Sulla natura giuridica del consenso prestato dall’imputato all’applicazione di una pena patteggiata ex artt. 444 e ss. c.p.p.

 Cass. Pen. Sez. VI,  5 aprile 2012, N. 13083

di Elisabetta Patrito

 

Con la pronunzia in esame, la Sezione VI della Suprema Corte ha affrontato la dibattuta questione della “natura giuridica del consenso” prestato dall’imputato all’applicazione della pena in seno al rito speciale di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. (cfr. in argomento Cass. Pen. Sez. V, 13 maggio 2000, n.1369; Cass. Pen. Sez. VI, 29 maggio 2009, n. 23804).

La fattispecie sub iudice era così delineata. Tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione e presentato dinnanzi al Giudice di primo grado per la convalida ed il contestuale giudizio per direttissima (artt. 449 e ss. c.p.p.), l’imputato aveva deciso di definire la propria posizione processuale patteggiando una pena finale di mesi sette di reclusione.

Avverso la sentenza di applicazione della pena proponeva ricorso il  difensore, invocandone l’annullamento per l’asserita incapacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto ed alla sua coeva incapacità di partecipare coscientemente al processo, con riguardo alla manifestazione di volontà espressa al patteggiamento (artt. 85, 88 c.p. e 70 c.p.p.).

A sostegno del vizio dedotto il difensore aveva prodotto documentazione, seppur conosciuta successivamente, attestante la sussistenza di una infermità mentale del suo assistito (si trattava di una grave forma di schizofrenia paranoide irreversibile) relativa ad altro procedimento penale definito con sentenza di assoluzione per vizio totale di mente (artt. 88 c.p.,  530 c.p.p.), considerata decisiva anche per risoluzione del caso de quo.

Ritenuto fondato il ricorso, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza ex art. 444 c.p.p., argomentando sulla assoluta rilevanza giuridica e sulla necessaria integrità del consenso espresso dall’imputato al patteggiamento.

Ed invero, sia che assuma l’iniziativa dell’accordo, sia che aderisca alla proposta del pubblico ministero, l’imputato, a mente dell’art. 446, III comma c.p.p., esprime il proprio consenso all’applicazione della pena “personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata  nelle forme previste dall’art. 583, III comma c.p.p.”.

Tra l’altro, nell’ipotesi in cui procuratore speciale sia lo stesso difensore, costui non può neppure avvalersi di propri sostituti processuali, salvo tale facoltà venga espressamente conferita dall’imputato nella procura medesima.

Si evince dunque la natura di “atto personalissimo” della manifestazione di volontà di cui all’art. 446 c.p.p., attese le importanti ripercussioni sul bene indisponibile della libertà personale dell’ imputato, l’unico in grado di ponderare il sacrificio delle garanzie del dibattimento e l’attenuazione dell’onere probatorio in capo al P.M. con il beneficio dello sconto di pena sino ad un terzo (cfr. ex multis: Cass. Pen. Sez. VI, 17 giugno 1991, n. 2461; Cass. Pen. Sez. III 9 ottobre 2008, n. 41880; Cass. Pen. Sez. I, 12 novembre 2009, n. 43240).

Tuttavia, prima di procedere alla disamina della natura e degli effetti di siffatto consenso, la Consulta ha ritenuto di dover sgombrare il campo dall’obiezione facente leva sui limiti alla ricorribilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento (dichiarata inappellabile dell’ art. 448 c.p.p., salvi i casi di dissenso del P.M.) che precluderebbero la possibilità di censurare i termini fattuali della res iudicanda, essendo l’impugnazione ammissibile per i soli vizi formali della sentenza ex art. 444 c.p.p. (erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena etc.).

Nel caso di specie, osserva la Cassazione, il vaglio del quadro probatorio attestante l’incapacità dell’imputato determinante l’annullamento senza rinvio della sentenza, è perfettamente in linea con i limiti suddetti, poiché la valutazione della validità del consenso della parte privata, nonché della sua capacità a stare in giudizio attengono a monte ai presupposti strutturali della stessa instaurazione del rito speciale de quo, potendo dunque accedere ad uno scrutinio di legittimità ove si deduca una invalidità degli stessi.

La Corte regolatrice è così giunta al cuore del problema affermando che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. integra “un negozio giuridico unilaterale recettizio” che, una volta pervenuto a conoscenza della controparte, non può essere modificato né revocato, dando origine, ove la proposta sia accettata dalla controparte, a quell’accordo sanzionatorio bilaterale irrevocabile che il Giudice, sussistendo i presupposti di legge, sarà chiamato a ratificare con sentenza.

Ciò del resto è conforme alla natura di “atto personalissimo” della manifestazione di volontà proveniente dall’imputato, quale atto dispositivo incidente sul suo diritto di libertà e pertanto richiedente una piena consapevolezza rappresentativa e deliberativa non soltanto dell’ atto in sé, ma pure degli effetti giuridici che scaturiscono dal consenso al patteggiamento.

E sulla scia di un tale inquadramento sistematico, la Consulta ha ritenuto perfettamente applicabili al consenso dell’imputato, seppur inserito in una cornice squisitamente processuale, i principi che il codice civile detta in materia di negozi giuridici unilaterali  (artt. 428, 1324, 1445 c.c.) ed in particolare proprio l’art. 428, I comma c.c. a mente del quale  “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati
su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne deriva un grave pregiudizio all’autore
”, ove il pregiudizio non può che essere quello arrecato alla libertà personale.

Ne deriva che, in ipotesi di incapacità dell’imputato a prestare un valido consenso, dovrà considerarsi viziata l’intera piattaforma negoziale sanzionatoria, così come inficiata da invalidità sarà la stessa instaurazione del rito speciale di cui all’art. 444 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza di patteggiamento.

Ed un vizio siffatto, come si è detto, sarà censurabile mediante di ricorso per Cassazione ai sensi della lett. C) dell’art. 606 c.p.p.

In conclusione, per effetto della valorizzazione del consenso espresso dall’imputato in termini di “validità” ed “irrevocabilità”,  la Suprema Corte ha di fatto imposto ai Giudici di merito, chiamati a ratificare l’accordo sanzionatorio previo accertamento della corretta qualificazione giuridica del fatto, della legalità e della congruità della pena da infliggere, anche un attento scrutinio del presupposto fondante lo stesso accesso al patteggiamento, quale la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto,  nonché la capacità di partecipare scientemente al processo penale, nel delicato momento in cui quest’ultimo dispone del bene supremo della libertà personale.

Di admin

Help-Desk