SUBAPPALTO. PAGAMENTO   DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI E COTTIMISTI IN CASO DI URGENZA O CONCORDATO  PREVENTIVO

A decorrere dal 24 dicembre  2013, per i contratti d’appalto in corso, le stazioni appaltanti potranno   procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti:

a) anche in deroga alle   previsioni del bando di gara, ove ricorrano condizioni di   particolare urgenza connesse al completamento del contratto accertate dalla   stazione appaltante;

b) nella pendenza di una   procedura di concordato preventivo, presso il Tribunale competente per   l’ammissione a tale procedura.

Questo è quanto prevede  l’art. 13, c. 10 d.l. n. 145/2013 che, integrando l’art. 118, c. 3 d. lgs. n.   163/2006 e inserendo il nuovo c. 3-bis, mira a risolvere le gravi   problematiche relative alla gestione dei contratti d’appalto in corso di   esecuzione nei casi di particolare urgenza ovvero, ove sopraggiunga una   situazione di crisi aziendale dell’impresa appaltatrice, al fine di   armonizzare il contenuto di tale previsione con lo spirito della disciplina   sul concordato preventivo, che è quello di garantire la continuità aziendale  o comunque l’accrescimento e la conservazione del valore degli asset  dell’impresa.

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