Avv. Andrea Fava di Lexant Legally yours
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Con la recente ordinanza n. 5179 del 27 febbraio scorso (Pres. L.A. Scarano, Rel. F. Fiecconi), gli Ermellini tornano ad affrontare l’annosa questione, nell’ambito del contratto di garanzia, del rapporto tra la clausola c.d. a prima richiesta e la decadenza prevista nell’art. 1957 c.c.
Come noto, ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione garantita, a condizione che entro 6 mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia proseguite con diligenza.
L’interpretazione tradizionale della norma è che il termine istanza sia da intendersi riferito a tutti i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito (cognizione o esecuzione), rimanendo escluso dall’ambito di applicazione il semplice atto stragiudiziale, ad esempio una diffida (cfr. inter alias, Cass. n. 7502/2004).
Ci si domanda, tuttavia, se la norma sia suscettibile di deroga in presenza di una garanzia contenente una clausola che preveda che il garante sia tenuto, invece, a pagare immediatamente.
Venendo al caso di specie, l’intervento nomofilattico nasce dal ricorso presentato da due garanti fideiussori per la cassazione della sentenza n. 499/2022 della Corte di Appello di Milano che, in presenza di un contratto contenente clausola a prima richiesta, aveva ritenuto rispettato il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. a fronte del semplice invio di una richiesta scritta.
In particolare, la Corte d’Appello, dopo aver ritenuto fondata l’eccezione di nullità parziale della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. (per l’effetto, reviviscente), ha ri-qualificato il negozio quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione, proprio per la presenza della clausola “a prima richiesta”, richiamando quanto già statuito da Cass. Sent. n. 22346/2017.
E ciò si badi bene, non così scontato allorquando, anche di recente, si è avuto modo di affermare il principio secondo cui “…in materia di garanzie personali, la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola ‘a prima richiesta’ non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l’effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione…” (cfr. Cass. Sent. n. 31105/2024).
Investita della decisione, la Suprema Corte ha confermato quanto deciso dalla Corte territoriale, affermando che “…la statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell’art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell’azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l’impedimento della decadenza esiga l’azione in sede giurisdizionale…”.
Prosegue, poi, affermando che “…ove l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall’autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l’impedimento della decadenza si determina anche solo con un’attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un’azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta…”.
Nel pronunciarsi, la Cassazione richiama suoi autorevoli precedenti delle decisioni Cass. Sent. n. 13078/2008; Cass. Sent. n. 22346/2017 e Cass. Ord. n. 30185/2022), che identificano ormai un indirizzo costante della Giurisprudenza in materia di rapporto tra la clausola indice e decadenza di cui all’art. 1957 c.c., tornata alla ribalta a seguito della nota sentenza a SS.UU. n. 5868/2023.
In definitiva, la Cassazione ribadisce ancora che la presenza di una clausola a prima richiesta, in concorso con la previsione di cui all’art. 1957 c.c., comporta il venir meno dell’obbligo di esperire un’azione giudiziale nei confronti del garante, essendo sufficiente la semplice richiesta stragiudiziale, ovviamente, a pena di decadenza, entro il termine semestrale di cui art. 1957 c.c., comma 1, c.c.
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