Cassazione civile sezione lavoro sentenza 12 novembre 2012 n. 19646
Ferrovie dello Stato, dipendenti, assegno personale pensionabile, EDR

La sezione lavoro
(Presidente Roselli – Relatore Fernandes)

Svolgimento del processo
Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Torino accoglieva la
domanda di P.D. – dipendente della Trenitalia s.p.a. – ed
accertava che, ai sensi dell’art. 82 del CCNL di settore 1998
istitutivo dell'”assegno personale pensionabile”, nella
determinazione di tale emolumento doveva computarsi
l’importo previsto dall’elemento distinto della retribuzione”
(EDR) di cui all’Accordo nazionale 8.11.1995 e condannava
Trenitalia s.p.a. al pagamento della somma di Euro 716,00.
Tale decisione veniva riformata dalla Corte di appello di
Torino che, accogliendo l’appello proposto dalla Trenitalia,
rigettava la domanda del dipendente.
La Suprema Corte, su ricorso del P., cassava la sentenza della
Corte di appello, avendovi ravvisato vizio logico e carenza di
motivazione, e rinviava alla corte di appello di Genova anche
per le spese. Con sentenza pubblicata il 15.1.2008 la Corte
indicata accoglieva l’appello di Trenitalia e rigettava la
domanda del P. Argomentava la Corte che non sussisteva un
potenziale conflitto fra l’interpretazione letterale dell’art. 82
CCNL (che nella tesi del P. avrebbe attribuito un incremento
retribuivo dell’assegno personale pensionabile) ed
interpretazione sistematica del 3 comma dell’art. 73 stesso
CCNL che faceva salva la disciplina specifica dell’EDR 1995 la
quale prevedeva solo un diversa imputazione di parte della
retribuzione ai fini di aumentare la base pensionabile, così
escludendo incrementi patrimoniali a tale titolo. Ed infatti,
poiché nell’ambito della retribuzione di cui all’art. 73 l’EDR 1995
non comportava alcuna concreta erogazione, la mancata
menzione ad opera dell’art. 82 dell’EDR 95 fra gli elementi da
sottrarre non poteva comportare alcun aumento,
trasformando il meccanismo contabile di partita di giro in
concreta erogazione dell’emolumento.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il P.
affidato ad un unico motivo. Trenitalia s.p.a. resiste con
controricorso. Il P. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione del combinato disposto degli artt. 73 e 82 del
CCNL 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello
Stato alla luce dei canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362 e
1363 c.c. anche con riferimento a quanto previsto dal coevo
Accordo del 6 febbraio 1998.
Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la
Suprema Corte di Cassazione se sia o meno conforme a diritto
anche alla luce degli artt. 1362 e 1363 c.c. ritenere che, in
virtù del combinato disposto degli artt. 82, primo comma e 73,
primo comma dei CCNL 6.2.1998 per i dipendenti della
Ferrovie dello Stato, l’istituto contrattuale denominato E.D.R.
1995 – Elemento Distinto della Retribuzione istituito
dall’accordo nazionale 8.11.1995 – debba essere computato
nell’assegno personale pensionabile disciplinato dall’art. 82
CCNL 6.2.1998, nonostante quanto previsto dal coevo
accordo del 6 febbraio 1998”.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, va rilevato che non ricorre la eccepita
inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza
risultando in esso riportato il testo degli artt. 82 e 73 del CCNL,
nelle parti rilevanti ai fini della decisione della presente
controversia, ed essendo stati allegati al ricorso il detto CCNL
e gli altri contratti ed accordi collettivi richiamati, in ossequio
al disposto dell’art. 369 cpc.
Ciò detto, si rileva che la questione in esame non è nuova
avendola questa Corte affrontata ripetutamente, sia in sede
di ricorso ordinario sia con lo speciale procedimento di cui
all’art. 420 bis cpc.
È stato più volte ed anche di recente statuito che il
combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo
nazionale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va
interpretato nel senso che l’E.D.R. – Elemento distinto della
Retribuzione – di cui all’accordo nazionale 8 novembre 1995,
va computato nell’assegno personale pensionabile di cui al
cit. art. 82 (cfr. in tali sensi tra le numerose altre conformi Cass.
14 giugno 2006 n. 13730, 29 luglio 2005 n. 15969; Cass. 15 luglio
2005 n. 15005; Cass. 5 giugno 2004 n. 10721; Cass. 21
settembre 2007 n. 19560, 4 settembre 2008 n. 22264, 19
dicembre 2008 n. 29841; Cass. 22 maggio 2009 n. 11932). Ha
affermato al riguardo questa Corte che la volontà delle parti
del suddetto contratto legittimamente si desume dalla lettura
coordinata e sistematica delle disposizioni contenute negli
artt. 73 e 82 del contratto stesso; lettura che assume decisiva rilevanza ai fini della ricostruzione dell’intento negoziale, in
quanto, in base alla seconda di tali clausole, l’assegno
personale è rapportato (con tutta evidenza, può aggiungersi)
alla retribuzione base di cui all’art. 73, con “la sola” esclusione
dello stesso assegno e degli EDR previsti dai Protocollo di
intesa 31 luglio 1992 e dall’art. 80 del medesimo contratto del
1998; e l’art. 73 comprende, a sua volta, tra gli elementi
costitutivi di detta retribuzione, anche l’EDR previsto
dall’accordo nazionale dell’8 novembre 1995.
Sempre nella stessa direzione la Corte, pur riscontrando talune
ambiguità, se non contraddizioni, nel contenuto degli accordi
esaminati (del resto riscontrabili non di rado nei contratti
collettivi), ha evidenziato che le clausole introdotte dal CCNL
1998/1999 con riguardo alla composizione dell’assegno
personale pensionabile non potevano, in realtà, trovare altra
spiegazione se non quella di volere includere l’EDR introdotto
con l’accordo nazionale 8 novembre 1995 nella mensilità
aggiuntiva (appunto l’assegno personale pensionabile) di
nuova istituzione. Difatti – ha sottolineato la Corte – l’art. 82 del
contratto 1998/1999 è esplicito nell’escludere dalla
composizione del suddetto istituto contrattuale alcune poste
economiche (talune delle quali utili solo ai fini pensionistici),
ma non l’EDR di cui all’accordo collettivo del 1995, optando
così per la sua inclusione. Per altro verso, l’art. 73 dello stesso
contratto collettivo, il quale, definendo la nozione di
retribuzione base, costituisce una norma fondamentale per le
sue molteplici ricadute sui c.d. istituti indiretti, accanto a
componenti schiettamente retributive (quali il minimo
tabellare, gli aumenti periodici, l’indennità integrativa
speciale, ecc), della cui effettiva erogazione ai dipendenti
non si può ovviamente dubitare, pone anche l’EDR previsto
dall’accordo del 1995, che non vi era alcuna ragione di
menzionare ove si fosse inteso soltanto ribadire la sua
inclusione nel montante assoggettabile a pensione, già
sancito dall’accordo in questione (così ancora in motivazione:
Cass. 21 settembre 2007 n. 19560 cit.). Si aggiunga che,
sempre in sede di interpretazione diretta del CCNL 1998/1999,
la Corte ha affrontato, specificamente, anche la questione
relativa alla portata precettiva dell’art. 73, punto 3, del
ripetuto contratto collettivo. Ha osservato, in proposito, che,
mentre il contenuto degli artt. 73 e 82 del contratto, letti nel
loro coordinato disposto, induce inequivocabilmente alla
conclusione condivisa dalla sua precedente giurisprudenza, il
contenuto del punto 3) del medesimo art. 73 e del coevo
accordo “separato” del 6 febbraio 1998 (in cui si dichiara di voler mantenere ferma la disciplina dell’EDR di cui al
Protocollo del luglio 1992 e all’accordo nazionale del
novembre 1995) non possiede pari chiarezza e pregnanza; e,
quand’anche si ritenga che esista una contraddizione tra l’uno
e l’altro “blocco” di disposizioni, non potrebbe non darsi
prevalenza al primo di essi, in virtù del criterio ermeneutico di
carattere sussidiario di cui all’art. 1366 c.c., (il quale stabilisce
che il contratto deve essere interpretato secondo buona
fede), che tanto più deve trovare applicazione in relazione ai
contratti collettivi, i cui testi in via preventiva sono di frequente
sottoposti alla valutazione dei lavoratori interessati ed
all’acquisizione del loro (eventuale) consenso; si che, in
definitiva, quali che siano le ambiguità delle richiamate
clausole collettive, considerate nel loro complesso, la sola
interpretazione consentita, anche in base al criterio
dell’affidamento, perché espressa in termini manifesti e
generalmente comprensibili, è quella che comporta
l’inclusione dell’EDR nell’assegno personale pensionabile.
Orbene, Trenitalia s.p.a. ha insistito nel sostenere la tesi,
prendendo spunto anche dall’ intervento della Suprema
Corte ex art. 420 bis cpc (Cass. n. 21080/2008), secondo cui la
questione della computabilità o meno del quattordicesimo
EDR nell’assegno personale pensionabile è diversa da quella
relativa al suo riassorbimento. La società, nel richiamare le
norme in materia, ha quindi sostenuto che la volontà delle
parti collettive era nel segno di negare valore di vero
incremento pecuniario ovvero retribuivo a detto EDR. Il
comportamento delle parti collettive, connotato dal fatto che
per anni le OOSS non hanno mai sollevato alcuna obiezione e
le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti firmatari dei vari
accordi, erano elementi da valutare in favore delle tesi
datoriali.
In effetti, nella menzionata decisione n. 21080/2008, questa
Corte ha precisato che “anche se la tesi interpretativa
sostenuta dalla società sulla base di vari elementi, è
suggestiva, essa però sovrappone in realtà due piani distinti:
uno è quello della determinazione dell’assegno personale
pensionabile, che vede – per espressa previsione contrattuale
– il computo di alcuni elementi retributivi (tra cui l’EDR 1995) e
l’esclusione di altri; l’altro è quello del riassorbimento di un
14mo EDR 1995 in competenze accessorie e segnatamente
nell’indennità di utilizzazione”. L’affermazione, che potrebbe
richiamarsi a sostegno delle tesi della Società, ha in realtà un
significato diverso da quello attribuitole. Si vuoi dire che
proprio perché le tesi societarie sovrappongono piani diversi, quello della determinazione dell’assegno personale
pensionabile e quello dell’assorbimento del 14mo EDR non
può sulla base di quest’ultimo rilievo escludersi il primo. In
breve, l’assegno pensionabile beneficerà della inclusione del
14mo EDR anche se tale inclusione non comporta in busta
paga un aggravio dell’onere complessivo economico per il
corrispondente assorbimento cioè riduzione delle altre
indennità come previsto dall’accordo del 6.11.1998. Quanto
alle richiamate previsioni del successivo contratto collettivo
del 2003, relative alla composizione dell’assegno personale
pensionabile che, nell’assunto della società “conforterebbero”
la tesi della non inclusione dell’EDR di cui all’accordo 1995 nel
suddetto emolumento annuale (anche) secondo la
preesistente disciplina contrattuale questa ha avuto modo di
evidenziare la labilità dell’argomento e la sua inadeguatezza
sotto il profilo ermeneutico considerato nell’art. 1362 c.c.,
comma 2 alla luce della storia negoziale dell’istituto, la quale
consente di concludere che “…l’EDR non si presta a una
definizione ontologica unitaria, non avendo goduto di una
regolazione uniforme valevole a collocarlo, una volta per
tutte, fra le componenti stabili della retribuzione, ovvero tra le
poste economiche rilevanti ai soli fini pensionistici, bensì di una
regolazione eterogenea e variamente modellata nel tempo,
quanto alla sua concreta incidenza sugli altri istituti
contrattuali; tant’è che è pacifico che, nel 1990, l’azienda,
ebbe a corrisponderlo nel premio annuale di fine esercizio
(l’emolumento poi sostituito dall’assegno personale
pensionabile), come effetto della contrattazione collettiva
1988/1989, ed altrettanto pacifica è la natura di corrispettivo
realmente accrescitivo dello stipendio (senza, cioè,
assorbimenti di sorta) al suddetto elemento attribuita dalla
contrattazione 1994/1995 e, in particolare, dall’accordo
nazionale 8 novembre 1995, con riferimento alla
determinazione della tredicesima mensilità” (Cass. n.
11932/2009, in motivazione).
In conclusione, il ricorso, va accolto, e l’impugnata sentenza
va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in
diversa composizione che si atterrà al seguente principio di
diritto: “Il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto
collettivo di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle
Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l’E.D.R. –
Elemento Distinto della Retribuzione – di cui all’accordo
collettivo dell’8 novembre 1995 va computato nell’assegno
pensionabile di cui al cit. art. 82”. La corte indicata
provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte di
Appello di Genova in diversa composizione anche per le
spese.

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