Cassazione civile sezioine I sentenza 7 giugno 2012 n 9241
L’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., pur essendo pubblico
ufficiale, rende la prestazione di amministratore della società

La prima sezione civile
Presidente Vitrone – estensore Rordorf

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avverso la medesima ordinanza debbono preliminarmente esser riuniti,
come dispone l’art. 335 c.p.c..
2. E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso principale nella sua interezza, siccome
proposto avverso un provvedimento che sarebbe invece suscettibile d’appello (peraltro
anch’esso proposto).
L’eccezione appare, però, destituita di fondamento.
Il controricorrente invoca il principio, affermato in diverse pronunce di questa corte (tra cui
Cass. n. 6578 de 2005), secondo cui le decisioni sulle opposizioni a decreto ingiuntivo in
materia di onorari professionali dovuti agli avvocati hanno valore di ordinanza e sono
impugnabili a mezzo di ricorso straordinario per cassazione quando sia controverso soltanto il
quantum del compensi dovuti al professionista, mentre hanno valore di sentenza, e come tali
sono appellabili, qualora nell’opposizione si facciano valere anche altre ragioni di merito: il che
sarebbe nella specie accaduto.
Sennonchè occorre anzitutto osservare che le varie questioni agitate nella presente causa in
merito alla transazione intervenuta tra le parti ed alla sua validità non implicano mai la
messa in discussione del diritto dell’amministratore giudiziario al compenso, ma rilevano pur
sempre soltanto in funzione della determinazione della misura di tale compenso, avendo il
tribunale ritenuto che la Camping Cisano fosse ormai priva di un adeguato interesse a
contestarne la liquidazione perchè aveva già manifestato il proprio consenso al riguardo
aderendo alla suindicata transazione.
D’altro canto, la specificità della presente vicenda processuale, come s’è già accennato, sta
proprio in ciò: che la parte opponente ha promosso contemporaneamente due procedimenti,
l’uno idoneo a concludersi con un provvedimento immediatamente impugnabile per cassazione
e l’altro invece suscettibile solo d’appello, e che il tribunale ha invece espressamente ricondotto
anche la seconda di tali iniziative nell’alveo della prima dichiaratamente quindi pronunciando
un’ordinanza che, per il procedimento in cui è intervenuta, è soggetta unicamente a ricorso per
cassazione. In realtà, posto che la figura dell’amministratore giudiziario non è assimilabile a quella di un ausiliario del giudice, non avrebbe dovuto trovare spazio il procedimento speciale
di liquidazione dei compensi spettanti a tali ausiliari, essendo invece esperibile avverso il
provvedimento di liquidazione del compenso emesso dal tribunale a norma dell’ultimo comma
dell’art. 93 disp. att. c.c., avente natura monitoria, solo l’opposizione ex art. 645 c.p.c. (si veda
da ultimo, in tal senso, Cass. n. 7631 del 2011). In presenza di siffatto rimedio, in concreto
esperito dalla Camping Cisano, il tribunale investito dell’opposizione avrebbe dovuto dunque
dar corso al relativo procedimento, destinato a concludersi con una sentenza appellabile, e non
perciò immediatamente suscettibile d’impugnazione in sede di legittimità. Ma – come già
dianzi sottolineato – il tribunale ha invece dichiaratamente affermato di voler provvedere a
norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, (non essendo all’epoca ancora stato emanato il
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15), e poichè tale norma richiama il processo speciale previsto per
la liquidazione degli onorari di avvocato, l’ordinanza che lo conclude – non impugnabile per
l’esplicita indicazione della L. n. 794 del 1942, art. 30, – è assoggettabile a ricorso straordinario
per cassazione.
vendo allora il giudice compiuto una consapevole ed esplicita scelta, coerente con il rito in
concreto adottato, ancorchè tale scelta sia discutibile, non ci si può discostare dal principio
secondo il quale l’individuazione del mezzo d’impugnazione da esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione che sia stata data, con il
provvedimento impugnato, all’azione proposta ed alla conseguente decisione, a prescindere
dalla sua esattezza (principio da ultimo ribadito anche da Sez. un. n. 390 del 2011).
Pertanto, il rilievo secondo cui il tribunale avrebbe travalicato, con la propria pronuncia, i
limiti del procedimento di liquidazione del compenso, decidendo questioni controverse non
comprimibili nel ristretto perimetro di quel procedimento, fondato o meno che sia, avrebbe
potuto eventualmente esser dedotto come ragione d’impugnazione del provvedimento emesso
in forma di ordinanza, all’esito del procedimento svoltosi secondo il rito previsto dal citato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ma non consente di mettere in discussione il regime di
successiva impugnabilità del suindicato provvedimento.
Non è riscontrabile neppure l’ulteriore profilo d’inammissibilità del ricorso, denunciato dal
controricorrente con riferimento alla mancanza di adeguata indicazione dei documenti sui
quali il ricorso si fonda, risultando invece che tali documenti sono senz’altro ben identificabili
(ed allegati al ricorso medesimo).
3. Passando allora all’esame del ricorso principale, va detto subito che una specifica ragione
d’inammissibilità investe il primo motivo.
La doglianza espressa in tale motivo, pur se dichiaratamente volta ad evidenziare vizi di
motivazione dell’impugnato provvedimento, in realtà sollecita una rivisitazione complessiva
delle risultanze documentali in base alle quali il tribunale ha ravvisato l’esistenza tra le parti

di una transazione avente ad oggetto anche le spettanze dell’amministratore giudiziario. La
società ricorrente non individua vizi intrinseci al ragionamento svolto in proposito dal giudice
di merito, ma per un verso afferma che la lettura di alcuni documenti prodotti in causa
avrebbe dovuto condurre ad una conclusione diversa, per altro verso sostiene che altri
documenti (o parti di documenti) sarebbero ugualmente valsi ad avallare una differente
soluzione.
Nell’uno come nell’altro caso, però, il risultato cui si vorrebbe pervenire è frutto non già
dell’evidenza di elementi trascurati dal giudice di merito ed in sè soli decisivi, bensì
dell’insieme di argomentazioni e valutazioni, più o meno condivisibili, ma che sempre
comportano una riconsiderazione complessiva dei dati istruttori raccolti: riconsiderazione che
investe il campo del giudizio di merito e non può essere svolta in questa sede, neppure
ricorrendo al sistema di infarcire il ricorso con copie dei documenti acquisiti in causa per far si
che la Corte di cassazione li esamini e ne valuti direttamente il contenuto, come se fosse essa
stessa un giudice di merito.
4. Col secondo motivo di ricorso la Camping Cisano, nel lamentare la violazione degli artt.
1418 e 1419 c.c., e art. 92 disp. att. c.c., oltre che vizi di motivazione dell’impugnata ordinanza,
insiste nel sostenere che la natura di pubblico ufficiale, espressamente riconosciuta dal
legislatore all’amministratore giudiziario, e la previsione secondo la quale il suo compenso è
liquidato dal giudice osterebbero in radice alla validità di accordi privati con cui le parti
determinino esse stesse la misura di tale compenso. Lo confermerebbe sia il fatto che solo al
giudice spetta stabilire anche a carico di chi il medesimo compenso debba essere posto, sia le
disposizioni degli artt. 2637 e 2638 c.c., che originariamente prevedevano sanzioni penali a
carico dell’amministratore giudiziario in caso di assunzione di un interesse privato o di
accettazione di retribuzioni non dovute e la cui successiva depenalizzazione non implica ora la
liceità di tali comportamenti. Non avrebbe quindi potuto il tribunale supinamente adeguarsi
ad un accordo non lecitamente stipulabile.
4.1. La doglianza non appare fondata.
Il compenso spettante all’amministratore giudiziario è stato liquidato dal giudice in
conformità a quanto previsto dal citato art. 92 disp. att.. Il fatto che la successiva opposizione
sia stata rigettata perchè, secondo il tribunale, la corrispondenza tra quanto giudizialmente
liquidato e la transazione al riguardo intervenuta tra le parti aveva provocato venir meno
l’interesse della società a coltivare detta opposizione non implica, evidentemente, alcuna
indebita abdicazione del giudice alla propria competenza in materia.
D’altronde, la circostanza che il compenso spettante all’amministratore giudiziario debba esser
liquidato dal giudice non esclude affatto, in via di principio, che le parti possano raggiungere
un accordo al riguardo, implicando semmai solo che la pronuncia del giudice non è vincolata a

rispetto di tale accordo e che questo, perciò, è da ritenersi naturalmente condizionato
all’emanazione di un successivo provvedimento giudiziale che non lo contraddica. Ma se – come
nella specie è avvenuto – il giudice non rinviene ragioni per una liquidazione diversa da quella
suggerita o pattuita tra l’amministratore giudiziario e la società in cui favore quest’ultimo ha
prestato la sua opera, non è postulabile che l’accordo intervenuto tra le parti sia nullo e che la
sua nullità renda illegittimo il successivo provvedimento giudiziale di liquidazione che vi si è
adeguato. Nè gioca alcun rilievo, a questo riguardo, la qualifica di pubblico ufficiale spettante
al medesimo amministratore giudiziario, la cui prestazione resta nondimeno quella propria di
un amministratore di società, pur se con caratteristiche e regole in parte sui generis,
instaurandosi tra l’una e l’altro un rapporto da cui deriva un credito per remunerazione di
attività che nulla consente di ritenere indisponibile.
Naturalmente, ciò non significa che per l’amministratore giudiziario sia lecito percepire
retribuzioni non dovute o agire in conflitto d’interesse con la società da lui amministrata (a
prescindere dalle modifiche apportate al testo originario degli artt. 2637 e 2638 c.c.), ma
questo può riflettersi sulla liceità in concreto di singoli comportamenti di volta in volta posti in
essere, non certo implicare a priori la nullità di qualsiasi accordo avente ad oggetto il credito
per compenso di cui l’amministratore giudiziario sia titolare.
5. L’ultimo motivo del ricorso principale denuncia, oltre a vizi di motivazione, la violazione
degli artt. 1394 e 1444 c.c., ribadendo che la transazione stipulata dal Dott. G., in proprio e
nella veste di amministratore della società, era palesemente affetta da conflitto d’interessi,
non sanato dal mero fatto che gli organi di controllo della società avevano poi omesso di
rilevarlo. Sostiene poi la ricorrente che la successiva delibera assembleare con cui i soci
avevano preso atto di detta transazione non conteneva alcuna esplicita volontà di ratificarla,
nè a ciò avrebbe potuto sopperire l’approvazione in seguito manifestata dal rinominato
amministratore unico, giacchè questi era colui contro il quale l’amministratore giudiziario
avrebbe potuto esperire l’azione di responsabilità preventivamente transatta e perciò versava
anch’egli in situazione di conflitto d’interessi.
5.1. Neppure queste doglianze colgono nel segno, benchè occorra sul punto modificare la
motivazione del provvedimento impugnato.
S’è già detto sopra che il tribunale ha operato esso stesso la liquidazione del compenso di cui si
discute e che il riferimento alla transazione precedentemente intervenuta al riguardo tra le
parti è valso solo a far ritenere ormai cessato ogni apprezzabile interesse della Camping
Cisano a rimettere in discussione quella liquidazione.
Questa essendo la logica dell’ordinanza qui impugnata, se è vero che eventuali (ma, come si è
visto sopra, in concreto non riscontrabili) ragioni di radicale nullità della suindicata
transazione effettivamente avrebbero implicato che di essa il giudice non avrebbe potuto tener

conto, neppure nei termini sopra riferiti, altrettanto non può dirsi per i vizi che in ipotesi ne
possano comportare solo l’annullabilità. Vizi che, evidentemente, non impediscono all’atto di
produrre i propri effetti, fin quando esso non venga annullato, e che, in difetto di un’autonoma
azione a tal fine proposta da chi sia legittimato a farlo, non possono esser dedotti in via di
mera eccezione nell’ambito di un procedimento ad oggetto limitato, quale è – come già dianzi si
è ricordato – quello per opposizione alla determinazione del compenso spettante
all’amministratore giudiziario, disciplinato dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 170, e L. n. 794 del 1942, art. 28 e segg..
6. Il ricorso incidentale proposto dal Dott. G. e dallo studio Pirola Pennuto Zei e Associati,
quanto ai motivi dal primo al decimo, è dedicato ad illustrare vizi processuali dai quali sarebbe
affetta l’impugnata ordinanza, la quale, a parere dei suddetti ricorrenti, non avrebbe dovuto
emettere alcuna pronuncia di merito sulle domande della Camping Cisano, bensì accogliere
una serie di eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta e dichiarare l’estinzione del
giudizio o comunque l’inammissibilità oppure l’improcedibilità dell’opposizione.
6.1. Appare però evidente che i suaccennati motivi d’impugnazione incidentale – pur in difetto
di un’esplicita indicazione in tal senso – siano da considerare come logicamente subordinati
all’accoglimento del ricorso principale. Il provvedimento impugnato, infatti, nel rigettare
integralmente nel merito l’opposizione alla liquidazione del compenso avanzata dalla Camping
Cisano, costituisce per gli odierni ricorrenti incidentali il più favorevole tra tutti i possibili
esiti del processo: quindi, giacchè quella pronuncia regge alle censure che le sono state rivolte
col ricorso principale, è chiaro che non residua interesse alcuno delle controparti a coltivare il
ricorso incidentale per profili di carattere meramente processuale.
La reiezione del ricorso principale, per le ragioni illustrate nei paragrafi precedenti, comporta
perciò l’integrale assorbimento dei motivi da uno a dieci del ricorso incidentale.
6.2. Gli ultimi due motivi del ricorso incidentale riguardano il regime delle spese processuali
del giudizio di merito. In particolare, i ricorrenti incidentali si dolgono della motivazione con la
quale il tribunale ha rigettato la loro richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria
(undicesimo motivo) e di quella in base alla quale il medesimo tribunale ha invece disposto la
compensazione delle spese di lite (dodicesimo motivo).
6.3. Tali doglianze non appaiono fondate.
Il tribunale ha escluso che al rigetto delle domande proposte dalla Camping Cisano potesse
accompagnarsi la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria; e lo ha fatto sia
precisando che nel caso in esame non è applicabile, ratione temporis, la modifica apportata
dalla L. n. 69 del 2009, all’art. 96 c.p.c., sia notando che l’iniziativa giudiziaria della società
opponente, benchè infondata, trovava spiegazione anche nel comportamento del Dott. G.
(evidentemente considerato, per questo aspetto, non impeccabile), il quale aveva proceduto ad

incassare il contestato compenso prima ancora che ne fosse intervenuta la liquidazione ad
opera del giudice.
Quest’ultimo argomento ha giustificato poi anche la decisione di compensare le spese
processuali tra le parti.
La censura che i ricorrenti incidentali ora muovono trascura del tutto il rilievo concernete
l’inapplicabilità nella specie delle modifiche apportate dal legislatore alla disciplina del
risarcimento del danno per lite temeraria. Modifiche che, com’ è noto, comportano il
superamento della necessità per il richiedente di allegare e di provare, sia pure soltanto per
presunzioni, il danno asseritamente subito. Nel caso di specie, non potendosi tali modifiche
normative applicare, gli odierni ricorrenti incidentali avrebbero dunque dovuto adempiere
quell’onere di allegazione e di prova; ma nel ricorso nulla è detto che consenta di ritenere detto
onere adempiuto, nè si rinviene alcuna censura che investa questo profilo della questione.
Quanto, poi, all’ulteriore argomento addotto dal tribunale per evidenziare aspetti del
comportamento delle parti che non solo hanno fatto escludere la configurabilità di una lite
temeraria, ma hanno addirittura indotto il tribunale medesimo ad avvalersi del proprio potere
di compensare equitativamente le spese processuali, i rilievi critici che si leggono nel ricorso
incidentale non risultano idonei ad evidenziare un qualche vizio logico nel ragionamento svolto
dal giudice. Si tratta di rilievi che esprimono un dissenso, in sè ovviamente legittimo, ma non
sufficiente a configurare un motivo di ricorso riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n.
5, anche perchè, in definitiva, non in grado di intaccare seriamente il giudizio espresso dal
giudice sul comportamento della parte:
comportamento irrilevante si, ai fini della decisione sul merito della causa, ma non per questo
insuscettibile di esser valutato nel contesto equitativo cui si ispira la pronuncia di
compensazione delle spese processuali.
a reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti anche le spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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