GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL MOBBING:

a cura della Dott.ssa Laura Ori

Con la recentissima pronuncia del 22 marzo 2013, emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila, Sez. Lavoro, vengono tratteggiati i caratteri essenziali del c.d. “mobbing”.

La Corte di Appello ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente della p.a con il quale veniva richiesto il risarcimento dei danni da mobbing causati da una serie di comportamenti vessatori ritenuti perpetrati nei suoi confronti dall’amministrazione. In particolare, lamentava le seguenti condotte: 1) dequalificazione professionale rispetto al profilo posseduto; 2) trasferimenti illegittimi; 3) imposizione di enormi carichi di lavoro; 4) omportamenti persecutori e discriminatori. L’appellante riteneva che “i comportamenti datoriali sarebbero stati, per sistematicità e vessatorietà, finalizzati al suo danneggiamento professionale, psicologico e sociale, in quanto espressione di un disegno datoriale caratterizzato da intenti ritorsivi e intimidatori, tali da integrare gli estremi del c.d. Mobbing, fonte di danni alla salute del lavoratore”.

Rigettando il ricorso il Giudice dell’Appello ha definito il mobbing come il fenomeno che descrive  “una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente, in costante progresso in cui una o più persone vengono  fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell’umore che possono portare anche ad invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione”.

Dunque, la Corte ritiene che al fenomeno mobbing appartengano alcune caratteristiche precise. In primo luogo deve trattarsi di un insieme di atti posti, in essere da più persone, prolungati nel tempo che abbiano un quantum minimo oggettivo di nocività e in cui è riconoscibile il dolo specifico quale elemento soggettivo della fattispecie, contraddistinto dalla volontà di nuocere o infastidire il lavoratore preso di mira. Si tratta di atti che, presi singolarmente, sono legittimi ed inoffensivi ma che in un sistema più ampio assumono il carattere della vessatorietà.

La Corte individua i seguenti elementi: l‘aggressione e la vessazione psicologica della vittima; la potenzialità lesiva della condotta; la durata nel tempo dei comportamenti vessatori; la ripetizione e/o reiterazione delle azioni ostili che le rende sistematiche; la progressione della persecuzione psicologica; il dolo specifico.

Nel rigettare il ricorso la Corte non muove assolutamente dal fatto che il contratto di lavoro è stipulato con una pubblica amministrazione, ritenendo il mobbing applicabile anche in questo tipo di rapporti, grazie ai principi sanciti nell’Art. 97 Cost. (buon andamento ed imparzialità della p.a., concetti in netto contrasto con il fenomeno del mobbing); ritiene invece che il ricorrente non abbia dato prova (la prova incombe, infatti, sul ricorrente) dell’uso abnorme del potere datoriale: la sottoposizione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro rappresenta una caratteristica imprescindibile del lavoro subordinato; per aversi mobbing è necessario dare prova di un uso spregiudicato dello stesso. Circostanza non provata nel caso di specie.

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