Guida in stato di ebbrezza

ESTINZIONE DEL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E COMPETENZA PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA

A cura della dott.ssa Filomena Agnese Chionna

La questione attiene alla competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria, della sospensione della patente, allorquando vi sia estinzione del reato, all’esito positivo della messa alla prova, istituto introdotto con la l 67/2014.
Nel caso in esame il ricorrente propone ricorso in cassazione avverso la decisione di non doversi procedere per estinzione del reato, all’esito positivo della messa alla prova, nella quale veniva disposta la sospensione della patente di guida.
È noto che l’istituto della messa alla prova, viene annoverato tra le cause di estinzione del reato non pregiudicando l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ove previsto per legge, cosi come delineato dall’art. 168 ter c.p., attinente al caso di specie.
In sede amministrativa il procedimento di accertamento, della relativa sanzione, spiegherà effetti autonomi allorquando, in sede penale, sia esclusa l’esistenza di un reato.
Tale conclusione, si pone in continuità alle pronunce espresse dalla cassazione penale in tema di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Ne consegue che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen., il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa alla competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., a seguito della trasmissione degli atti.

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