento, giunge alla conclusione che, poiché non è stato positivizzato un diritto al tempo libero, e poiché non è previsto dalla legge che la sua lesione possa dar luogo a responsabilità per danno non patrimoniale, non può nemmeno essere invocata l’applicazione dell’art. 1226 Cod. Civ. che, come si è accennato, prevede la liquidazione in via equitativa del danno non determinato nel suo esatto ammontare (nel caso di specie, tra l’altro, nep­pure provato nella sua effettiva esistenza dalla ricorrente).[4]

8. La possibile qualificazione della violazione del diritto al tempo libero in termini di danno da perdita di chance.

Secondo la Corte, le ore di tempo libero non sono nemmeno equiparabili, ai fini del­la determinazione del danno, alle ore di lavoro straordinario, in quanto il primo costitui­sce un tempo sottratto allo svolgimento di ogni attività lavorativa retribuita, mentre le seconde costituiscono un tempo che si aggiunge a quello dedicato alla attività lavora­tiva abituale, per esigenze organizzative o per scelta volontaria del lavoratore, da cui deriva comunque un incremento patrimoniale (rectius retributivo) a favore di quest’ulti­mo. Tuttavia, come è stato evidenziato in sede di primo commento[5], potrebbe essere accordata tutela risarcitoria al tempo non occupato in attività lavorative, ove si rico­struisse il danno non come un danno non patrimoniale ex art. 2059 Cod. Civ., bensì come danno derivante dalla perdita di chances, [Domenico 1] come – nel caso di specie – aveva tentato di fare il giudice di secondo grado, e come sembra essere suggerito, in via inci­dentale, dalla Terza Sezione, malgrado tale pretesa, non abbia formato oggetto del giudizio.

In tal modo, la Corte sembra aderire implicitamente al filone interpretativo che con­sidera le chances come le possibilità attuali e concrete di raggiungere un risultato futu­ro, e, dunque, valutabili come beni giuridici autonomi, distinti dai beni e dalle utilità ma­teriali presenti nel patrimonio di ogni soggetto. Tale ricostruzione, però, incontra un limite di ordine processuale, ed in particolare, probatorio. Infatti, il danneggiato, in primo luo­go dovrebbe dimostrare che il “tempo libero da occupazioni lavorative” possa, effetti­vamente essere considerato un bene giuridico autonomamente valutabile. In secondo luogo, ha l’onere di provare che la chance, al momento della condotta lesiva fosse probabile, che il risultato sperato è ormai irrimediabilmente andato perduto, e, infine, che fra la condotta e l’evento lesivo rappresentato dalla lesione della chance medesi­ma esista un nesso causale. Solo ove si raggiungesse una prova siffatta il giudice po­trebbe procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, in via equitativa, come stabilito dal già citato art. 1226 Cod. Civ.

A parere di chi scrive, infine, non sembra possibile ricostruire il tempo libero come una forma di lucro cessante, cioè come la perdita di un risultato o di un guadagno futu­ro, dal momento che, in primo luogo, il tempo libero attiene alla sfera del riposo, del re­cupero delle energie psicofisiche da impiegare nelle attività lavorative e nelle ulteriori attività in cui si esplica la personalità umana; in secondo luogo, perché il godimento di tale tempo è subordinato ad una libera scelta del titolare, come, peraltro hanno evi­denziato i giudici di legittimità nella pronuncia in commento. Inoltre, appare utile preci­sare che, così argomentando, si aderirebbe alla cosiddetta “teoria eziologica” della chance, secondo cui quest’ultima costituisce non un autonomo bene giuridico, bensì una fattispecie strumentale operante come mero presupposto causale in vista del rag­giungimento di un risultato finale sperato. Di conseguenza, nel caso di specie, il dan­neggiato, ove riuscisse a dimostrare che il tempo libero possa essere ricondotto al con­cetto di chance o occasione meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, dovrebbe, altresì, riuscire a provare che detta occasione, se non fosse stata pregiudi­cata dal comportamento altrui, avrebbe condotto, con elevato grado di probabilità, al sorgere di una nuova ed ulteriore situazione giuridica soggettiva di vantaggio, dotata di propria rilevanza sul piano patrimoniale e giuridico, e per ciò,  autonomamente risar­cibile.

9. Precedenti giurisprudenziali.

Conformi: Cass. SS.UU. Civ. 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass. SS.UU. Civ. 18 agosto 2009, n. 18356;   Cass., Sez. III Civ., 4 giugno 2009 n. 12885; Cass.Sez. III Civ., 9 aprile 2009, n. 8703; ; Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. Sez. III Civ., 12 febbraio 2008 n. 3284.

10. Spunti bibliografici.

Bruno, A.Primo maggio e diritto al tempo libero.” In LeggiOggi. It – Quotidiano di in­formazione giuridica (ISSN: 2039-7593) – il 01/05/2011, all’indirizzo: http://www.leggiog­gi.it/2011/05/01/primo-maggio-e-diritto-al-tempo-libero/

Caringella, F. – Buffoni, L. Manuale di Diritto Civile. III ed. Roma, 2011. pagg. 347-374; 656-660 e 1331-1368.

Cirillo, F.La selezione e la vocazione universale dei diritti fondamentali”. In La giuri­sprudenza delle Sezioni Civili – Rassegna della Giurisprudenza di legittimità (anno 2011) a cura dell’Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Roma, gennaio 2012. pagg. 47 e ss.

Martines, T. Diritto Costituzionale. XII ed. Milano, 2010. pagg. 598-615.

Spina, G. “è risarcibile la lesione del “diritto al tempo libero?” Nota a Cass. Civ. sez. III, sentenza 27.04.2011 n° 9422, in Altalex – Quotidiano scientifico di informazione giuridica (ISSN 1720-7886), il 5 maggio 2011 all’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=52339

Torrente, A. – Schlesinger, P. Manuale di Diritto Privato. XX ed. Milano, 2011. pagg. 123-146 e 896-902.

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11. Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 27 aprile 2011, n. 9422: il testo integrale.

Sentenza 22 marzo – 27 aprile 2011, n. 9422

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9044/2009 proposto da:

S.N.M., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CAS­SAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato *****, giusta delega in atti; – ricorrente –

contro

Telecom SPA (*****), considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato *****, giusta delega in atti; – controricorrenti –

avverso la sentenza n. 645/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione Seconda Civile, emessa il 30/01/2008, depositata il 29/02/2008; R.G.N. 3367/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2011 dal Consi­gliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Rena­to, che ha concluso in via preliminare rinnovo comunicazione avviso udienza avvocato *****, in subordine rigetto.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 marzo 2005 il Tribunale di Milano in parziale accoglimento della do­manda proposta da S.N.M. volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima sospensione di linee telefoniche urbane dal 19 settembre al 21 settem­bre 2001 nonché per le errate informazioni fornite dal tecnico Telecom sull’operatività della nuova linea ADSL Smart, con conseguenti interventi sostitutivi, condannava la Te­lecom al risarcimento degli stessi, escludendo il preteso danno per perdita del tempo li­bero, trattandosi, argomentava il Tribunale,di un bene la cui lesione non era suscettibile di valutazione economica e che non rientrava nel novero dei danni risarcibili
perché non si verteva in ipotesi di valori della persona dalla valenza costituzionale.

Su gravame dello S. la Corte di appello di Milano il 29 febbraio 2008 confermava la sen­tenza.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione lo S., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la Telecom.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo insufficiente ed incongrua motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) il ricor­rente si duole che erroneamente il giudice dell’appello non avrebbe riconosciuto in capo a lui il diritto al tempo libero come vero e proprio diritto soggettivo, non riconduci­bile ai diritti della personalità tutelai dagli artt. 2 e 3 Cost. e non dotati di autonoma ca­ratterizzazione, anche perché, esaminando la domanda dell’attore, in parte qua, il giu­dice avrebbe rinvenuto,, erroneamente, a suo avviso, una contraddizione, in quanto il criterio risarcitorio a tal fine si sarebbe basato sul valore dell’ora di lavoro maggiorato del 40%.

Questa, in estrema sintesi, la doglianza, con la quale si censura la sentenza anche per non avere determinato il danno secondo il disposto dell’art. 1226 c.c..

In punto di fatto, la richiesta di risarcimento per perdita del tempo libero riguarda la perdita di quattro ore di tempo libero da calcolare come ore di straordinario.

Osserva il Collegio che il motivo non merita accoglimento. Al riguardo, va posto in rilie­vo che i diritti inviolabili dalla valenza costituzionale sono quelli non solo positivizzati, ma anche che emergono dai documenti sovranazionali, quali interpretati dai giudici nella loro attività ermeneutica.

Si tratta di diritti o interessi che l’ordinamento non solo riconosce, ma garantisce e tutela con efficacia erga omnes, proprio perché fondanti la persona umana, che presenta una sua dignità, la quale fa da presupposto ineludibile per il loro esercizio e la loro at­tuazione.

Ciò posto, la normativa costituzionale da un iato, le norme della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, lo stesso Trattato di Lisbona con l’allegata – e giuridicamente vincolante – Carta di Nizza, la Carta sociale Europea aggiornata nel 1999, dall’altro, non consentono di ritenere il diritto al tempo li­bero come diritto fondamentale dell’uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e ciò per la semplice ragione che il suo eserci­zio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libe­ro da lavoro e da ogni occupazione.

Questa sua caratterizzazione di autonoma opzionalità lo distingue dai diritti inviolabili, che sono, di per sé, eccetto i limiti posti dalle leggi, che, comunque con essi si devono confrontare, pena la loro disapplicazione, diritti irretrattabili della persona,, perché ne fondano la giuridica esistenza sia dal punto di vista della identità individuale che della sua relazionalità sociale.

Lo stesso inserimento nella Carta di Nizza dei diritti ricavati dalle Carte sociali adottate nell’ambito dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa – da tenere presenti anche dall’interprete interno, per l’apertura internazionalistica del nostro sistema- non prevede tra i diritti tutelati il “diritto al tempo libero”, mentre rafforza il tempo impiegato nel lavo­ro, peraltro già oggetto di specifica tutela costituzionale.

Ciò posto in linea di pura teoria del diritto, va affermato che il richiamo all’autorevole sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n.26972/08) non appare conferente per il caso di specie, anzi la decisione sembra rafforzativa della sentenza impugnata.

Infatti, sulla base delle argomentazioni svolte negli ultimi tempi dalla dottrina e dalla giu­risprudenza, le Sezioni Unite riconoscono la tutela risarcitoria, oltre che nei casi determi­nati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente ed, aggiunge questo Collegio, interna­zionalmente riconosciuta e qualificata.

Invero, nella motivazione, le Sezioni Unite escludono ogni risarcibilità proprio per quello che il ricorrente definisce un problema che si manifesta con preoccupante frequenza nella vita quotidiana, per cui gli utenti sono costretti a trascorrere ore a stare in coda, tanto che sta assurgendo a causa primaria della oggettiva insufficienza di ogni giorna­ta ad adempiere alle proprie incombenze lavorative (p.7 ricorso).

Infatti, il ricorrente invoca i fastidi della vita quotidiana che, per le Sezioni Unite integra­no solo un attentato a diritti immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità:in definitiva, il diritto ad essere e vivere felici.

In questi casi, se non prevista dalla legge, la lesione di un tale “immaginario” diritto non è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Quanto sopra osservato rende irrilevante l’assunto del ricorrente circa l’obbligo del giu­dice del merito di applicare l’art. 1226 c.c.: assunto, peraltro, infondato, perché, come rileva la resistente, il ricorrente non ha neppure allegato e provato il danno eventual­mente subito nelle quattro ore in cui non ha potuto godere, a suo dire, del c.d. diritto al tempo libero (v. S.U. n.26972 cit.) ed anche nel ricorso non allega alcuna circostanza dell’effettivo danno.

Del resto, osserva il Collegio che la domanda del ricorrente si presenta contraddittoria.

Infatti, egli ha chiesto di determinare il danno sulla base del criterio dell’ora lavorativa maggiorata del 40%.

E su questo, corretta è la risposta dei giudice dell’appello, il quale qualifica la domanda come eventuale richiesta di perdita di chances, peraltro, mai oggetto di contradditto­rio tra le parti.

Su questo capo della sentenza è suggestiva, dal punto di vista dialettico, la censura del ricorrente, con la quale egli evidenzia che tale richiesta fu fatta solo per valorizzare le ore del tempo libero, applicando la stessa maggiorazione prevista per le ore straordina­rie.

Infatti, è evidente che l’eventuale risarcibilità del tempo libero non può nemmeno ana­logicamente essere riferita al valore delle ore di lavoro straordinario, per la contraddizio­ne tra il suo elemento caratterizzante la libertà da ogni occupazione retribuita – e l’in­cremento patrimoniale voluto dal soggetto con il sottoporsi alle ore di lavoro straordina­rie (v.p. 8 sentenza impugnata).

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presen­te giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

 


[1]           Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di soli­darieta’ politica, economica e sociale.”

[2]              Cod. Civ. Art. 2059. Danni non patrimoniali.Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

[3]              Cod. Civ. Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

[4]              Cod. Civ. Art. 1226. Valutazione equitativa del danno. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

[5]           Cfr. Spina, G. “è risarcibile la lesione del “diritto al tempo libero?” sul quale, v. infra, sub Spunti bibliografici.


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