CLAUSOLE ABUSIVE E MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Corte di Giustizia Europea Prima Sezione 26 aprile 2012

Claudia Zangheri Neviani

La Massima

“Spetta al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul procedimento inibitorio, promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, accertare, il carattere abusivo di una clausola. Ne consegue che l’obbligo del giudice nazionale non è solo quello di valutare l’abusività o meno di una clausola, ma comporta, anche, l’obbligo di valutarla d’ufficio nel momento in cui entra in possesso di tutti gli elementi di fatto e di diritto che necessitano. Successivamente, qualora la giudichi abusiva deve procedere alla sua disapplicazione anche in sede di verifica di competenza territoriale.

L’abusività non attiene, dunque, né alla determinazione dell’oggetto, né all’adeguatezza del corrispettivo predisposto, se tali elementi sono individuati in maniera chiara.

La modifica unilaterale in oggetto è da considerarsi vessatoria laddove non esplica in modo chiaro i termini e le modalità con cui veniva calcolata la spesa per il vaglia.”

 

Il Caso

La compagnia telefonica, successivamente alla stipula di contratti a durata determinata, c.d. “contratti di fedeltà”, ha introdotto nelle clausole generali di contratto, una clausola che prevede le “spese di vaglia”. Si tratta di costi aggiuntivi applicati in caso di pagamento delle fatture attraverso vaglia postale. Le predette clausole generali non prevedevano alcuna disposizione che precisasse le modalità di calcolo di tali spese di vaglia.

Un’associazione dei consumatori, ricevendo un numero elevato di denunce, ha ritenuto che detta clausola fosse abusiva e ha proposto ricorso al tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della clausola, anche nei confronti di utenti non ricorrenti.

Il tribunale ha sospeso la causa rivolgendosi alla Corte di Giustizia per chiedere se spetta al giudice nazionale la competenza a pronunciarsi sul procedimento inibitorio, nonché per accertare il carattere abusivo della clausola unilateralmente modificata dal professionista, senza specifica motivazione, nonché dettagliata modalità di quantificazione della spesa.

 

Quesito da risolvere

1)      Questione pregiudiziale inerente la competenza del giudice nazionale.

2)      È possibile interpretare la clausola abusiva come non produttiva di effetti nei confronti di alcun consumatore, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 della direttiva 93/13/CEE;

3)      Una clausola c.d. abusiva, essendo parte integrante di un contratto stipulato con i consumatori, può vincolare i medesimi anche per il futuro o meno;

4)      Se ai sensi dell’art 3 paragrafo 3 della direttiva 13/93 CE, si possa interpretare come clausola abusiva ipso iure quella mediante la quale il professionista modifichi unilateralmente le condizioni generali del contratto senza esplicitare le modalità con cui viene variato il prezzo, né i motivi che hanno portato alla variazione in oggetto.

 

Normativa e norma applicabile

Art. 3 paragrafo 1 e 3, art. 6 paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 e punti1, lett. j) e 2 lett. d) dell’allegato.

 

Nota esplicativa

 

La direttiva 93/13 CE in materia di clausole abusive stipulate con il consumatore, rappresenta il risultato di vent’anni di attività del legislatore comunitario. Questo intervento ha avuto come fine l’omogeneizzazione della normativa dei singoli stati, in modo tale da poter assicurare da un lato la parità di trattamento del consumatore e dall’altro una parità di condizioni produttive per gli imprenditori, permettendo, pertanto, l’instaurarsi di un mercato unico europeo. La nuova normativa tende da un lato a facilitare le singole imprese nella loro attività, sia nello stato di origine, che all’interno del mercato unico[1]; dall’altro ad evitare distorsioni di concorrenza e disparità legislative di condizioni nei contratti stipulati dai consumatori dei diversi stati dell’unione[2].

Nel nostro ordinamento la direttiva in oggetto è stata recepita per mezzo della Legge 6 febbraio 1996 nr. 52 art. 25 con la quale è stato introdotto il capo XIV bis dei “contratti del consumatore”. Il nostro legislatore si è successivamente conformato con la Legge 30 luglio 1998 nr. 281 ai contenuti dei trattati della Comunità Europea e dell’Unione Europea, garantendo e riconoscendo i diritti e gli interessi – sia individuali che collettivi – dei consumatori.

La direttiva comunitaria ha, tuttavia, dettato solo regole minime di tutela, lasciando agli stati membri discrezionalità e margini nell’estendere la stessa. Nel nostro ordinamento, ad esempio, non sono state riprodotte alla lettera tutte le clausole della direttiva: l’ordine è differente e vi sono clausole non presenti nell’allegato della direttiva. Un’ulteriore differenza tra la nostra legislazione e quella comunitaria è riscontrabile nell’ambito dell’efficacia delle clausole vessatorie: mentre la direttiva prevede che il contratto rimanga comunque valido nel caso in cui possa sussistere senza la clausole dichiarate vessatorie, l’art. 1469 quinquies dispone che il contratto rimane valido e le clausole abusive divengono inefficaci.

 

La competenza del giudice nazionale.

La Corte, in merito alla questione pregiudiziale, afferma che spetta al giudice nazionale decidere il carattere abusivo di una clausola, anche d’ufficio. Nel caso specifico si deve valutare se le modifiche alle condizioni generali siano state effettuate in modo chiaro e comprensibile; e se il consumatore abbia avuto la possibilità di recedere dal contratto. In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia ribadendo, più volte, che l’obiettivo dell’art. 6 della direttiva 13/93 è quello di tutelare il consumatore e ciò non potrebbe essere conseguito se i consumatori dovessero eccepire loro stessi l’abusività di una clausola contrattuale. L’effettiva tutela del consumatore può essere ottenuta, infatti, solo riconoscendo al giudice nazionale la facoltà di valutare d’ufficio dette clausole. La Corte ha inoltre sostenuto che l’art. 6 della direttiva è norma imperativa, e si inserisce in un contesto di squilibrio tra le parti contrattuali dove il consumatore è la parte debole, e mira, dunque, a ripristinare l’equilibrio reale del contratto, ristabilendo l’uguaglianza delle parti contraenti. Ne consegue che l’obbligo del giudice nazionale non è solo quello di valutare l’abusività o meno di una clausola, ma comporta, anche, l’obbligo di valutarla d’ufficio nel momento in cui entra in possesso di tutti gli elementi di fatto e di diritto che necessitano. Successivamente,qualora la giudichi abusiva deve procedere alla sua disapplicazione anche in sede di verifica di competenza territoriale.

Un’importante novità introdotta con la direttiva CE è data dall’azione inibitoria, intesa a rimuovere le clausole abusive dalle condizioni generali di contratto. Si tratta, come ribadito anche dalla Corte di Giustizia, di un rimedio collettivo, poiché tutela non solo il singolo consumatore ma la generalità dei soggetti che hanno stipulato quel determinato contratto. Dato, quindi, il carattere collettivo l’azione non può essere esercitata dal singolo consumatore, ma dalle associazioni rappresentative dei consumatori. In un secondo momento, per omogeneizzare la situazione nei diversi paese membri, la Comunità Europea ha introdotto la direttiva 98/27/CE del 19 maggio 1998. Con questa direttiva vengono legittimati all’azione ogni ente o organizzazione, costituito secondo le norme dei singoli stati, che abbia un interesse meritevole a far rispettare le disposizioni della direttiva. L’azione può, inoltre, essere proposta anche sul territorio di un altro stato, sempre facente parte dell’Unione Europea[3].

Appurata dunque sia la legittimità dell’azione collettiva, che la competenza del giudice nazionale, la corte prosegue affermando che è appunto quest’ultimo che deve valutare la vessatorietà delle clausole.

 

Elementi necessari ai fini della dichiarazione di vessatorietà.

Occorre, allora, esporre brevemente quali sono gli elementi che il giudice nazionale deve prendere in considerazione ai fini della valutazione della vessatorietà. L’art 3 della direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono il carattere abusivo, quali la buona fede e il significativo squilibrio tra diritti ed obblighi delle parti. Il nr 3 del medesimo articolo contiene solo un elenco indicativo e non esauriente di clausole che se non negoziate individualmente possono essere dichiarate abusive.

Il giudice deve, quindi, valutare in primo luogo la buona fede. In dottrina vi è stato un acceso dibattito in merito alla natura in senso oggettiva (come dovere generale di correttezza e lealtà di condotta) o soggettiva (intesa come ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridicamente protetta della controparte). L’orientamento prevalente è a favore della prima lettura: sono da ritenersi abusive quelle clausole che contrastano con il principio della buona fede che ispira il diritto dei contratti e quindi gli artt 1337, 1367 e 1375 c.c.; una clausola è abusiva e vessatoria quando provoca un significativo squilibrio, resta quindi irrilevante lo stato psicologico in ordine alla conoscenza o meno dell’abusività.

Il secondo elemento da valutare è lo squilibrio significativo, il quale opera autonomamente, benché congiuntamente, alla buona fede. Entrambi gli elementi devono quindi sussistere in quanto insieme determinano la vessatorietà della clausola. Per quanto concerne lo squilibrio, esso va determinato in termini di un maggior costo gravante sul consumatore, che sia tale da apparire apprezzabile. La dottrina sostiene che occorre andare oltre, fino a valutare l’incidenza dello squilibrio sugli interessi economici del consumatore dedotti in contratto. Ne consegue che per esserci uno squilibrio significante, questo deve spingersi fino alla valutazione dell’incidenza dello stesso sugli interessi economici del consumatore – contraente debole. Tutto questo avviene utilizzando il principio di buona fede: il giudice nel valutare la fattispecie concreta dichiarerà esserci squilibrio tutte le volte in cui esso sia idoneo a ridurre notevolmente il beneficio economico del contratto posto a favore del consumatore. Ne deriva che lo squilibrio, per essere tale, deve incidere sull’onere economico delle parti, mentre la valutazione secondo buona fede riguarda l’incidenza degli oneri sulla possibile, o meno, realizzazione dell’interesse contrattuale del consumatore. Il giudizio di vessatorietà non interessa solo le condizioni economiche, ma l’intero regolamento contrattuale comprensivo degli obblighi e dei diritti delle parti: la vessatorietà infatti va valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio, delle circostanze esistenti al momento della stipula del contratto e dell’insieme di tutte le clausole contrattuali. Come sostiene la corte: “essa non attiene, dunque, né alla determinazione dell’oggetto, né all’adeguatezza del corrispettivo predisposto, se tali elementi sono individuati in maniera chiara”.

Prima di valutare gli effetti che conseguono alla dichiarazione di vessatorietà, rimane da risolvere la questione della interpretazione della clausola, mediante la quale il professionista la modifica unilateralmente, quindi ipso iure si può rivelare abusiva.

La Corte di Giustizia sostiene che “la modifica unilaterale in oggetto è da considerarsi vessatoria laddove non esplica in modo chiaro i termini e le modalità con cui veniva calcolata la spesa per il vaglia”.

Il professionista, infatti, ha l’onere di formulare le clausole e le sue modifiche in modo chiaro e comprensibile. Si protegge in questo modo il consumatore dall’utilizzo eccessivo del potere regolamentare del contratto. Non tutte le clausole generali modificate unilateralmente dal professionista sono pertanto da considerarsi abusive, ma solo quelle non sorrette da un giustificato motivo, che deve essere esplicitato nella clausola medesima, formulato in modo chiaro, comprensibile e sufficientemente trasparente per il consumatore. Il giudice, dunque, non solo è obbligato a verificare d’ufficio la vessatorietà della clausola ma la può anche dichiarare inopponibile ipso iure, se tale inefficacia è prevista nella legislazione nazionale. Solo così si può concretamente tutelate il contraente debole, garantendo che la clausola non produca effetti anche se il singolo consumatore non abbia proposto ricorso.

 

Gli effetti conseguenti alla dichiarazione di vessatorietà di una clausola contenuta nelle condizioni generali di un contratto.

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva comunitaria prevedendo che la clausola dichiarata vessatoria non produca effetti, ha lasciato libero il legislatore nazionale di applicare uno qualsiasi dei rimedi: nullità, inefficacia, annullamento o inopponibilità. L’art. 6 della direttiva è, infatti, norma imperativa [4]che tutti gli stati devono applicare. La sua funzione è quella di sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina tra gli obblighi e i diritti delle parti, un equilibrio reale che ristabilisca l’uguaglianza tra le medesime.

Il nostro ordinamento, ha previsto che la clausola dichiarata vessatoria sia colpita da inefficacia, mentre le restanti clausole del contratto rimangono pienamente valide. Al posto di quelle dichiarate inefficaci, e quindi stralciate, troveranno applicazione le norme dispositive di legge, applicabili in via diretta o analogica. L’inefficacia si pone, dunque, come sanzione alla violazione di una normativa imperativa.

Proseguendo la corte ha più volte affermato che l’inefficacia della clausola vessatoria produce effetti non solo nei confronti delle parti del giudizio, ma nei confronti di tutti i contraenti presenti e futuri del contratto, la cui clausola è stata dichiarata vessatoria, perciò essa non si applica in nessun caso.

Tale ragionamento si basa sull’interpretazione dell’art. 6 paragrafo 1 come disposizione imperativa atta a ricostituire l’uguaglianza delle parti contraenti, stabilendo, così, che le clausole dichiarate abusive non possono vincolare né le parti del procedimento inibitorio, né alcun consumatore che abbia concluso un contratto contenente dette clausole. La Corte prosegue sostenendo che dal combinato disposto degli articoli 6 paragrafo 1, e 7 paragrafo 1 e 2 della direttiva 13/93/CE, si evince, infatti, che l’accertata nullità di una clausola abusiva contenuta nelle condizioni generali di contratto produce effetti non solo nei confronti dei singoli consumatori che hanno stipulato il contratto in questione, ma anche nei confronti dei consumatori che non sono stati parti processuali. I giudici nazionali, quindi, (anche se la direttiva tace in merito al fatto che la dichiarazione di vessatorietà produca effetti anche al di là del singolo caso, rimanendo la competenza normativa in capo al singolo stato membro), continua la corte, devono anche per il futuro prevedere tutte le conseguenze affinché la clausola non vincoli i consumatori che hanno stipulato il contratto al quale si applica la clausola vessatoria.

Si rammenta che la corte di cassazione aveva già confermato l’indicazione data dalla Corte di Giustizia, in particolare con la sentenza nr 13501 del 21 maggio 2008 nella quale espressamente afferma che: “l’inibitoria dell’uso delle clausole vessatorie produce effetti anche sui contratti già stipulati al momento della pronuncia giudiziale, sia perché l’eliminazione delle clausole vessatorie da tutti i contratti che le contengono è coerente con le finalità attribuite dal legislatore comunitario all’azione collettiva sia perché l’applicazione del divieto ai contratti ad esecuzione differita o con durata reiterabile vigenti al momento dell’adozione dell’inibitoria, realizza la funzione preventiva propria di questo specifico strumento di tutela, escludendo la necessità di ricorrere all’azione individuale per espungere, in concreto, dai singoli regolamenti negoziali, le condizioni colpite dal provvedimento giudiziale”.

 

Giurisprudenza conforme:

Corte di Giustizia, sez. IV del 4 giugno 2009 causa C- 243/08;

Corte di Giustizia, sez I del 17 dicembre 2009, causa C- 227/08;

Corte di Giustizia, sez I 6 ottobre 2009 C- 40/08

Corte di Giustizia, 15 marzo 2012 Perenicovac-Perenic C- 453/10

Corte di Cassazione 21 maggio 2008 nr. 13501

 

Bibliografia:

Andrea Torrente, Pietro Schlesinger “Manuale di Diritto Privato” Giuffrè Editore 2007.

Francesco Gazzoni, “Manuale di diritto privato”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001

Guido Alpa, Salvatore Patti “Clausole Vessatorie nei contratti del consumatore”, Commentario Schlesinger Giuffrè 2003

“I contratti in generale IV tomo I Clausole generali, clausole vessatorie, consumatori” collana Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Paolo Cendon, Utet 2001

“i contratti in generale, IV tomo secondo Clausole abusive” collana Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Paolo Cendon Utet 2001

Bianca, Diritto Civile 3 “Il Contratto”, Giuffrè 2000

Elena Poddighe “I contratti con i consumatori, la disciplina delle clausole vessatorie” Giuffrè editore 2000

Emilio Graziuso “La tutela del consumatore contro le clausole abusive. Mezzi rituali ed irrituali” Giuffrè editore 2002

Rivista: Ildirittopericoncorsi speciale 2012 nr 1

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 aprile 2012 

«Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafi 1 e 3 – Articoli 6 e 7 – Contratti stipulati con i consumatori – Clausole abusive – Modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del professionista – Azione inibitoria collettiva promossa a nome dei consumatori da un ente individuato dalla legislazione nazionale – Accertamento del carattere abusivo della clausola – Effetti giuridici»

Nella causa C‑472/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Pest Megyei Bíróság (Ungheria), con decisione del 25 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2010, nel procedimento

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Contro

Invitel Távközlési Zrt,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

–per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, K. Szíjjártó e Z. Tóth, in qualità di agenti;

–per il governo spagnolo, da F. Díez Moreno, in qualità di agente;

–per la Commissione europea, da G. Rozet e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 dicembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, paragrafi 1 e 3, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva»), nonché dei punti 1, lettera j), e 2, lettera d), dell’allegato di detta direttiva.

2Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso collettivo promosso dal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Ufficio nazionale per la tutela dei consumatori; in prosieguo: il «NFH») nei confronti dell’Invitel Távközlési Zrt (in prosieguo: l’«Invitel»), vertente sull’impiego, da parte di quest’ultima, di clausole asseritamente abusive nei suoi contratti stipulati con consumatori.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 Il ventesimo considerando della direttiva è così formulato:

«considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole (…)».

4 Ai termini dell’articolo 1 della direttiva: «(…)

2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5 L’articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.(…)

3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

6 Ai sensi dell’articolo 4 della medesima direttiva:

«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

7 L’articolo 5 della direttiva dispone quanto segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile (…)».

8 L’articolo 6 della direttiva così recita:

«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.(…)».

9 L’articolo 7 di detta direttiva è redatto come segue:

«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.

3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l’inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili».

10 Ai termini dell’articolo 8 della direttiva:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

11 L’allegato di tale direttiva elenca le clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della medesima:

«1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:(…)

j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso;(…)

l)  stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto; (…)

2. Portata delle lettere g), j) e l) (…)

b) (…) La lettera j) non si oppone (…) a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che questi sia libero di recedere dal contratto; (…)

d) la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte».

 Il diritto nazionale

12 L’articolo 209 del codice civile prevede quanto segue:

«1. Una clausola contrattuale generale, o una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale di un contratto stipulato con un consumatore, è abusiva se, in violazione dei requisiti di buona fede e di equità, determina, unilateralmente e senza motivo, i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in modo tale da svantaggiare la controparte di colui che impone la clausola contrattuale di cui trattasi.(…)».

13 Ai sensi dell’articolo 209/A del codice civile:

«1. La parte danneggiata può impugnare le clausole abusive figuranti nel contratto quali condizioni generali di contratto.

2. Sono nulle le clausole abusive figuranti in contratti stipulati con consumatori quali condizioni generali di contratto o che il professionista abbia stabilito in modo unilaterale, predeterminato e senza negoziato individuale. La nullità può essere invocata soltanto nell’interesse del consumatore».

14 L’articolo 209/B del codice civile così dispone:

«1. La dichiarazione di nullità, prevista all’articolo 209/A, paragrafo 2, di questo stesso codice, di una clausola abusiva figurante in un contratto stipulato con un consumatore quale condizione generale di contratto, può essere chiesta all’autorità giurisdizionale anche da parte di un ente che sarà individuato da una normativa speciale. La dichiarazione di nullità della clausola abusiva promanante dall’autorità giurisdizionale produrrà effetti nei riguardi di tutti coloro che abbiano stipulato un contratto con un professionista che utilizza tale clausola.

2. L’ente che sarà individuato da una normativa speciale può anche chiedere la dichiarazione di nullità di qualsiasi condizione generale di contratto che sia stata redatta al fine di stipulare contratti con consumatori e che sia stata resa nota, pur non essendo stata ancora utilizzata.

3 Ove l’autorità giurisdizionale accerti, nell’ambito del procedimento indicato al paragrafo 2, che la condizione generale controversa è abusiva, la dichiarerà nulla per l’ipotesi di un suo (futuro) utilizzo, con effetti nei riguardi di tutti coloro che abbiano stipulato un contratto con qualunque professionista che abbia reso nota la clausola. Chiunque si avvalga della clausola contrattuale abusiva dovrà soddisfare le richieste promananti da un consumatore sul fondamento del provvedimento. Inoltre, il provvedimento giurisdizionale deve vietare l’utilizzo della condizione generale di contratto abusiva a chiunque l’abbia resa nota. (…)».

15 Ai sensi dell’articolo 39 della legge CLV del 1997, sulla tutela dei consumatori:

«1. L’autorità per la tutela dei consumatori, l’ente pubblico incaricato di rappresentare gli interessi dei consumatori, o il pubblico ministero possono promuovere avverso quei soggetti la cui attività illecita leda un numero considerevole di consumatori o determini un danno significativo un’azione a tutela della collettività dei consumatori interessati o volta ad ottenere il risarcimento di tale danno. Tale azione può essere promossa anche qualora non sia possibile accertare l’identità dei consumatori che hanno subìto il pregiudizio. (…)».

16 Ai sensi dell’articolo 132 della legge C del 2003 sulle comunicazioni elettroniche:

«1. Le norme relative alla conclusione del contratto di abbonamento si applicano alla modifica di ciascun contratto di abbonamento. Le condizioni generali di contratto possono consentire che la modifica di ciascun contratto di abbonamento si effettui in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Il prestatore di servizi può modificare unilateralmente il contratto di abbonamento soltanto nei casi di seguito indicati:

a) ove ricorrano le condizioni previste da ciascun contratto di abbonamento o nelle condizioni generali di contratto, purché la modifica non comporti alcuna variazione sostanziale delle condizioni del contratto, sempreché la legislazione o le norme relative alle comunicazioni elettroniche non dispongano altrimenti;

o

b) ove una modifica legislativa od una decisione autoritativa giustifichi tale possibilità;

c) ove un radicale mutamento delle circostanze giustifichi tale possibilità.

3. Per radicale mutamento delle circostanze s’intende un cambiamento relativo alle condizioni necessarie per beneficiare del servizio o agli indicatori che corrispondono a un obiettivo di qualità.

4. Se il prestatore di servizi è autorizzato a modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto nei casi da esse determinati, egli deve informarne gli abbonati, alle condizioni previste dalla presente legge, nel rispetto di un preavviso di almeno trenta giorni prima che tale modifica dispieghi i suoi effetti; egli è altresì tenuto ad informare gli abbonati delle condizioni applicabili alla facoltà di recesso che ne deriva. In un caso siffatto, l’abbonato beneficia della facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto nel termine di otto giorni dall’invio della comunicazione di modifica.

5. Allorquando la modifica comporti pattuizioni sfavorevoli all’abbonato, quest’ultimo beneficia della facoltà di recedere dal contratto di abbonamento, senz’altra conseguenza giuridica, nel termine di quindici giorni dall’invio della comunicazione suddetta. L’abbonato non può tuttavia recedere dal contratto di abbonamento ove si sia impegnato a beneficiare del servizio per un periodo di tempo determinato, nei limiti in cui abbia stipulato il contratto tenendo conto dei vantaggi dallo stesso derivanti e la modifica non incida sui vantaggi ottenuti. Qualora la modifica incida sui vantaggi ottenuti e l’abbonato receda dal contratto di abbonamento, il prestatore di servizi non può richiedere all’abbonato l’importo del vantaggio relativo al periodo successivo al recesso dal contratto. (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17 L’NFH censura, nell’ambito di un ricorso collettivo, la prassi dell’Invitel consistente nel richiedere, nei contratti di durata determinata – i cosiddetti «contratti di fedeltà» – e successivamente alla stipulazione degli stessi, che il consumatore sopporti costi non inizialmente convenuti dalle parti.

18 Come risulta dal fascicolo di causa, l’Invitel, quale operatore di telefonia fissa, ha introdotto nelle condizioni generali dei contratti (in prosieguo: le «CG»), in vigore a far data dal 1° gennaio 2008, una clausola che prevede «spese di vaglia», ovvero costi applicati in caso di pagamento delle fatture attraverso vaglia postale. Ai sensi di tale clausola, «se l’abbonato effettua il pagamento della fattura a mezzo di vaglia postale, il prestatore di servizi ha il diritto di fatturare le spese ulteriori che ne derivano (quali le spese postali)». Inoltre, le CG non contenevano alcuna disposizione che precisasse le modalità di calcolo di tali spese di vaglia.

19 Il NFH ha ricevuto un numero significativo di denunce di consumatori, sulla scorta delle quali ha ritenuto che la clausola figurante nelle CG di cui al punto precedente fosse abusiva ai sensi dell’articolo 209 del codice civile. Dato che l’Invitel si era rifiutata di modificare tale clausola, il NFH ha adìto il Pest Megyei Bíróság al fine di ottenere una dichiarazione di nullità della clausola controversa in quanto clausola abusiva nonché la restituzione automatica e retroattiva agli abbonati delle somme indebitamente percepite e fatturate come «spese di vaglia». Detto giudice, tuttavia, ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione.

20 Tutto ciò considerato, il Pest Megyei Bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (…) possa essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non produce effetti vincolanti per alcun consumatore ove un ente designato dalla legge e abilitato a tal fine chieda, a nome dei consumatori mediante un ricorso collettivo (actio popularis), che si dichiari la nullità della clausola abusiva de qua, figurante in un contratto stipulato con i consumatori.

Ove si presenti un ricorso collettivo che sfoci in una condanna dalla quale traggano beneficio consumatori che non siano parti del giudizio o in un divieto di utilizzare una condizione generale contrattuale abusiva, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (…) possa essere interpretato nel senso che tale clausola abusiva, costituente parte integrante di contratti stipulati con consumatori, non vincola alcuno dei consumatori interessati né alcun altro consumatore per l’avvenire, cosicché l’organo giurisdizionale è tenuto ad applicare d’ufficio le conseguenze giuridiche che ne derivano.

2) Se, tenuto conto dei punti 1, lettera j), e 2, lettera d), dell’allegato della direttiva applicabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima (…), l’articolo 3, paragrafo 1, di questa stessa direttiva possa essere interpretato nel senso che, ove il professionista preveda una modifica unilaterale delle condizioni di contratto senza descrivere esplicitamente le modalità di variazione del prezzo né specificare motivi validi nel contratto, una tale clausola sia abusiva ipso iure».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

21 Con la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, alla luce dei punti 1, lettera j), e 2, lettera d), dell’allegato della direttiva, l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, di quest’ultima debba essere interpretato nel senso che, allorché un professionista prevede, in una clausola figurante nelle CG di contratti stipulati con consumatori, una modifica unilaterale delle spese connesse al servizio da prestare, senza peraltro descrivere esplicitamente le modalità di quantificazione di dette spese né specificare motivi validi per tale modifica, detta clausola è abusiva.

22 Al riguardo occorre rammentare che la competenza della Corte verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie (sentenza del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44). Ne risulta che la Corte deve limitarsi, nella sua risposta, a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultima dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

23 In virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Tale esclusione non può, tuttavia, applicarsi ad una clausola che verte su un meccanismo di modifica delle spese dei servizi da prestare al consumatore.

24 Con riferimento alla clausola contrattuale che prevede una modifica del costo totale del servizio da prestare al consumatore, occorre rilevare che, alla luce dei punti 1, lettere j) e l), nonché 2, lettere b) e d), dell’allegato della direttiva, dovrebbero essere indicati, in particolare, il motivo o le modalità di variazione di tale costo, e il consumatore dovrebbe disporre della facoltà di porre termine al contratto.

25 Tale allegato, cui rinvia l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive (v. sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, Racc. pag. I‑4713, punti 37 e 38; VB Pénzügyi Lízing, cit., punto 42, nonché ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 56 e 58).

26 Se è vero che il contenuto dell’allegato di cui trattasi non può stabilire automaticamente e di per sé il carattere abusivo di una clausola controversa, esso costituisce tuttavia un elemento essenziale sul quale il giudice competente può fondare la sua valutazione del carattere abusivo di tale clausola. Nella specie, la lettura delle disposizioni dell’allegato della direttiva, di cui al punto 24 della presente sentenza, consente di considerare che, per la valutazione del carattere abusivo di una clausola quale quella di cui al procedimento principale, è rilevante, segnatamente, la questione di accertare se i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare fossero descritti e se i consumatori disponessero della facoltà di porre termine al contratto.

27 Inoltre, da un lato, come risulta dal ventesimo considerando di detta direttiva, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole figuranti nelle CG e delle loro conseguenze. Dall’altro, l’obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile è previsto dall’articolo 5 della direttiva.

28 Di conseguenza, nel valutare il carattere «abusivo» ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, riveste un’importanza fondamentale la possibilità, per il consumatore, di prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le modifiche apportate da un professionista alle CG quanto alle spese collegate al servizio da prestare.

29 Allorché alcuni aspetti delle modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare sono descritti dalle disposizioni legislative o regolamentari imperative di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, o dette disposizioni prevedono, per un consumatore, la facoltà di porre termine al contratto, è essenziale che il professionista informi il consumatore in relazione a dette disposizioni.

30 Spetta al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul procedimento inibitorio, promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, accertare, rispetto all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva, il carattere abusivo di una clausola quale quella di cui trattasi nel procedimento principale. Nell’effettuare tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nelle CG dei contratti stipulati con consumatori delle quali fa parte la clausola controversa, nonché della legislazione nazionale che prevede i diritti e gli obblighi che potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle CG di cui trattasi, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e se, all’occorrenza, i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto.

31 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che spetta al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul procedimento inibitorio, promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, accertare, alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva, il carattere abusivo di una clausola figurante nelle CG dei contratti stipulati con consumatori a mezzo della quale un professionista prevede una modifica unilaterale delle spese collegate al servizio da prestare, senza peraltro descrivere chiaramente le modalità di quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica. Nell’effettuare tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nelle CG dei contratti stipulati con consumatori delle quali fa parte la clausola controversa, nonché della legislazione nazionale che prevede i diritti e gli obblighi che potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle CG di cui trattasi, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e se, all’occorrenza, i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto.

 Sulla prima questione

32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso non osta al fatto che l’accertamento della nullità di una clausola abusiva che fa parte di CG dei contratti stipulati con consumatori nell’ambito di un’azione inibitoria, di cui all’articolo 7 della medesima direttiva, promossa avverso un professionista a tutela della collettività e a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, produca, ai sensi di tale legislazione, effetti nei riguardi di tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto al quale si applicano le stesse CG, ivi inclusi quelli che non siano parte del procedimento inibitorio, e, dall’altro, se i giudici nazionali debbano, anche per l’avvenire, trarne d’ufficio tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale.

33 Per rispondere alla prima parte di tale questione, occorre rammentare, in limine, che il sistema di tutela istituito dalla direttiva è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

34 Quanto alle azioni che riguardano un singolo consumatore, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto di siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di disporre che le clausole abusive «non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali». Come si evince dalla giurisprudenza, si tratta di una disposizione imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, atto a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenza Pereničová e Perenič, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

35 Per quanto riguarda azioni inibitorie promosse a tutela della collettività, quale quella di cui al procedimento principale, occorre rilevare che, anche se la direttiva non mira ad armonizzare le sanzioni applicabili nell’ipotesi di riconoscimento del carattere abusivo di una clausola nell’ambito di tali azioni, tuttavia l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che mezzi adeguati ed efficaci esistano al fine di far cessare l’utilizzo delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

36 Come risulta dal paragrafo 2 di tale disposizione, detti mezzi comprendono la possibilità per persone o enti che abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire le autorità giudiziarie perché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e, eventualmente, ne vietino l’utilizzo (v. sentenza del 24 gennaio 2002, Commissione/Italia, C‑372/99, Racc. pag. I‑819, punto 14).

37 A tale proposito si deve aggiungere che la natura preventiva e la finalità dissuasiva delle azioni inibitorie, nonché la loro indipendenza nei confronti di qualsiasi conflitto individuale concreto, implicano che dette azioni possano essere esercitate anche quando le clausole delle quali si chiede sia vietato l’utilizzo non siano state inserite in contratti determinati (v. sentenza Commissione/Italia, cit., punto 15).

38 L’attuazione effettiva di tale obiettivo esige, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che le clausole delle CG dei contratti stipulati con consumatori dichiarate abusive nell’ambito di un’azione inibitoria promossa avverso il professionista di cui trattasi, quale quella di cui al procedimento principale, non vincolino né i consumatori che siano parti nel procedimento inibitorio né quelli che abbiano stipulato con il professionista un contratto al quale si applicano le medesime CG.

39 Nel procedimento principale, la legislazione nazionale prevede che la dichiarazione, promanante da un giudice, di nullità di una clausola abusiva figurante nelle CG dei contratti stipulati con consumatori si applichi ad ogni consumatore che abbia concluso un contratto con un professionista che utilizzi tale clausola. Come risulta dagli elementi versati nel fascicolo di causa nel procedimento principale, l’oggetto della controversia riguarda l’utilizzo, da parte del professionista di cui trattasi, delle condizioni generali che contengono la clausola controversa in contratti stipulati con una pluralità di consumatori. Al riguardo va considerato che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 57‑61 delle sue conclusioni, una legislazione nazionale quale quella di cui al presente punto risponde alle esigenze dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva.

40 Infatti, l’applicazione di una sanzione di nullità di una clausola abusiva nei riguardi di tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto di consumo al quale si applicano le medesime CG assicura che detti consumatori non siano vincolati da tale clausola, senza peraltro escludere altri tipi di sanzioni adeguate ed efficaci previste dalle legislazioni nazionali.

41 Quanto alla seconda parte della prima questione, vertente sulle conseguenze che le autorità giurisdizionali nazionali devono trarre dall’accertamento, nell’ambito di un’azione inibitoria, del carattere abusivo di una clausola che fa parte delle CG dei contratti stipulati con consumatori, occorre anzitutto ricordare che la facoltà per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale costituisce un mezzo idoneo che contribuisce al conseguimento dell’obiettivo fissato dall’articolo 7 della direttiva (v. sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Racc. pag. I‑10421, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). La natura e l’importanza dell’interesse pubblico su cui si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai consumatori giustificano inoltre che tale giudice sia tenuto a valutare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale (v. sentenza Mostaza Claro, cit., punto 38).

42 I giudici nazionali che accertano il carattere abusivo di una clausola delle CG, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, devono trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale, affinché i consumatori non siano vincolati da detta clausola (v. sentenza Pereničová e Perenič, cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

43 Ne risulta che, qualora il carattere abusivo di una clausola che fa parte delle CG dei contratti stipulati con consumatori sia stato accertato nell’ambito di un’azione inibitoria quale quella di cui al procedimento principale, i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarne d’ufficio tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato un contratto al quale si applicano le medesime CG.

44 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:

–              esso non osta al fatto che l’accertamento della nullità di una clausola abusiva che fa parte delle CG dei contratti stipulati con consumatori nell’ambito di un’azione inibitoria, di cui all’articolo 7 della medesima direttiva, promossa avverso un professionista a tutela della collettività e a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, produca, ai sensi di tale legislazione, effetti nei riguardi di tutti i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le stesse CG, ivi inclusi quei consumatori che non siano stati parte del procedimento inibitorio;

–              qualora il carattere abusivo di una clausola che fa parte delle CG sia stato accertato nell’ambito di un procedimento siffatto, i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarne d’ufficio tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le medesime CG.

Sulle spese

45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Spetta al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul procedimento inibitorio, promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, accertare, rispetto all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il carattere abusivo di una clausola figurante nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori a mezzo della quale un professionista prevede una modifica unilaterale delle spese collegate al servizio da prestare, senza peraltro descrivere chiaramente le modalità di quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica. Nell’effettuare tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori delle quali fa parte la clausola controversa, nonché della legislazione nazionale che prevede i diritti e gli obblighi che potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle condizioni generali di cui trattasi, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e, se del caso, se i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta al fatto che l’accertamento della nullità di una clausola abusiva che fa parte delle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori nell’ambito di un’azione inibitoria, di cui all’articolo 7 della medesima direttiva, promossa avverso un professionista a tutela della collettività e a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, produca, ai sensi di tale legislazione, effetti nei riguardi di tutti i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le stesse condizioni generali, ivi inclusi quei consumatori che non siano parte del procedimento inibitorio;

qualora il carattere abusivo di una clausola che fa parte delle condizioni generali dei contratti sia stato accertato nell’ambito di un procedimento siffatto, i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarne d’ufficio tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali.

 



[1] Dir 93/13/CEE, 7° considerando, CBCCLC 1995/2909

[2] Dir. 93/13/CEE, 2° considerando CBCCL 1995, 2909

[3] In Italia quest’ultima direttiva è stata recepita con la legge 30 luglio 1998 nr. 281, la quale riproduce tutte le disposizione della predetta, con l’unica differenza che manca la previsione di misure coercitive che rafforzino l’azione inibitoria. Successivamente il nostro legislatore ha emanato anche la legge 23 aprile 2011 nr. 224, “attuazione della direttiva 98/27/CE” con la quale si sono inseriti ulteriori commi alla precedente legge 281/98. Queste modifiche hanno assicurato la perfetta coincidenza dell’ambito di applicazione della direttiva europea con la nostra normativa interna.

[4] In tal senso svariate sentenze della Corte di giustizia, tra le quali si riporta da ultima la sentenza 15/03/2012 Perenicovac Perenic C- 453/10

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