Cassazione pen.Sez.Unite 20 settembre 2012 n.36258 in tema di sostanze stupefacenti

 a cura dell’Avv. Teresa Giacovelli

 

Cass.Pen., Sezioni Unite

Sentenza 20 settembre 2012 n. 36258

 

Massima

L’aggravante della ingente quantità di cui al comma 2 dell’art. 80 D.P.R. 309/90 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore-soglia determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006 ,ferma restando la discrezionalità del giudice di merito quando tale quantità sia superata.

 

Sintesi del caso

 

Nel caso di specie la questione attiene all’applicazione o meno dell’aggravante di ingente quantità di cui all’art. 89 D.P.R. 309/90 applicata con sentenza di primo grado a carico di un imputato nel corso di un procedimento penale.  In appello, riformando in parte la pronuncia di primo grado è esclusa l’aggravante applicata  in  considerazione della modestia della percentuale di principio attivo accertato in esito ad analisi di laboratorio. Avverso tale decisione è proposto ricorso per cassazione e la Quarta Sezione della Cass. ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sui presupposti in base ai quali può essere ritenuta sussistente la contestata aggravante. Per tale ragione si rimette la questione al vaglio delle Sezioni Unite.

 

Questio iuris

 

Le  Sez. Un.  sono chiamate a pronunciarsi in merito ai  criteri cui far ricorso nel riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al comma 2 art. 80 D.P.R.309/90. In specie, è necessario valutare  se, ai fini della suddetta aggravante  prevale  il criterio quantitativo, con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, ovvero è preferibile  considerare altri indici che, al di là delle soglie quantitative prefissate,  valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo, e la potenzialità di soddisfare i consumatori per l’alto numero di dosi ricavabili. Giova precisare in merito che  principio giurisprudenziale consolidato è  quello secondo cui la circostanza aggravante di ingente quantità ricorre quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da agevolare il consumo. Tuttavia,  il contrasto giurisprudenziale  insorto attiene ai    margini di indeterminatezza circa il   concetto di ingente quantità.  A tal fine è preliminare ricostruire i due orientamenti opposti in ordine ai quali le Sez. Un. hanno preso posizione sulla esatta ricognizione del concetto di ingente quantità.

Ed invero, rileva evidenziare sia l’orientamento proposto   dalle medesime Sez. Un. con la nota sentenza’ Primavera’ del 2000  che il  successivo orientamento del 2010 in ordine al quale è insorto un contrasto in seno alla Sesta  Sezione e Quarta Sezione della Cass. Pen.  Le Sez. Un. con la pronuncia in esame assumono in merito   una precisa posizione e  propendono per una predeterminazione giudiziale dei parametri rilevanti ai fini della individuazione della nozione di quantità ingente. Al riguardo,l’orientamento formatosi nel 2010 dalla Sesta Sezione  si è espresso a favore della ammissibilità della prefissazione di limiti quantitativi minimi della sostanza,per soddisfare esigenze di uniformità valutativa affermando che non possono definirsi ‘ingenti’quantitativi di droghe pesanti come l’ eroina e cocaina che,presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi nonché, quantitativi di droghe leggere  come la marijuana  , che in considerazione di una percentuale media di principio attivo non superino i cinquanta chilogrammi. In ossequio a tale tesi, le Sez. Un. ritengono di considerare come base di partenza il dato dei valori-soglia  indicati nella tabella allegata al D. M. 11 aprile 2006 trattandosi di  un criterio rinvenibile nella disciplina sanzionatoria degli stupefacenti apprestata dal legislatore .A contrario, l’orientamento opposto inaugurato nel 2000 dalle medesime Sezioni Unite negava che, ai fini della configurabilità della aggravante di ingente quantità di sostanza stupefacente dell’art. 80 comma 2 D.P.R 309/90 spettasse al giudice di legittimità indicare i quantitativi minimi rilevanti ma piuttosto il relativo apprezzamento era rimesso al giudice di merito considerando diversi parametri quali l’oggettiva eccezionalità del quantitativo, il grave pericolo per la salute pubblica e la soddisfazione da parte di numerosi consumatori per l’elevato numero di dosi ricavabili. Ai fini di una migliore ricognizione del criterio  di’ ingente quantità’ rilevarono   ulteriori precisazioni. L’orientamento antecedente al 2000 faceva riferimento al concetto di ‘saturazione del mercato’ ed era considerata ingente, quella quantità di stupefacenti che era idonea a saturare una vasta area di mercato. Suddetti indici, nel 2000 con la nota pronuncia Primavera  delle Sez. Un., sono criticati per le presunte violazioni al principio di determinatezza e quindi si consolida l’orientamento in base al quale per parlare di ingente quantità di stupefacente è necessario che la quantità di sostanza tossica superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità trattata in transazioni del genere, nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera. A prescindere dal vertice massimo di valore,  il quantitativo deve rappresentare un pericolo per la salute pubblica ed essere idoneo a soddisfare le esigente di elevato numero di consumatori. A fronte di ciò, dal 2010 sorge ulteriore  contrasto in seno alle sezioni semplici. Secondo la Sesta Sezione  è preferibile  ancorare la nozione di ingente quantità ad un parametro oggettivo nella salvaguardia del principio di determinatezza quale corollario della legalità rilevando il valore ponderale, considerato in relazione al grado di purezza della sostanza tossica  e delle dosi singole ricavabili. A contrario, la Quarta Sezione ha sostenuto che in tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi e la fissazione di tali indici ha valenza normativa di prerogativa del legislatore. Con tale pronuncia le Sezioni Unite dirimono le dispute  chiarendo che i valori numerici ,in quanto misuratori di grandezza, costituiscono oggetto di attività valutativa del giudice che sia chiamato a valutare la conformità di tali grandezze rispetto a parametri normativi cui dare concretezza. È evidente che esiste una soglia ,ponderalmente determinata, al di sotto della quale non è possibile che si configuri quantità ingente. In tal caso il giudice non compie attività normativa ma ricognitiva sulla base di dati disponibili. Ne consegue che valutando le singole sostanze indicate nella tabella allegata al D.M.11 aprile  2006  non può ritenersi ingente un   quantitativo di sostanze che non superi di 2000 volte il valore-soglia.

 

Normativa di riferimento

 

D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ‘ Testo Unico Stupefacenti’

 

Art. 80,comma 2, D.P.R. 309/90 ‘Aggravanti specifiche’

 

Art. 25 Cost.

 

Art. 1 c.p. ‘Reati e pene’

 

Art 2 c.p.’Successione di leggi penali’

 

Nota esplicativa

 

 

La posizione assunta dalle Sez. Un. con la sentenza in esame,  attiene ad una precisa dinamica dell’ Ordinamento Giuridico  relativamente   al rapporto tra l’attività ricognitiva e integrativa  della giurisprudenza e del diritto vivente   e le predeterminazioni astratte  riservate  al legislatore. In particolare la questione assume rilievo a fronte della necessità di individuare regole di giudizio uniformi che possano contrastare le concrete applicazioni irragionevolmente difformi. La tematica è frequente in materia penale a seguito della rilevanza che assume il principio di legalità ed in particolari i corollari applicativi della riserva di legge e tassatività della fattispecie incriminatrice.  Emblematico a tal fine è il ragionamento inaugurato dalla Corte Costituzionale n. 364/1988 e 185/92 circa la natura giuridica della riserva di legge in materia penale. Partendo dal presupposto che in relazione al precetto la riserva di legge sia tendenzialmente assoluta, la Consulta ha chiarito che è ammesso il rinvio a norme regolamentari alla duplice condizione che le stesse siano abilitate ad introdurre mere specificazioni tecniche di uno o più elementi già enucleati dalla norma primaria e che la legge stessa indichi un criterio tecnico che la fonte regolamentare dovrà applicare. La tesi concilia il monopolio legislativo delle scelte politico criminali con la necessità di aggiornamento tempestivo della disposizione penale.  Proprio in relazione al D.P.R. 309/90 si è esplicitamente chiarito che l’atto del potere esecutivo risulta adottato legittimamente solo se si limita a prevedere specificazioni tecniche,senza intaccare gli elementi costituitivi della fattispecie. Tale tecnica attiene ad uno dei modelli di integrazione tra norme primarie e secondarie compatibile con la riserva di legge .Nei reati configurabili nel Testo Unico Sostanze Stupefacenti è sufficiente che la scelta di criminalizzare sia fatta dal legislatore ma è possibile demandare la definizione di sostanza stupefacente o psicotropa ad apposite norme tecniche dell’amministrazione.  Suddetta correlazione che concerne ,sul piano delle fonti del diritto penale, il rapporto tra la legge e gli atti normativi secondari è analogicamente applicabile, sul piano della tecnica di formulazione della legge e tassatività della fattispecie, al rapporto tra l’attività creativa della giurisprudenza e le previsioni legislative. Ed invero il principio di determinatezza è accolto non solo nell’art. 25 Cost. ma anche all’art. 7 Cedu i cui parametri sono assunti nell’ordinamento nazionale in qualità di  norme interposte. Di tal che in diverse occasioni, la Corte di Giustizia ha interpretato il termine ‘legge’ art. 7 Cedu come comprensivo del diritto legislativo e giurisprudenziale. Ne consegue che uno dei  compiti riconosciuti alla giurisprudenza è anche quello di rendere concrete previsioni legislative astratte e indeterminate. Alla luce di ciò si evince che il concetto di ‘ingente quantità’ consta di una indeterminatezza etimologica normativa che costringe il giudice ad una tautologia interpretativa. In tali termini, l’orientamento ricognitivo sposato dalle Sezioni Unite circa l’adeguamento a parametri oggettivi e uniformi  dei valori soglia ,determinati per ogni sostanza nelle tabella allegata al D.M, 2006 ,risulta compatibile con gli indirizzi nazionali e comparatistici che caratterizzano il diritto penale.

 

Di admin

Lascia un commento

Help-Desk