E’ on line all’interno dell’area riservata della Cassa di previdenza il servizio per richiedere la prestazione della domanda di indennita’ una tantum.

Hanno titolo all’indennità prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.I. 19/8/2022 (G.U. 24/9/2022), coloro che:

  1. non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L. 91/2022);
  2. risultino già iscritti alla Cassa al 18 maggio 2022, con partita IVA (in caso di partecipazione a studi associati/STP rileva la data di ingresso del richiedente all’interno dei medesimi studi associati/STP) e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  3. abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.
  4. abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a € 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2);
  5. non siano iscritti anche all’INPS per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità una tantum esclusivamente all’INPS);
  6. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96;
  7. non siano titolari di una pensione. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di € 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.

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