La Corte di Giustizia interviene in materia di giurisdizione su Internet

Corte di Giustizia UE, sez. Grande, sentenza 25.10.2011 n. C-509/09

di Federica Federici

 

Massima

Il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito. E’ competente il giudice dello Stato membro in cui risiede il soggetto leso attraverso il web.

Con la sentenza 25 ottobre 2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea decidendo in merito a due cause riunite (C-509/09 e C-161/10) affronta e risolve una delle questioni più delicate in ambito europeo e cioè quella della corretta definizione della competenza giurisdizionale nel caso in cui venga leso un diritto della personalità attraverso Internet.

Prima di analizzare i contenuti della pronuncia giova ricordare che lo scenario relativo ad Internet è quanto mai complesso, in quanto Internet non è un’entità fisica o tangibile, ma una rete che interconnette un numero infinito di gruppi più ristretti di reti informatiche collegate fra di loro, in pratica una rete di reti,  che non appartiene a nessuno, non è finanziata da istituzioni, governi o organizzazioni internazionali e non è un servizio commerciale. Ed è in questo aspetto che si rinviene non solo la forza ma anche la debolezza di Internet.

Il problema della natura giuridica di Internet riveste una rilevanza particolare in quanto strettamente collegato a questioni come l’individuazione della legge applicabile per la regolamentazione di Internet e l’identificazione del foro competente in caso di conflitti di interessi nell’ambito della Rete.

La dottrina ha tentato di inquadrare il fenomeno: una parte ha creato un nuovo concetto il cd. “meta-territorio” che sarebbe una sorta di territorio virtuale dove i confini fra i vari stati sarebbero non fisici, ma logici; un’altra parte, ponendo l’accento sul connotato di sovranazionalità più che di transnazionalità, sottolineando la portata del fenomeno che investe non il singolo stato, ma tutte le nazioni dotate di un’infrastruttura di telecomunicazioni, riconduce la problematica della natura giuridica di Internet nell’ambito dell’inquadramento giuridico di tutti i servizi di Internet, in particolare gli obblighi del proprietario delle infrastrutture di rete; una terza ha ritenuto che Internet comporti l’avvento di un’epoca nuova definita della “metapolitica”, poiché vengono superati gli attuali termini di riferimento politico quali lo Stato nazionale, la sovranità limitata dal territorio, la definizione dei confini e degli attributi di potere fra Stato e Stato, etc; infine, una quarta teoria sulla natura giuridica di Internet si fonda prevalentemente sulla concezione anarchica e libertaria di Internet e viene enunciata per la prima volta nella “Dichiarazione di indipendenza del Cyberspazio” promulgata da John Perry Barlow a Davos, in Svizzera, l’8 febbraio 1996.

La giurisprudenza nazionale trova una prima significativa pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite con l’ordinanza n. 6591 dell’8 giugno 2002, secondo la quale la competenza spetterebbe al giudice del foro in cui il danneggiato ha la propria sede, la propria residenza o il proprio domicilio. In tal modo: 1) la causa viene incardinata dove l’illecito è giunto a compimento causando concretamente un danno; 2) si impedisce ad entrambe le parti in causa di compiere attività di forum shopping e si precostituisce il giudice naturale territorialmente competente; 3) si evita che il danneggiato debba sopportare spese legate alla necessità di individuare il luogo di gestione del sito nonché il rischio di non riuscire in tale individuazione. La soluzione proposta è perseguibile attraverso un’interpretazione dell’art. 20, cod. proc. civ., che, in caso di illecito commesso in Rete, faccia leva sulla realizzazione effettiva del danno.

E’ pertanto sufficiente considerare locus commissi delicti quello dove il fatto illecito genera realmente il danno economico, in quanto è lì che questa concretamente può essere pregiudicata da una condotta illecita altrui.

E’ in questo complesso scenario che  si innesta la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. Grande, sentenza 25.10.2011 n. C-509/09, dove si osserva che la pubblicazione di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta a livello territoriale di un mezzo di comunicazione quale la stampa, poiché gli stessi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione, al di là del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo. Pertanto, rileva la Corte, le problematiche sono diverse: tale diffusione universale può da un lato aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità, dall’altro rendere estremamente difficile individuare il locus commissi delicti.

La Corte risolve la questione attraverso l’interpretazione di due fondamentali norme in materia

–          l’art. 5 punto 3 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: in caso di supposta violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. Può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Naturalmente questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

–          l’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”): tale norma non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto, Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore stesso.

Pertanto, la Corte stabilisce che il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.

Fonti normative:

–          L. 1995/218 in particolare Titolo II, artt. 3, 4 e 57

–          Regolamento 44/2001/CE, artt. 15-17

–          D.L.vo 2003/70, di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico

–          Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali[33], resa esecutiva in Italia con la legge 18 dicembre 1984, n. 975

–          Direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dellinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e ricorsi giurisdizionali

–          Legge 1986/317, e successive modificazioni

–          D. L.vo 185/1999, relativo ai contratti a distanza conclusi dai consumatori

Grande Sezione

Sentenza 25 ottobre 2011, n. C‑509/09 e C‑161/10

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), nonché dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti rispettivamente, da un lato, il sig. X e l’eDate Advertising GmbH (in prosieguo: l’«eDate Advertising») e, dall’altro, i sigg. Olivier e Robert Martinez e la MGN Limited (in prosieguo: la «MGN»), in merito alla responsabilità civile dei predetti convenuti per informazioni e foto pubblicate su Internet.

Contesto normativo

Il regolamento

3 L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento così recita :

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

4 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento, contenuto nel capo II («Competenza») di quest’ultimo, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali»:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5 L’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6 Al capo II, sezione 2, intitolata «Competenze speciali», l’art. 5, punto 3, è formulato nei seguenti termini :

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

La direttiva

7 La quarta frase del ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva ha il seguente tenore:

«Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito».

8 Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva sancisce quanto segue:

«La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà di fornire servizi della società dell’informazione come stabilito dalla presente direttiva».

9 Il venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva precisa quanto segue:

«Le giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per derogare alla libertà di fornire servizi della società dell’informazione conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva».

10 Conformemente al suo art. 1, n. 1, la direttiva mira «a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri».

11 L’art. 1, n. 4, della direttiva è redatto nei seguenti termini:

«La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali».

12 Ai termini dell’art. 2, lett. h), sub i), della direttiva :

«[L]’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

– l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;

– l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore».

13 L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:

«1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro».

14 L’art. 3, n. 4, della direttiva precisa le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al n. 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione.

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑509/09

15 Nel 1993 il sig. X, domiciliato in Germania, è stato condannato da un giudice tedesco all’ergastolo, assieme a suo fratello, per l’omicidio di un attore famoso. Nel gennaio 2008, egli è stato ammesso alla liberazione condizionale.

16 L’eDate Advertising, stabilita in Austria, gestisce un portale Internet accessibile all’indirizzo «www.rainbow.at». Nella rubrica «Info-news», sulle pagine riservate alle notizie meno recenti, fino al 18 giugno 2007 la convenuta ha mantenuto accessibile, ai fini della sua consultazione, una notizia risalente al 23 agosto 1999, in cui si diceva, citando segnatamente il sig. X nonché suo fratello, che essi avevano entrambi presentato un ricorso avverso la loro condanna dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) di Karlsruhe (Germania). Oltre ad una breve descrizione dei fatti commessi nel 1990, veniva citato l’avvocato incaricato dai due condannati, a detta del quale essi intendevano provare che, nel corso del processo, molti dei principali testimoni dell’accusa non avrebbero dichiarato il vero.

17 Il sig. X ha ingiunto all’eDate Advertising di smettere di riportare una simile notizia e di assumersi un obbligo di non fare mediante un’apposita dichiarazione. L’eDate Advertising non ha risposto alla suddetta lettera, ma, in data 18 giugno 2007, essa ha eliminato dal proprio sito Internet l’informazione contestata.

18 Con il suo ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, il sig. X chiede all’eDate Advertising di non riportare più notizie che lo concernono, indicando il suo nome per esteso in relazione all’atto commesso. L’eDate Advertising ha contestato principalmente la competenza internazionale dei giudici tedeschi. Poiché il ricorso ha avuto esito positivo nei due gradi di giudizio inferiori, la medesima rinnova, dinanzi al Bundesgerichtshof, le proprie conclusioni volte al rigetto del ricorso.

19 Il Bundesgerichtshof rileva che l’esito di tale ricorso dipende dalla questione se i giudici dei gradi inferiori abbiano, a giusto titolo, riconosciuto la propria competenza internazionale per dirimere la controversia conformemente all’art. 5, punto 3, del regolamento.

20 Ove venga accertata la competenza internazionale dei giudici tedeschi, si porrebbe la questione se sia applicabile il diritto tedesco o il diritto austriaco. Ciò dipenderebbe dall’interpretazione dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva.

21 Da un lato, il principio del paese d’origine potrebbe costituire un correttivo sul piano del diritto sostanziale. L’esito giuridico sostanziale, previsto dal diritto dichiarato applicabile in base alle norme di conflitto dello Stato del foro, verrebbe, nel caso concreto, modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni meno rigorose del diritto del paese d’origine. Secondo questa interpretazione, il principio del paese d’origine non inciderebbe sulle norme nazionali sul conflitto di leggi dello Stato del foro e – al pari delle libertà fondamentali enunciate nel Trattato CE – interverrebbe solo nell’ambito di una comparazione concreta, tra costi e benefici, sul piano del diritto sostanziale.

22 D’altro lato, l’art. 3 della direttiva potrebbe sancire un principio generale in materia di norme di conflitto che comporti la sola applicazione del diritto vigente nel paese d’origine, con esclusione delle norme nazionali sul conflitto di leggi.

23 Il Bundesgerichtshof evidenzia che, qualora si consideri il principio del paese d’origine come un ostacolo all’applicazione del diritto sul piano sostanziale, troverebbe applicazione il diritto internazionale privato tedesco e occorrerebbe annullare la decisione impugnata e respingere definitivamente il ricorso, poiché non si potrebbe riconoscere al ricorrente una pretesa inibitoria fondata sul diritto tedesco. Per contro, se si riconosce al principio del paese d’origine il carattere di una norma di conflitto, la pretesa inibitoria del sig. X andrebbe valutata in base al diritto austriaco.

24 Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, per l’ipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione “luogo in cui l’evento dannoso può avvenire” di cui all’art. 5, punto 3, del regolamento (…) debba essere interpretata nel senso che

l’interessato può esercitare un’azione inibitoria contro il gestore del sito Internet, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento del gestore, anche dinanzi ai giudici di ogni Stato membro in cui il sito Internet può essere consultato,

oppure

la competenza dei giudici di uno Stato membro, in cui il gestore del sito Internet non è stabilito, presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica a tale sito, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito Internet con lo Stato del foro.

2) Qualora sia richiesto un siffatto collegamento con lo Stato del foro:

secondo quali criteri esso vada riscontrato;

se assume rilievo il fatto che il sito Internet cui si riferisce l’azione inibitoria si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, (anche) agli utenti di Internet nello Stato del foro, o se sia sufficiente che le informazioni accessibili sul sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti – l’interesse del ricorrente al rispetto dei propri diritti della personalità e l’interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito e a fornire informazione – possa essersi verificato o potrà verificarsi nello Stato del foro;

se, al fine del riscontro di tale collegamento con lo Stato del foro, sia determinante il numero di accessi al sito Internet controverso operati da detto Stato.

3) Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento con lo Stato del foro oppure tale collegamento si presuma qualora le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito Internet controverso, possa essersi verificato o potrà verificarsi in detto Stato e la presunzione di tale collegamento non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito Internet controverso dallo Stato del foro:

se l’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che alle menzionate disposizioni va attribuito carattere di norme di conflitto, nel senso che esse, anche nell’ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel paese d’origine, con esclusione delle norme di conflitto nazionali,

oppure

tali disposizioni costituiscono un correttivo rilevante sul piano giuridico materiale, attraverso il quale l’esito giuridico sostanziale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali viene modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni normative dello Stato d’origine.

Per il caso in cui i nn. 1 e 2 dell’art. 3 della direttiva (…) abbiano carattere di norme di conflitto:

se le disposizioni citate si limitino a prescrivere la sola applicazione del diritto sostanziale del paese d’origine o prescrivano anche l’applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che resti possibile il rinvio da parte del diritto dello Stato di origine al diritto dello Stato del foro».

Causa C‑161/10

25 Dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi, l’attore francese Olivier Martinez e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto all’immagine di Olivier Martinez, che sarebbero avvenute tramite la messa in rete, sul sito Internet accessibile all’indirizzo «www.sundaymirror.co.uk», di un testo redatto in lingua inglese, datato 3 febbraio 2008 ed intitolato, secondo la traduzione francese non contestata, depositata in udienza, «Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez», unitamente a dettagli relativi al loro incontro.

26 In base all’art. 9 del codice civile francese, il quale dispone che «ciascuno ha diritto al rispetto della propria vita privata», è stata intentata un’azione contro la società di diritto inglese MGN, editrice del sito del quotidiano britannico Sunday Mirror. Tale società eccepisce l’incompetenza del Tribunal de grande instance di Parigi per insussistenza di un collegamento sufficiente tra la pubblicazione on line controversa e il presunto danno sul territorio francese, mentre i ricorrenti ritengono al contrario che un siffatto collegamento non sia necessario e che, in ogni caso, esso sussista.

27 Il giudice del rinvio rileva che un evento dannoso, il cui supporto è costituito dalla rete Internet, può essere considerato come prodottosi sul territorio di uno Stato membro soltanto qualora sussista un nesso sufficiente, sostanziale o significativo, che lo colleghi con detto territorio.

28 Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della questione della competenza del giudice di uno Stato membro a conoscere di una violazione dei diritti della personalità commessa sulla rete Internet, a partire da un sito edito da una persona domiciliata in un altro Stato membro ed essenzialmente destinato al pubblico di quest’altro Stato, non emerge chiaramente dal tenore letterale degli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento.

29 In tale contesto, il Tribunal de grande instance di Parigi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 2 e 5, [punto 3,] del regolamento (…) debbano essere interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato membro a decidere in merito ad un’azione per una violazione dei diritti della personalità commessa mediante la pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito Internet edito in un altro Stato membro da una società stabilita in detto secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, in ogni caso diverso dal primo):

– alla mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal primo Stato, oppure

– solamente qualora tra l’evento dannoso e il territorio del primo Stato sussista un collegamento sufficiente, sostanziale e significativo e, in questa seconda ipotesi, se il collegamento possa derivare:

– dalla quantità di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla pagina,

– dalla residenza o dalla nazionalità della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità o, più in generale, dalla residenza o dalla nazionalità delle persone interessate,

– dalla lingua in cui è diffusa l’informazione controversa o da qualunque altro elemento idoneo a dimostrare la volontà dell’editore del sito Internet di rivolgersi specificamente al pubblico del primo Stato,

– dal luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le riprese fotografiche eventualmente pubblicate in linea,

– da altri criteri».

30 Con ordinanza 29 ottobre 2010, il presidente della Corte di giustizia ha deciso, ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte, di riunire i procedimenti C-509/09 e C-161/10 ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Sulla ricevibilità

31 Il governo italiano considera che le questioni poste nel procedimento C‑509/09 devono essere dichiarate irricevibili per difetto di rilevanza nella causa principale. L’azione inibitoria costituirebbe uno strumento giurisdizionale d’urgenza e presupporrebbe quindi l’attualità del comportamento dannoso. Dall’esposizione dei fatti di causa risulterebbe, nondimeno, che la condotta assunta come lesiva non era più attuale al momento della proposizione della domanda inibitoria, in quanto il gestore del sito aveva già eliminato la notizia controversa prima dell’inizio del giudizio.

32 A tal riguardo occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v. sentenza 17 febbraio 2011, causa C‑52/09, TeliaSonera Sverige, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

33 Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è, infatti, possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, in particolare qualora la questione sia di tipo ipotetico (v. sentenza TeliaSonera Sverige, cit., punto 16).

34 Orbene, non sembra che, nella causa principale, l’azione inibitoria sia divenuta priva di oggetto per il fatto che il gestore del sito avesse già rimosso la notizia controversa prima dell’inizio del procedimento. Infatti, come ricordato al punto 18 della presente sentenza, l’azione inibitoria ha avuto esito favorevole nei due gradi di giudizio inferiori.

35 Ad ogni modo, la Corte ha già statuito che, alla luce del suo tenore letterale, l’art. 5, punto 3, del regolamento non presuppone la sussistenza attuale di un danno (v., in tal senso, sentenza 1° ottobre 2002, causa C‑167/00, Henkel, Racc. pag. I‑8111, punti 48 e 49). Ne consegue che rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione un’azione diretta ad impedire che si riproduca un comportamento considerato illecito.

36 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sull’interpretazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento

37 Con le sue prime due questioni nel procedimento C‑509/09 e con la sua questione unica nel procedimento C‑161/10, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono sostanzialmente alla Corte come debba essere interpretata la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’art. 5, punto 3, del regolamento, in caso di asserita lesione di diritti della personalità attraverso contenuti messi in rete su un sito Internet.

38 Per risolvere dette questioni occorre ricordare che, da un lato, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema generale e delle loro finalità (v., in particolare, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑189/08, Zuid-Chemie, Racc. pag. I‑6917, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

39 D’altro lato, poiché il regolamento ha sostituito, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 18).

40 Secondo costante giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale enunciata all’art. 5, punto 3, del regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v. sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

41 Va altresì ricordato che la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretato. Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda della circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza 7 marzo 1995, causa C‑68/93, Shevill e a., Racc. pag. I‑415, punti 20 e 21).

42 Per quanto riguarda l’applicazione di questi due criteri di collegamento ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da una pubblicazione diffamatoria, la Corte ha considerato che, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione di risarcimento sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima assume aver subìto una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito (sentenza Shevill e a., cit., punto 33).

43 A tal riguardo, la Corte ha parimenti precisato che, nonostante gli inconvenienti derivanti dalla limitazione della competenza dei giudici dello Stato di diffusione ai soli danni cagionati nello Stato del foro, l’attore ha pur sempre la facoltà di esperire l’azione nel suo complesso dinanzi al giudice sia del domicilio del convenuto, sia del luogo dove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria (sentenza Shevill e a., cit., punto 32).

44 Come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tali considerazioni possono essere applicate anche ad altri mezzi e supporti di comunicazione e possono coprire un’ampia gamma di violazioni dei diritti della personalità conosciute dai vari ordinamenti giuridici, come quelle lamentate dai ricorrenti nella causa principale.

45 Tuttavia, come rilevato tanto dai giudici del rinvio quanto dalla maggioranza delle parti e degli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione quale una stampa, giacché, in via di principio, essa mira all’ubiquità di detti contenuti. Questi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque al mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione al di là del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo.

46 Sembra dunque che Internet riduca l’utilità del criterio inerente alla diffusione, poiché la portata della diffusione di contenuti messi in rete, in linea di principio, è universale. Inoltre, sul piano tecnico è tuttora impossibile quantificare tale diffusione con certezza ed attendibilità rispetto ad un determinato Stato membro e, di conseguenza, valutare il danno causato esclusivamente in tale Stato membro.

47 Le difficoltà di attuazione, nel contesto di Internet, di detto criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza Shevill e a., contrastano, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, con la gravità della lesione che può subire il titolare del diritto della personalità, il quale constata che un’informazione lesiva di suddetto diritto è disponibile in qualunque parte del mondo.

48 I criteri di collegamento ricordati al punto 42 della presente sentenza vanno quindi adeguati nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell’Unione europea, per la totalità di tale danno. Poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l’attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, ricordato al punto 40 della presente sentenza.

49 Il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale. Tuttavia, una persona può avere il proprio centro di interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali l’esercizio di un’attività professionale, possano dimostrare l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato.

50 La competenza del giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro di interessi è conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza (v. sentenza 12 maggio 2011, causa C‑144/10, BVG, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33) anche nei confronti del convenuto, poiché chi emette l’informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d’interessi delle persone che ne formano oggetto. Occorre dunque considerare che il criterio del centro d’interessi consente, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenza 23 aprile 2009, causa C‑533/07, Falco Privatstiftung e Rabitsch, Racc. pag. I‑3327, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

51 Peraltro, in luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno, il criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza Shevill e a., conferisce competenza ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

52 Di conseguenza, le prime due questioni nel procedimento C‑509/09 e la questione unica nel procedimento C‑161/10 vanno risolte dichiarando che l’art. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

Sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva

53 Con la sua terza questione nel procedimento C‑509/09, il Bundesgerichtshof intende sapere se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva abbiano carattere di norme di conflitto, nel senso che esse prescrivono anche in materia civile l’applicazione esclusiva, per i servizi della società dell’informazione, del diritto in vigore nel paese d’origine con esclusione della norme nazionali sul conflitto di leggi, oppure se esse costituiscano un correttivo al diritto dichiarato applicabile secondo le norme nazionali sul conflitto di leggi, per modificarne il contenuto conformemente alle prescrizioni del paese d’origine.

54 Si devono analizzare tali disposizioni tenendo conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 50; 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punto 34, nonché 7 ottobre 2010, causa C‑162/09, Lassal, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

55 In tal senso, il dispositivo di un atto dell’Unione è indissociabile dalla sua motivazione e deve essere pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4087, punto 97 e giurisprudenza ivi citata, nonché Lassal, cit., punto 50).

56 La direttiva, adottata in base agli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, ai sensi del suo art. 1, n. 1, mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri. Il suo quinto ‘considerando’ elenca, quali ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno in tale settore, le divergenze tra le normative nazionali, nonché l’incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi.

57 Orbene, per la maggior parte degli aspetti del commercio elettronico, la direttiva non prevede un’armonizzazione delle norme sostanziali, bensì definisce un «ambito regolamentato», in cui il meccanismo previsto dall’art. 3 deve consentire, secondo il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva in parola, di sottoporre, Error! Not a valid link.i servizi della società dell’informazione alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

58 A tal riguardo va rilevato, da una parte, che la normativa dello Stato membro di stabilimento del prestatore comprende l’ambito del diritto civile, il che emerge, in particolare, dal venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva, nonché dalla circostanza che l’allegato di quest’ultima elenca i diritti e gli obblighi di natura civilistica ai quali non si applica il meccanismo di cui all’art. 3. D’altra parte, l’applicazione del medesimo alla responsabilità dei prestatori è espressamente prevista dall’art. 2, lett. h), sub i), secondo trattino, della direttiva.

59 La lettura dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, alla luce delle disposizioni e degli obiettivi summenzionati, dimostra che il meccanismo delineato dalla direttiva dispone, anche in diritto civile, l’osservanza delle prescrizioni del diritto sostanziale vigente nel paese di stabilimento del prestatore. Invero, in mancanza di disposizioni vincolanti di armonizzazione, adottate a livello dell’Unione, soltanto il riconoscimento del carattere vincolante della normativa nazionale, al quale il legislatore ha deciso di sottoporre i prestatori e i lori servizi, può garantire la piena efficacia della libera prestazione dei medesimi servizi. L’art. 3, n. 4, della direttiva può corroborare siffatta lettura in quanto precisa le condizioni alle quali gli Stati membri possono derogare al n. 2 dell’articolo in parola, condizioni da considerarsi esaustive.

60 Orbene, l’interpretazione dell’art. 3 della direttiva deve anche tenere conto del suo art. 1, n. 4, secondo cui essa non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato relative al conflitto di leggi.

61 A tal riguardo va rilevato, da un lato, che un’interpretazione della norma relativa al mercato interno, di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva, nel senso che essa conduce all’applicazione del diritto sostanziale vigente nello Stato membro di stabilimento, non determina la sua qualificazione come norma di diritto internazionale privato. Infatti, tale paragrafo impone principalmente agli Stati membri l’obbligo di provvedere affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito sul loro territorio, rispettino le disposizioni nazionali applicabili in tali Stati membri, rientranti nell’ambito regolamentato. L’imposizione di un obbligo siffatto non presenta le caratteristiche di una norma di conflitto, destinata a dirimere un conflitto specifico tra più diritti applicabili.

62 D’altra parte, l’art. 3, n. 2, della direttiva contiene un divieto per gli Stati membri di limitare, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. Per contro, dall’art. 1, n. 4, della direttiva, letto alla luce del ventitreesimo ‘considerando’ della medesima, emerge che, in linea di principio, gli Stati membri ospitanti sono liberi di designare, in base al loro diritto internazionale privato, le norme sostanziali applicabili, purché non ne derivi una restrizione della libera prestazione dei servizi del commercio elettronico.

63 Ne consegue che l’art. 3, n. 2, della direttiva non impone un recepimento in forma di norme specifiche di conflitto di leggi.

64 Occorre tuttavia interpretare le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva in modo da garantire che l’approccio coordinativo prescelto dal legislatore dell’Unione consenta effettivamente di assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri.

65 A tale proposito va ricordato che la Corte ha già statuito che le disposizioni imperative di una direttiva, necessarie per la realizzazione degli obiettivi del mercato interno, devono potersi applicare anche nonostante una scelta legislativa diversa (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 2000, causa C‑381/98, Ingmar, Racc. pag. I‑9305, punto 25, nonché 23 marzo 2006, causa C‑465/04, Honyvem Informazioni Commerciali, Racc. pag. I‑2879, punto 23).

66 Orbene, per quanto riguarda il meccanismo di cui all’art. 3 della direttiva, occorre considerare che la sottoposizione dei servizi del commercio elettronico alla normativa dello Stato membro di stabilimento dei rispettivi prestatori, in forza dell’art. 3, n. 1, non consentirebbe di garantire pienamente la libera circolazione di tali servizi qualora, in definitiva, i prestatori dovessero rispettare, nello Stato membro ospitante, prescrizioni più rigorose di quelle loro applicabili nel proprio Stato membro di stabilimento.

67 Ne consegue che, fatte salve le deroghe autorizzate secondo le condizioni di cui al suddetto art. 3, n. 4, l’art. 3 della direttiva osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

68 Alla luce di quanto precede, la terza questione nel procedimento C‑509/09 deve essere risolta dichiarando che l’art. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

Sulle spese

69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.
2) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

Corte di Giustizia Europea

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