Cassazione 7 febbraio 2014, n. 2815 – Matrimonio – Diritti e doveri dei coniugi

A cura del Dott. Ettore William Di Mauro

1.     Il Fatto.

Il Giudice di Pace di Terni rigettava l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi intentata da uno dei coniugi nei confronti dell’altro per il rimborso del 50% delle spese mediche e scolastiche relative a figli minori. Il giudice di merito, rigettando l’opposizione, confermava il titolo esecutivo di €427,58. Il provvedimento è stato ritenuto eseguibile in quanto astrattamente liquido, poiché era determinato nell’ammontare attraverso ricevute, scontrini e fatture, inviate precedentemente al coniuge.

È stato proposto ricorso in cassazione per tre motivi.

Il primo censura il provvedimento del Giudice di Pace di Terni per aver giudicato secondo equità in materia processuale, affrontando la liquidità del credito di rimborso delle spese straordinarie, quale condizione per l’esecuzione. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per aver considerato liquide le somme, al 50% in astratto, riguardanti le spese straordinarie dei figli minori. Con il terzo motivo si contesta di aver ricompreso tra le predette somme anche spese effettuate in epoca precedente al procedimento di separazione che ha sancito la ripartizione delle spese di mantenimento dei figli minori.

Al di là di motivazioni squisitamente processuali, il primo motivo di ricorso è stato respinto poiché dagli atti di causa risultava che le somme contestate erano state chiaramente e minuziosamente descritte, oltre che tutta la documentazione era stata inviata al coniuge prima dell’invio dell’atto di precetto.

Dunque, il giudice di merito, ha correttamente ritenuto il credito come astrattamente liquido. La motivazione addotta non fa riferimento alcuno a ragioni di equità.

Pertanto il primo motivo è stato respinto.

Il secondo è stato accolto. La questione attiene alla formazione del titolo esecutivo di cui viene enunciata la violazione degli artt. 474 e 479 c.p.c.

In effetti, l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., che riguarda provvedimenti urgenti e temporanei di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, ha natura esecutiva ex art. 189 disp. att. c.p.c. solo per le obbligazioni già definite nell’ammontare, non anche per quelle spese che debbano essere affrontate in prosieguo. Conformemente a tale posizione, la Suprema Corte ha rilevato come nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo e del suo esatto ammontare (C. 782/1999; C. 1758/2008; C. 4543/2011).

Il terzo motivo di ricorso, relativamente alle spese anteriori al provvedimento, è stato assorbito nel secondo.

La Suprema Corte ha, quindi, cassa con rinvio al Giudice di Pace di Terni la citata sentenza invitandolo ad attenersi al principio enunciato nel rimodulare le spese oggetto di contestazione.

2.     Commento

Alla luce di quanto descritto, sembra alquanto strano porre a fondamento delle proprie richieste questa sentenza che non sembra prendere in considerazione, se non solo sfiorandolo, il problema della ripartizione delle spese di mantenimento e soprattutto la natura delle stesse.

Come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza (C., 21273/2013; C. 6197/2005, solo per citarne alcune), il dovere di mantenere i figli minorenni trova il proprio fondamento nel fatto stesso della procreazione e non nel legame sentimentale sussistente tra i coniugi. Ciò significa che, in caso di crisi familiare, tale obbligo permane e, anzi, viene rafforzato, in quanto la prole ha il diritto di mantenere un tenore di vita analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza e le esigenze, in tal senso, devono tenere conto della vita del minore sotto ogni possibile aspetto riguardante lo sviluppo della propria personalità. Tali esigenze, quindi, sono estensibili dall’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, fino all’assistenza morale e sociale (C., 3974/2002; C., 6197/2005), avendo un contenuto molto ampio.

Tuttavia, il tenore di vita precedentemente goduto, non costituisce un criterio assoluto, ma va seguíto nei limiti di quanto sia consentito dal reddito dei genitori, considerando che la separazione fisica della coppia conduce di regola ad un aumento di spesa per ciascuno dei genitori in conseguenza della cessazione dell’organizzazione domestica.

Gli artt. 337bis ss. c.c., così come recentemente inseriti dal D. Lgs., 28 dicembre 2013, n. 154, prevedono che, conformemente alla giurisprudenza pre-riforma, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, ormai ipotesi eccezionale, il giudice determina la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione prendendo atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all’interesse dei figli.

Seppure la legge n. 54 del 2006 prescriva quale regime preferibile quello del mantenimento diretto, la maggioranza dei casi, se non la quasi totalità, dispone a carico del genitore non affidatario o non collocatario, l’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, oltre a fissare una percentuale (100%; 50%; 70%, ecc…) a suo carico delle entità delle spese straordinarie (es. Trib. Roma, ord. ex art. 708 c.p.c. del 7 dicembre 2012).

Nonostante il principio sia quello di garantire alla prole un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione, in proporzione alla consistenza patrimoniale di entrambi i genitori, tenendo conto anche dell’apporto del lavoro casalingo di uno dei due, il problema più consistente rimane la disciplina delle spese di mantenimento dei figli.

Il legislatore, forse al fine di garantire la ricerca di una soluzione quanto più possibile vicina alle esigenze della vita familiare nel concreto, non detta alcuna disposizione al riguardo, rimettendo al giudice il difficile compito di elencare e distinguere precisamente le spese attinenti al soddisfacimento dei bisogni della prole, dividendole tra “spese straordinarie” e “spese ordinarie”.

3.     Le spese straordinarie e ordinarie.

Al fine di un criterio di differenziazione tra una categoria ed un’altra, il costante orientamento dei giudici, chiarisce come nelle “spese ordinarie” vi rientrano tutte quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre in quelle “straordinarie” vi rientrano tutte le spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori o comunque non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (C. 7672/1999; C. 6201/2009, C., 23411/2009). Questo comporta che, una loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei coniugi, può rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento previsti dalla legge, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

Pertanto deve ritenersi che una eventuale soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (C., 9372/2013).

Prima di procedere ad una classificazione occorre evidenziare una ulteriore differenziazione in merito alle spese di mantenimento dei figli minori. Infatti le “spese straordinarie” e le “scelte di maggiore interesse”, che devono essere assunte di comune accordo, non sempre coincidono. Non sempre una spesa straordinaria è conseguenza di una “decisione di maggiore interesse”, più frequente è invece che una “scelta straordinaria”, riguardante qualsiasi profilo della vita del minore, comporti una “spesa straordinaria” (C. 4459/1999; C., 26570/2007; C., 2189/2009).

In tali casi non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie costituente decisione “di maggior interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (C. 19607/2011. conf. da C. 2182/2009)[1].

Dopo queste brevi considerazioni preliminari, sembra opportuno evidenziare gli attuali indirizzi giurisprudenziali che individuino le diverse tipologie di spesa.

Nelle “spese ordinarie” vi rientrano, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere quotidiano, quelle per l’acquisto di libri scolastici, per il materiale di cancelleria, per l’abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola, per la mensa e per la quota di iscrizione alle gite scolastiche. Tutto ciò in quanto la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale e imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese scolastiche con annesso semi-convitto sono state considerate una spesa ordinaria in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare (Trib., Bari 6 ottobre 2010).

Sono ritenute, invece, “straordinarie”, tutte le spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, i viaggi di studio all’estero, ripetizioni scolastiche e gli sport) (C., 19607/2011).

Tuttavia, alla luce di quanto descritto, appare evidente come ci siano diverse difficoltà a dettare un elenco esaustivo, dettagliato e valevole per ogni controversia, dovendosi risolvere il quesito caso per caso.

Scarica testo sentenza Cass. 7 febbraio 2014, n. 2815

 



[1] Contra C. 10174/2012. La sentenza ha specificato che, in caso di affidamento congiunto, si presuppone un’attiva collaborazione dei genitori nell’elaborazione e nella realizzazione di un progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell’accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno quelle più importanti, la verifica che le stesse siano state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi. Ne discende che la parte la quale richieda il rimborso delle spese sostenute per il minore, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex coniuge, al fine di ottenere il consenso all’atto.

 

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