mobbingCostituzionalmente dubbia la norma che prevede il termine decadenziale per le controverse di lavoro pubblico

A cura dell’avv. Filomena Agnese Chionna

Il TAR Lazio rimette alla Corte costituzionale, la questione di legittimità della norma che prevede il termine decadenziale del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico ante 30 giugno 1998, alla luce della giurisprudenza CEDU, per violazione dell’art. 6 della Convenzione.
Tale remissione è posta in linea di continuità della pronuncia  dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 6891/2016, secondo cui si porrebbe in contrasto con il principio declinato dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretato dalla Corte EDU.

La legge italiana, nel fissare la decadenza, porrebbe un ostacolo procedurale che costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato ed esclude un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco. Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono sulla complessa vicenda della tutela apprestabile in favore dei  dipendenti di amministrazioni pubbliche che abbiano proposto domanda giudiziale successivamente al termine decadenziale del 15 settembre 2000 (previsto dall’art. 69, d.lgs. n. 165 del 2001), dopo le pronunce della Corte EDU 4 febbraio 2014 che hanno assodato il contrasto della disciplina nazionale con l’art. 6, par. 1, della CEDU e l’art. 1, protocollo n. 1 alla medesima convenzione; così facendo contribuiscono a dilatare ulteriormente il sindacato esercitabile, sotto il profilo della giurisdizione ex art. 111 u.c. Cost., sopra le sentenze del giudice amministrativo.

Per tali ragioni l’ordinanza in commento è rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, d.lgs.  30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restino attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Nel caso in esame si controverte di una domanda di risarcimento del danno biologico per c.d. “infortunio in itinere”, occorso ad una infermiera dipendente di una ASL nel 1997. La ricorrente agisce per far valere la responsabilità contrattuale della amministrazione, ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Il ricorso con il quale la ricorrente aveva manifestato per la prima volta la propria pretesa risarcitoria dinanzi all’autorità giurisdizionale risale alla data dell’8.7.2002, dunque oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, ai fini del riparto di giurisdizione occorre, nello specifico, aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti della cui giuridica rilevanza si discute, ossia ai fatti o a provvedimenti sui quali si fonda, o da cui dipende, la pretesa dedotta in giudizio; sicché   se la lesione del diritto del lavoratore  abbia origine, come nella fattispecie, da un comportamento illecito del datore di lavoro, deve farsi riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso.

La giurisdizione, pertanto, spettava al giudice amministrativo, trattandosi di fatto illecito antecedente al 30 giugno 1998. La ricorrente quindi adiva il Tar Lazio, con ricorso notificato nell’ottobre 2007.

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