Corte di Cassazione,  Sez. VI   penale, sentenza del 06 giugno 2012, n. 21913.      

Presid. Di Virginio, Rel. Ippolito. 

FALSA  TESTIMONIANZA. ART. 384 C.P.

a cura dell’Avv. Nicodemo Damiano

LA    MASSIMA

Non sussiste alcun elemento normativo che impedisca di prendere in considerazione, nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, la situazione di chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall’art. 384, comma secondo cod. pen., condizione che ovviamente non può che qualificarsi come “personale”.  

 

Sintesi del  caso

La questione affrontata dalla Corte riguarda un caso di imputazione per concorso in falsa testimonianza a carico dei difensori di un imputato in un procedimento penale.

Secondo la ricostruzione della vicenda fornita dagli autori della falsa testimonianza, questi  avrebbero agito poiché istigati dagli avvocati difensori del “sig. V.”, a sua volta imputato per reati fiscali e fallimentari, nonché di truffa ai danni dello Stato.  Da ciò scaturiva l’imputazione a carico di detti difensori per concorso continuato nel delitto di falsa testimonianza commesso dai tre dipendenti dell’imprenditore imputato escussi quali testimoni.

Aperto il procedimento per concorso a carico dei difensori, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia, con sentenza del 09/6/2005, assolveva i tre imputati “per non aver commesso il fatto”, dal reato loro ascritto di concorso continuato nel delitto di falsa testimonianza in udienza penale innanzi il Tribunale di Brescia.

Secondo il Tribunale il delitto di falsa testimonianza cui avrebbero concorso gli imputati veniva commesso solo dai tre soggetti i quali risultavano autisti dipendenti dell’imputato nel procedimento per reati fiscali e truffa.

 Il Pubblico Ministero impugnava il provvedimento innanzi la Corte d’appello di Brescia, la quale riformando la sentenza di primo grado dichiarava gli imputati colpevoli dei reati di concorso in falsa testimonianza. 

Presentavano ricorso per Cassazione i tre imputati deducendo diversi motivi, tra i quali violazione dell’art. 384 comma secondo c.p.

 

Quaestio juris

La questione affrontata dai Giudici della Suprema Corte riprende alcuni temi spinosi, tra i quali la chiamata in correità, le cause di non punibilità sancite dall’art. 384 c.p. e le ipotesi di istigazione a commettere un delitto ex art. 111 c.p.

Un nodo fondamentale da sciogliere per i giudici è quello di individuare quale tipo di correlazione esiste tra l’ipotesi di “NON PUNIBILITA’ sancita dall’art. 384 c.p.” e la figura delittuosa di “determinazione al reato di persona non punibile”, ex art. 111 c.p.

L’articolo 111 del codice penale, infatti, fa riferimento a “persona non punibile a ragione di una condizione o qualità personale”, precisando che del reato da questa commesso risponde l’istigatore. All’uopo il dibattito investe la questione relativa a cosa si deve intendere per “persona non punibile per una condizione o qualità personale assunta”?

 

Normativa di riferimento:  art. 111 c.p.; art. 372 c.p.; art.384 c.p. ed art. 129 c.p.p.

Le norme oggetto d’indagine dei giudici della Suprema Corte sono:

Art. 111 cod. pen. “Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile”.

“Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà la pena è aumentata fino alla metà, se si tratta di delitti ove è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a 2 terzi”.

Art. 372 cod pen. “ Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Art. 384 cod. pen. “ Casi di non punibilità – Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363,364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373 374 e 378, NON è Punibile chi ha commesso il fatto per eservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore.

Nei casi previsti dall’art. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è ESCLUSA se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni, informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”.

NOTA ESPLICATIVA

In realtà la Suprema Corte, investita della decisione, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dai tre imputati in concorso, rielabora la situazione dei medesimi ricorrenti e prende in esame le disposizioni dell’art. 384 secondo comma c.p., precisando che nella fattispecie in analisi gli autisti,  rei di falsa testimonianza, erano imputabili per concorso in alcuni dei reati fiscali addebitati al loro titolare, perché avevano trasportato merce violando leggi tributarie, pertanto non potevano essere sentiti in qualità di testimoni a carico dei difensori presunti istigatori del delitto di falsa testimonianza.

 Secondo i giudici della Cassazione la condizione dei tre dipendenti escussi in giudizio quali testimoni non era compatibile con la qualità di testi imparziali: “non essendo ammissibile l’obbligo di deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità personale del dichiarante (art. 198 cpp), con conseguente applicabilità dell’art. 384, comma secondo cod. pen. ” (cfr. sentenza in commento). Da qui scaturiva la prospettata tesi della non possibile configurazione del concorso continuato nel reato di falsa testimonianza perpetrato dai tre testimoni, in quanto non potevano considerarsi testi effettivi.  

 Ad avviso della Cassazione la stessa Corte territoriale di Brescia doveva “autonomamente apprezzare la corretta qualifica” da attribuire ai predetti autisti, discostandosi anche dalle valutazioni prese dal Giudice penale che aveva in precedenza raccolto tali dichiarazioni.

Con tale motivazione i giudici della Suprema Corte ponevano l’accento sulla circostanza della corretta “qualifica” da attribuire ai soggetti escussi durante il procedimento a carico degli imputati originari, con ciò evidenziando la “qualità incompatibile” di tali soggetti che non dovevano essere ritenuti semplici testimoni, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale il quale richiama in tali ipotesi l’esimente di cui all’art. 384 cod. pen. 

Sul punto il giudice della nomofilachia citava una pronuncia a Sezioni unite del 2007 ed altra n. 15208/2010 sul caso Mills.

La questione in esame non è  nuova nelle aule di giustizia, da tempo la stessa giurisprudenza considera la norma sancita dall’art. 384 c.p. quale “scriminante”, specificando che essa è applicabile “quando l’agire in modo conforme alla legge comporterebbe un’accusa contro se stesso, in contrasto con il principio “nemo tenetur se detegere”; e ciò senza che, in senso contrario, rilevi la circostanza che possano delinearsi altre diverse possibilità difensive”; (tra le tante cfr. Cassaz. Penale Sez. VI. 30/9/2003 sent. n°44743).

La causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. postula come condizione essenziale, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, lo stato di necessità, ovvero una situazione di pericolo concreto. Essa è basata sul principio dell’inesigibilità di un comportamento diverso, che possa escludere la colpevolezza, a differenza dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. avente natura oggettiva di esclusione dell’antigiuridicità.

Da ciò scaturisce che bisogna osservare la situazione del soggetto attivo nel suo complesso, anche considerando i risvolti penali futuri derivanti dalla sua condotta pregressa, quale potenziale complice del reato per il quale è chiamato a testimoniare.

In tema di falsa testimonianza è certamente applicabile la “esimente” di cui all’art. 384 comma secondo, cod. pen. al soggetto che assunto  come testimone nel processo, perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, risulti successivamente sottoposto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso la falsa testimonianza. Infatti il tenore e la ratio del secondo comma dell’art. 384 c.p. “impongono di ritenere, tenuto conto anche del principio di cui all’art. 3 Cost., che l’esimente sia applicabile indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di imputato o indagato”.

Il punto cruciale della sentenza in analisi riguarda poi la correlazione esistente tra la figura del concorso continuato dei presunti “istigatori” e la condizione personale dei soggetti (testi) imputati della falsa testimonianza, poiché, secondo il ragionamento della Corte, essendo non qualificabile la posizione personale dei tre autisti quali “testimoni effettivi” nel processo penale, a cagione della loro qualità di indagati nel reato principale di frode fiscale per i quali venivano chiamati a testimoniare, tale accertamento conduce alla caducazione del reato in concorso a carico dei soggetti istigatori delle false dichiarazioni testimoniali. 

Non a caso i giudici della VI sezione penale esprimono nella motivazione della sentenza la massima, secondo cui :

  “Non sussiste alcun elemento normativo che impedisca di prendere in considerazione, nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, la situazione di chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall’art. 384, comma secondo cod. pen., condizione che ovviamente non può che qualificarsi come “personale”.

Con tale osservazione la corte pone l’accento sul fatto che in ogni caso, quindi anche nell’ipotesti di concorso,  bisogna accertare la condizione personale del soggetto assunto come testimone, per poi verificare in concreto se sussistano le ragioni giustificatrici previste dall’art. 384 cpv del codice penale, il quale è comunque una esimente.

La stessa conclusione della sentenza porta ad uno spunto di riflessione, in quanto se non è configurabile l’ipotesi di concorso nel reato di falsa testimonianza a ragione della condizione personale dei testi escussi, nondimeno va accertata dal giudice penale la eventuale responsabilità dei determinatori alla condotta illecita per aver ingenerato nei testi il proposito criminale delle false dichiarazioni nel processo,  secondo quanto previsto e punito dall’art. 111 c.p.

 

DOTTRINA

Secondo la dottrina maggioritaria, da una lettura costituzionalmente orientata,  il tenore e la stessa ratio dell’art. 384 cod. pen., unitamente ai rilievi sistematici di cui agli articoli 63 e 198 comma 2° cod. pen., impongono di applicare l’esimente  “indipendentemente dalla formale assunzione della qualità d’imputato o di indagato”, poiché ciò che rileva a tal fine è l’esistenza di una situazione considerata dall’ordinamento “incompatibile” con la qualità di testimone e ciò a prescindere dalla formale qualificazione processuale.

La soluzione sembra appropriata e ragionevole, tenuto conto del fatto che diversamente operando si arriverebbe all’assurda conclusione di discriminare i soggetti chiamati a deporre quali testimoni nei processi, secondo gli sviluppi ulteriori delle indagini, difatti nessuno cercherebbe di autoaccusarsi innanzi una giudice.

Molti esponenti recenti sono concordi nel ritenere che non vi è alcun dubbio che la causa di non punibilità in esame ricorre anche nell’ipotesi in cui il testimone abbia reso una falsa dichiarazione testimoniale al fine di sottrarsi al pericolo grave di essere egli stesso incriminato per alcuni reati oggetto del giudizio principale. 

 

Sentenze e precedenti conformi;  giurisprudenza.

In un caso analogo  la stessa Corte di Cassazione, VI sezione penale, ebbe ad affermare la “non punibilità” ai sensi dell’art. 384,  cpv  c.p. di una donna imputata per falsa testimonianza in un procedimento penale a carico del proprio datore di lavoro dove svolgeva mansioni di impiegata di segreteria, poiché accusata successivamente di concorso nel reato di falso perpetrato dal suo titolare.

Sul punto la Corte di legittimità precisava che: “in caso di falsa testimonianza, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, è applicabile l’esimente di cui all’art. 384, comma 2° c.p., al soggetto che, assunto legittimamente   come testimone perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, risulti successivamente sotto posto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso falsa testimonianza”.

Nel caso di specie la ricorrente, dopo essere stata sentita come teste nell’udienza preliminare, veniva a sua volta imputata di concorso nel medesimo delitto di falsità insieme agli altri indagati, tra cui il suo titolare; ( rif. Cassaz. Pen. Sez. VI sent. del 07/5/1998 n. 8851).

Nelle motivazioni i giudici della corte precisavano che la donna accusata di falsa testimonianza andava dichiarata “non punibile” a norma dell’art. 384, comma 2° c.p., essendo stato il delitto di false dichiarazioni commesso da chi per legge, (ex art. 197 lett. A del c.p.p.) non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, “trattandosi di persona coimputata”.    

La Corte ebbe modo di osservare che lo stesso articolo 384 c.p., con il rinvio alla “legge” ovvero ai presupposti sostanziali stabiliti dalle norme penali, fa riferimento all’esistenza in sé di una situazione considerata “incompatibile” dall’ordinamento con l’ufficio di testimone, a prescindere da ogni qualificazione formale.  Nella fattispecie esaminata dai giudici l’imputata veniva chiamata a deporre su fatti “in ordine ai quali versava in una oggettiva condizione di incriminabilità, come poi si verificò realmente”.

La stessa giurisprudenza degli anni passati era orientata ad annoverare l’art. 384 c.p. tra le cause tassative di non punibilità, ribadendo con forza la natura di esimente di tale norma: 

“ emerge un dato chiaro, ovvero che l’esimente di cui all’art.  384 cpv. c.p., è certamente applicabile al soggetto che, assunto come teste in un procedimento penale, perché al momento non vi erano indizi di reità a suo carico, risulti successivamente indiziato o coimputato nel procedimento principale nel quale viene chiamato a deporre. Sarebbe infatti contrario alla legge richiedergli di indicare la sua potenziale qualità di imputato per usufruire delle condizioni previste dall’esimente in questione” .  (Cassaz.  29/10/1985).

In un’analoga fattispecie, anche la Cassazione Civile, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità civile di un Notaio il quale aveva tenuto un comportamento omissivo, rifiutandosi di rendere dichiarazioni a sé dannose, ribadiva il concetto fondamentale “nemo tenetur se detegere” ciò secondo il principio richiamato anche dalla giurisprudenza penale. 

Il tenore e la stessa ratio dell’art. 384 c. p. inducono ad una riflessione sulla connessione che potrebbe esistere tra tale causa di non punibilità e la previsione codicistica di cui all’art. 111 cod. pen., il quale sanziona in maniera severa la condotta del soggetto che determina a commettere reato una persona non imputabile ovvero non punibile.

Il legislatore del 1930 sanziona il determinatore, istigatore il quale risponde del reato commesso dalla persona non imputabile o non punibile, aggiungendo un “aumento di pena”.

Ciò significa evidentemente che tale comportamento è visto dall’ordinamento quale indicatore di un grave  disvalore sociale, difatti l’aver determinato un altrui soggetto a compiere un delitto è già di per sé riprovevole, ma istigare una persona non punibile risulta più allarmante.

Nella sentenza in commento la stessa Corte rimarca questi assunti,

 osservando che  un tale atteggiamento  desta particolare attenzione dal

 punto di vista sanzionatorio, in quanto :

“È ben evidente il particolare disvalore che il legislatore, nella disciplina del concorso di persone nel reato, ha inteso assegnare alla condotta del determinatore, al punto da avvertire la necessità di specificare, ad evitare ogni dubbio, che del reato commesso dalla persona determinata, autore del fatto tipico, non punibile a cagione di condizioni o qualità personali, non soltanto risponde il determinatore, ma “la pena è aumentata”.

Rievocando un consolidato principio la Corte precisa che ai fini dell’integrazione della condotta di determinazione “non sono sufficienti le mere richieste o sollecitazioni rivolte all’indirizzo del soggetto che successivamente consumerà il reato, occorrendo una vera e propria azione di convincimento al delitto da parte del soggetto determinatore in direzione del soggetto determinato ciò di apprezzabile intensità”; (sul punto è conforme Cassazione Pen. 05/11/69).

Per quanto concerne la residuale ipotesi del Concorso nel reato di favoreggiamento, si segnala una pronuncia della Cassazione del 2003, ove veniva affrontato il caso di un soggetto indagato per favoreggiamento (artt. 111, 378, 384 c.p.) perché aveva determinato la di lui moglie e la cognata a dichiarare falsamente alla polizia giudiziaria che il tentativo di suicidio posto in essere dalla prima era scaturito da una lite tra sorelle anziché dai continui maltrattamenti praticati dallo stesso marito in danno della moglie.

Il delitto di favoreggiamento era contestato all’indagato in forza della norma estensiva di cui all’art. 111 c.p., secondo la quale chi ha determinato a commettere un reato una persona non punibile risponde del reato da questa commesso. Nella fattispecie il soggetto doveva rispondere del favoreggiamento commesso “per mezzo delle sorelle” direttamente non punibili ex art. 384 cod. pen. Per aver agito nella necessità di salvare il marito e cognato da una grave situazione di nocumento nella libertà e nell’onore.

La Cassazione sottolineava il fatto che “nel caso specifico la causa di giustificazione speciale che vale per le autrici immediate a maggior ragione vale per l’autore mediato. Infatti il soggetto favorito dalle false dichiarazioni rese dalle due sorelle alla Polizia giudiziaria era proprio il “sig. B”, il quale era perciò chiamato a rispondere di aver favorito se stesso, attraverso la condotta indotta nelle due donne.  Ma come la giurisprudenza ha da tempo chiarito, l’auto-favoreggiamento personale non è punibile, in forza del principio generale   SECONDO CUI “NEMO TENETUR SSE DETEGERE”, che trova espressione proprio NELLA NORMA DELL’ART. 384 C.P.” (sul punto Cassaz. Penale Sez. III sentenza del 26/03/2003 n. 23916)

 

Bibliografia: 

Carlo Fiore, Stefano Fiore; Diritto Penale, terza ediz. UTET giuridica;

Francesco Caringella, Michele De Palma, Sara Farini, Alessandro Trinci; Manuale di Diritto penale, DIKE editrice, sec. Edizione;

Contento, Corso di Diritto Penale, Editori Laterza.   

 

  Testo della Sentenza

 

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 6 giugno 2012, n. 21913 – Pres. Di Virginio – Rel. Ippolito

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza pronunciata in data 9 giugno 2005, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Brescia, assolse B. M., S. L. e R. M., “per non avere commesso il fatto”, dal reato di concorso continuato nel delitto di falsa testimonianza commesso da G. C., T. G., R.T. in udienza penale dinanzi al Tribunale di Brescia nel procedimento nei confronti di E. V. e M. R., imputati di reati fiscali, reati fallimentari, truffa in danno dello Stato, associazione per delinquere ed altro. 

Secondo la contestazione, G. C., G. T., R. T., autisti dipendenti dal V., avevano reso dichiarazioni false, favorevoli al datore di lavoro, su istigazione del B. e del \Loiacono\, avvocati difensori del medesimo V..

Aperto procedimento penale nei confronti dei predetti autisti per falsa testimonianza, essi resero al Pubblico Ministero numerose e varie dichiarazioni, sino alla ritrattazione finale.

Nella sentenza, dopo un’analitica esposizione delle numerose e contrastanti dichiarazioni di C. e dei due T., si concludeva rimarcando “la stucchevole girandola delle versioni sempre diverse l’una dall’altra”, rese dai predetti autisti, che avevano “dato vita, nel complesso, ad un crogiuolo talmente infido da rendere improduttivo e sterile per le esigenze del processo – e più in generale del diritto – ogni sforzo diretto a setacciare e distinguere all’interno di esso gli elementi genuini da quelli contaminati”. Per mancanza di coerenza e di logicità intrinseca delle chiamate in correità, C. e G. T. venivano qualificati “persone radicalmente non credibili, e ciò a prescindere dai contenuti dei loro racconti”, con l’aggiunta che l’atteggiamento processuale degli stessi risultava “pesantemente inquinato da logiche economiche e remunerative”, per essere emerso che avevano tentato di “vendere il loro silenzio”, nel procedimento a carico del loro datore di lavoro, in stato di detenzione, al prezzo di “10 o 20 mila Euro ciascuno”, richiesto ai familiari del V..

2.La Corte d’appello di Brescia, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e – nella ritenuta equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti contestate e con la diminuente del rito abbreviato – ha condannando B. e L. alla pena di due anni e sei mesi di reclusione (interamente condonata), nonché alla pena accessoria dell’interdizione dalla professione di avvocato per un anno, e \Merlin\ a quella due anni di reclusione (condonata nella misura di un mese e un giorno).

3. Ricorrono per cassazione i tre imputati, tramite i rispettivi difensori, i quali deducono motivi in larga parte comuni, anche se diversamente formulati, che si possono così sintetizzare:

 

a) nullità della sentenza per violazione degli artt. 545 e 546, commi 1 e 3, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 606.1, lett. c) c.p.p. per mancanza o, comunque, per incompletezza degli elementi essenziali del dispositivo, con incertezza sul termine di impugnazione;

b) violazione dell’art. 384, comma secondo, c.p. con riferimento all’art. 606.1, lett. b) c.p.p. per mancata rilevazione del difetto di tipicità del contestato reato di falsa testimonianza, in quanto commesso da soggetti (C. e i due T.) che non avrebbero potuto essere obbligati a deporre o comunque a rispondere nel processo in cui fu commesso il reato di falsa testimonianza, giacché gli stessi erano concorrenti nei reati fiscali contestati al V.;

c) violazione dell’art. 384, comma primo, c.p. per mancata applicazione (anche nei confronti degli odierni imputati, concorrenti nel reato) della causa di non punibilità prevista in favore di chi abbia commesso il reato di cui all’art. 372 c.p. per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo da un grande nocumento nella libertà o nell’onore;

d) violazione dell’art. 372 c.p. e dell’art. 192.3 c.p.p. e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 606.1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla valutazione dalle dichiarazioni rese da C. G., G. T. e E. V., M. N. e C. B.;

e) violazione dell’art. 372 c.p. ed dell’art. 192.3 c.p.p. e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 606.1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla valutazione delle predette dichiarazioni e dei riscontri esterni, anche sotto l’aspetto della mancata presa in considerazione degli argomenti difensivi esposti nelle memorie depositate in primo e secondo grado.

Considerato in diritto

1. Non sussiste la dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 545 e 546, commi 1 e 3, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 606.1, lett. c) c.p.p., pur corrispondendo a verità quanto denunciato da taluni ricorrenti, con riferimento alla mancata lettura del dispositivo della sentenza.

Come hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l’impugnazione. (Cass. Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Rv. 246269, Marcarino).

2. Meritano invece accoglimento, nei limiti di seguito specificati, le censure sostanziali dedotte dai ricorrenti per erronea applicazione di norme penali e violazione dell’obbligo rafforzato di motivazione della sentenza d’appello che, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, riformi la decisione assolutoria del giudice di primo grado.

3. È consolidata giurisprudenza di questa Corte che la sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, a pena di vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. Sez. 6, n. 6221/2006, Rv. 233083, Aglieri; Sez. U, n. 45276/2003, Andreotti).

A tale consolidato orientamento di legittimità, occorre aggiungere la considerazione che il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo “se l’imputato risulta colpevole […] al di là di ogni ragionevole dubbio”, (art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 5 della l. 20 febbraio 2006, n. 46), implica che, in mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta nel processo d’appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, debba essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l’errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella d’appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull’affermazione di colpevolezza.

Come è stato efficacemente affermato, non basta più “per la riforma caducatrice di un’assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza” (Cass. sez. 6, n. 40159//2011, rv. 251066, Galante; sez. 6, n. 40513/2011, Coruzzi, n.m.; Sez. 6, n. 4996/2012, rv. 251782, Abbate).

3.1. Orbene, la sentenza impugnata è venuta meno a tale obbligo di motivazione rafforzata, tanto più in presenza di memorie di parte che aggiungevano ulteriori argomentazioni, in senso assolutorio, rispetto a quelle emergenti dalla motivazione della sentenza di primo grado.

In particolare, i giudici d’appello hanno troppo sbrigativamente superato la valutazione d’inattendibilità dei dichiaranti C. e G. T., ritenuti dal Tribunale “persone radicalmente non credibili, e ciò a prescindere dai contenuti dei loro racconti”.

I giudici d’appello non hanno fornito una convincente motivazione né in ordine alla credibilità dei suddetti dichiaranti, di cui risulta evidenziato l’interesse economico a “vendere” il loro silenzio (ciò che implica la disponibilità di rendere dichiarazioni non veritiere ed interessate, una volta mutato il contesto di riferimento) né in ordine all’autonomia e genuinità delle dichiarazioni, la cui trascrizione contenuta negli atti difensivi palesa singolarissime identità di espressioni e riferimenti erronee a soggetti, che evidenziano un testo concertato tra i dichiaranti, e da essi meccanicamente recitato senza neppure l’accortezza di modificare le rispettive diverse identità soggettive.

4. I rilievi che precedono sono già sufficienti a imporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Questa, peraltro, ha omesso di affrontare una serie di problemi giuridici, il cui preventivo esame appariva doveroso prima di affermare la penale responsabilità degli imputati.

Dalle lettura degli stessi capi d’imputazione emerge che gli autisti G. G., G. T. e T. R. – i quali, in violazione dell’art. 372 cod. pen., avevano affermato d’aver trasportato, per conto delle imprese del V., carichi di vergella di alluminio, essendo ben consapevoli di avere in realtà effettuato carichi di trasporti di pani o billette di alluminio, materiale che, a differenza della vergella, è esenta da IVA – erano imputabili, o quanto meno indiziabili, per concorso in taluni dei reati fiscali addebitati al V. e, pertanto, non dovevano e non potevano essere sentiti in qualità di testimoni, non essendo ammissibile l’obbligo di deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità personale del dichiarante (art. 198.2, cod. proc. pen.), con conseguente applicabilità dell’art. 384, comma secondo, cod. pen..

 

Il giudice d’appello non poteva e non doveva sentirsi vincolato dalle scelte operate dal pubblico ministero e dai giudici nel procedimento penale nei confronti di E. V., nel cui ambito erano stati sentiti gli autisti in qualità di testi, competendo alla Corte bresciana, che ha affermato la penale responsabilità degli odierni imputati, l’obbligo di autonomamente apprezzare la corretta qualifica da attribuirsi ai predetti autisti, eventualmente discostandosi anche dalle valutazioni e dalle conclusioni a suo tempo effettuate dal giudice del procedimento in cui tali dichiarazioni furono rese (v., tra le più recenti, Cass. Sez. unite, n. 7208/2007, Genovese, e n. 15208/2010, Mills).

4.1. Da tali rilievi i ricorrenti, sull’assunto che l’art. 384, comma secondo, cod. pen. configurerebbe un’ipotesi in cui ricorre difetto di tipicità del fatto-reato, fanno derivare la necessaria assoluzione degli odierni imputati, concorrenti in un fatto che non integra il reato proprio di cui all’art. 372 cod. pen..

Per la verità nei ricorsi si denuncia anche l’erronea applicazione dell’art. 384, comma primo, cod. pen., ma tale deduzione appare del tutto inconferente, giacché nel caso in esame non ricorre l’ipotesi di persona, legittimamente assunta come teste, che ha commesso il delitto di cui all’art. 372 c.p. “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”, bensì quella di “chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio […] ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere” (art. 384, comma secondo, cod. pen.).

Osserva il Collegio che, per affrontare quest’ultimo problema, è indispensabile esaminare se la condotta addebitata agli odierni imputati integri o meno la previsione di cui all’art. 111, comma primo, cod. pen., il quale prevede che “chi ha determinato a commettere un reato una persona […] non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso”, previsione che, prima di costituire anche un’aggravante, configura un’ipotesi particolare di punibilità del concorrente determinatore, pur in presenza di specifiche ipotesi di non punibilità dell’autore del reato.

 

Invero, al di là delle ricostruzione dommatiche delle fattispecie disciplinate dall’art. 384, comma secondo, cod. pen., l’interprete-giudice deve innanzitutto considerare che il legislatore nel predetto articolo ha espressamente previsto determinati “casi di non punibilità” e che la disciplina del concorso di persone nel reato, all’art. 111 cod. pen., accanto all’ipotesi della persona non imputabile, prende in esame anche quello della persona “non punibile a cagione di una di una condizione o qualità personale”.

 

Orbene, non sussiste alcun elemento normativo che impedisca di prendere in considerazione, nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, la situazione di chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall’art. 384, comma secondo, cod. pen., condizione che ovviamente non può che qualificarsi come “personale”.

 

È ben evidente il particolare disvalore che il legislatore, nella disciplina del concorso di persone nel reato, ha inteso assegnare alla condotta del determinatore, al punto da avvertire la necessità di specificare, ad evitare ogni dubbio, che del reato commesso dalla persona determinata, autore del fatto tipico, non punibile a cagione di condizioni o qualità personali, non soltanto risponde il determinatore, ma “la pena è aumentata”.

4.2. L’esame di tale questione implica, però, un preventivo accertamento di fatto di competenza del giudice del merito, giacché, mentre il capo d’imputazione contesta agli imputati B. e L., oltre al ruolo di istigatori, anche quello di “diretti e consapevoli determinatoti della condotta criminosa consumata in udienza” dai tre autisti, nella sentenza della Corte bresciana manca uno specifico esame del ruolo di determinazione degli imputati, per la cui integrazione non è sufficiente una semplice richiesta, sollecitazione o istigazione verso colui che del fatto-reato tipico, occorrendo invece che la condotta dell’agente determinatore abbia fatto insorgere nel determinato un’intenzione criminosa prima inesistente (cfr. Cass. Sez. 4, n. 38107/2010, Rv. 248406; Sez. 3, n. 1516/1969, Rv. 113164).

 

5. In conclusione, ritenuto assorbito ogni altro motivo, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.

 

 

Commento a cura di:

            Avv.  Nicola Nicodemo Damiano

Di admin

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