La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è idonea a fornire la prova della sussistenza della qualità di erede nell’ambito del giudizio civile? Il contrasto. Cass. Civile, sez. VI, Ordinanza Interlocutoria 03/05/2013 n. 10371.

 

a cura della dott.ssa Francesca Lucchese

 

Massima

L’oggetto del contrasto consiste nello stabilire se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia idonea a provare la qualità di erede di chi spenda tale qualità come parte in un giudizio civile. La Sesta Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

 

Sintesi del caso

In data 10/02/2011 presso la Corte D’Appello, il sig. G.R. proponeva, in qualità di erede di G.F. deceduto il 10/04/2009, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto dal proprio dante causa per la non ragionevole durata di un giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte dei conti.

Il ricorrente, ai fini della prova della asserita qualità di erede, si era limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua firma, senza dare conto, attraverso le necessarie certificazioni anagrafiche, della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi.

La Corte D’Appello rigettava il ricorso accogliendo l’eccezione a tale proposito formulata dal Ministero convenuto, che il ricorrente non aveva dimostrato la qualità di erede del G.F., vale a dire la qualità nella quale aveva riassunto il giudizio di equa riparazione introdotto dal proprio dante causa.

Per la cassazione di tale decreto, il sig. G.R. ha proposto ricorso per Cassazione.

 

La materia del contendere

Il ricorrente, attraverso tre motivi di ricorso, denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt.110, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 47, 48 e 76 D.P.R. n. 445 del 2000, sostenendo la piena idoneità della prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata da notaio, attestante la detta qualità di unico erede di G.F.

 

Quaestio juris

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è idonea ad offrire la prova della qualità di erede di chi spenda tale qualità come parte in un giudizio civile pendente tra altre persone?

 

Normativa di riferimento

-Art. 40 Certificati 1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
(comma introdotto dall’articolo 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
(comma introdotto dall’articolo 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

-Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

-Art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

-Art. 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

– Art. 2697 Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

 

Nota esplicativa

La soluzione del problema richiede innanzi tutto di stabilire quali siano gli ambiti ed i limiti in cui operano le disposizioni normative di cui agli artt. 46 e 47 previste dal D.P.R. n. 445 del 2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del T.U. che si analizza, “ Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono”.

Muovendo da tale rilievo, una parte delle giurisprudenza di legittimità ha rilevato che «l’autocertificazione, prevista dall’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell’onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l’ammissione di controparte possono esonerare dallo onus probandi”. (Cass. civile, sez. IV, 20/03/2010 n. 17358).

In virtù di tale interpretazione, si è portati ad escludere che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sia idonea a provare la qualità di erede nell’ambito di un giudizio civile.Si evidenzia, in particolare, che nell’ambito della giurisdizione ordinaria l’atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure juris tantum, circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario. Tuttavia, il giudice potrà valutare tale dichiarazione come un mero indizio, che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio.

Ciò detto, non può non rilevarsi che la circolare n. 5/2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione, avente ad oggetto l’ambito di applicazione dell’art. 40, comma 2 del d.p.r. n. 445/2000 così come modificato dalla l. n. 183 del 2012 (legge di stabilità 2012), ha  affermato che “costituisce principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l’autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell’onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703)”.

Questo indirizzo interpretativo appare coerente con il principio dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c.. Si è osservato, infatti, che “colui che promuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore”. Detto in altri termini: chi promuove tale azione deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto ad agire ( o a contraddire).

Un altro indirizzo interpretativo, dando pregio alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, ha sostenuto che “in tema di successioni mortis causa, la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. (Cass. Civile, sez.III, 01/04/2012 n. 879).

Tuttavia, non va sottaciuto che nelle decisioni sopra citata, non si rinviene una motivazione specifica sul punto.

Il contrasto, pertanto, rimane ancora aperto.

 

Sentenze e precedenti conformi e difformi

-Giurisprudenza che non ritiene idonea la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede in un giudizio civile: Cass. n. 29830 del 2011; Cass. n. 17358 del 2010; Cass. n. 6132 del 2008; Cass. n. 18856 del 2004; Cass. n. 12999 del 2003; Cass., S.U., n. 5167 del 2003;

-In senso difforme: Cass. n. 879 del 2012; Cass. n. 15803 del 2009; Cass. n. 10022 del 1997; Cass. n. 1 del 1994.

 

Bibliografia

-Codice penale annotato con la Giurisprudenza, Giuffré 2012.

 

Testo ordinanza:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

G.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato..

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (80207790587), in persona del Ministro pro tempore;

– intimato

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno, emesso in data 27 gennaio 2012.

Ritenuto che con ricorso depositato il 10 febbraio 2011 presso la Corte d’appello di Salerno, G. R., quale erede di G.F., deceduto il 10 aprile 2009, riassumeva, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte della Corte d’appello di Roma, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto dal proprio dante causa per la non ragionevole durata di un giudizio svoltosi dinnanzi alla Cortedei conti;

che l’adita Corte d’appello rigettava la domanda rilevando, in accoglimento della eccezione in proposito formulata dal Ministero convenuto, che il ricorrente non aveva dimostrato la qualità di erede di G.F., e cioè la qualità nella quale aveva riassunto il giudizio di equa riparazione introdotto dal proprio dante causa;

che, osservava la Corte d’appello, il ricorrente si era limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua firma, senza dare conto, attraverso le necessarie certificazioni anagrafiche, della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi; che per la cassazione di questo decreto G.R. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che l’intimata Amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 110, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 47, 48 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, sostenendo la piena idoneità della prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata da notaio, attestante la detta qualità di unico erede di G.F.;

che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115, primo comma, e 167 cod. proc. civ., rilevando che, contrariamente a quanto affermato in decreto, l’amministrazione non aveva formulato una espressa eccezione in ordine alla qualità di erede di esso ricorrente; sicché, in mancanza in specifica contestazione, la detta qualità, sulla base della prodotta documentazione, avrebbe dovuto essere ritenuta provata;

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione insufficiente con riferimento alla affermata carenza delle necessarie allegazioni anagrafiche, laddove nella prodotta dichiarazione erano presenti tutte le indicazioni necessarie;

che la decisione della presente controversia postula che si risolva la questione della idoneità o no di una dichiarazione sostitutiva ad offrire la prova della sussistenza della quali tà di erede in capo a chi in detta qualità intervenga in un giudizio pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, ovvero ancora proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti del precedente grado di giudizio;

che nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene sul punto un contrasto;

che, invero, si rinviene un orientamento di carattere generale, in forza del quale «l’autocertificazione, prevista dall’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell’onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l’ammissione di controparte possono esonerare dallo onus probandi (Cass. n. 17358 del 2010; Cass. n. 18856 del 2004; Cass. n. 12999 del 2003; Cass., S.U., n. 5167 del 2003);

che tale orientamento appare riferibile anche alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge n. 15 del 1968, ed ora agli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445 del del 2000, essendosi esclusa la idoneità della detta di chiarazione a provare la qualità di erede (Cass. n. 6132 del 2008);

che in particolare si è anche affermato che «l’atto notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario, allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, anche se nell’ambito della giurisdizione ordinaria, non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria di una delle suddette qualità. In tal caso, l’atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure juris tantum, circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario, ma integra un mero indizio, che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto mancante la prova della legittimazione all’impugnazione in capo agli appellanti, i quali, assumendo di avere la qualità di eredi della parte originaria, si erano limitati a produrre un atto notorio attestante l’avvenuto decesso di quest’ultima e la loro asserita qualità)» (Cass. n. 29830 del 2011);

che infatti, quanto a detta qualità, si è affermato che «colui che promuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell’eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.» (Cass. n. 13738 del 2005);

che altre pronunce sostengono invece che «in tema di successioni mortis causa, la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà» (Cass. n. 15803 del 2009; Cass. n. 879 del 2012, in motivazione);

che nelle decisioni da ultimo citate non si rinviene una motivazione specifica sul punto, posto che la sentenza n. 879 del 2012 richiama la n. 15803 del 1999 e quest’ultima, in motivazione, richiama a sua volta Cass. n. 10022 del 1997, la quale tuttavia contiene la affermazione, a sua volta mutuata da Cass. n. 1 del 1994, secondo cui la prova della qualità di erede può essere data, ad esempio, con la produzione del certificato di morte e della denuncia di successione o con atto notorio; che in questo contesto il Collegio reputa necessario che sulla questione si esprimano le sezioni Unite, in considerazione del fatto che la problematica, attesa la sua natura processuale, è suscettibile di proporsi nei giudizi di competenza di tutte le sezioni civili della Corte;

che pertanto gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta

Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2013.

Di admin

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