GUIDA ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
a cura dell’Avv. Raffaella Colosetti
(In collaborazione con AGAS – Associazione Genovese Amministratori di Sostegno)
INDICE
- Presentazione
- Beneficiario
- Presupposti per l’apertura dell’amministrazione di sostegno
- Chi può fare l’AdS
- In particolare sulla persona stabilmente convivente
- Chi scegli l’AdS
- Il procedimento in breve
- Requisiti della domanda
- Udienza di comparizione e audizione del beneficiario
- Provvedimento di nomina dell’AdS
- Compiti dell’AdS = cosa può fare
- Diritti personalissimi
- Provvedimenti urgenti
- Compenso dell’AdS
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1. PRESENTAZIONE.
La Legge 9 gennaio 2004, n° 6 ha introdotto una nuova figura di ausilio per persone che si trovano in stato di vulnerabilità – misura ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione – la quale ha finalità di proteggere le persone che mancano totalmente o parzialmente di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, valorizzando la loro residua capacità.
Questa misura prende quindi in esame i problemi ed i bisogni della persona non considerandoli come handicaps, verso i quali erigere muri difensivi, ma come aspetti del vivere quotidiano.
Coerentemente con il dettato dell’art. 3 della Costituzione, in base al quale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, la nuova legge pone pertanto al centro la persona nella sua interezza, non solo nei suoi bisogni, ma anche con i suoi desideri, interessi ed aspirazioni.
Cosiderato il rispetto della dignità che caratterizza il nuovo istituto, le Supreme Magistrature non escludono il ricorso all’amministrazione di sostegno neppure in presenza si situazioni così gravi da giustificare l’interdizione, ogni volta in cui l’amministrazione di sostegno risulti, nella situazione concreta, più conveniente per il destinatario.
2. BENEFICIARIO.
La Legge definisce “beneficiario” la persona maggiorenne (o minorenne non emacipata nell’ultimo anno della minore età) in favore della quale può essere nominato un AdS.
Il beneficiario è sia la persona efficiente dal punto di vista fisico ma non in grado di provvedere alle proprie esigenza quotidiane per problemi psichici o degenerazioni legate all’invecchiamento sia la persona efficiente dal punto di vista mentale ma non in grado di provvedere alle proprie esigenze quotidiane per malattie fisiche.
3. PRESUPPOSTI PER L’APERTURA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.
L’Amministrazione di sostegno si rende necessaria nei casi in cui la persona si trovi nell’impossibilità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, in modo temporaneo o permanente, in misura totale o parziale, ed abbisogna di aiuto per la propria cura e per la gestione del proprio patrimonio.
Questa figura di protezione viene tuttavia utilizzata anche per fronteggiare “situazioni di difficoltà” che possono presupporre l’accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, qualora vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e qualora non soccorra già un’idonea rete familiare, ma può essere anche utilizzata per fronteggiare quelli che possono essere definiti come “disagi sociali”, quali tossicodipendenze, emarginazione sociale, nuove forme di povertà, ecc. ovvero disagi che colpiscono l’identità sotto il profilo affettivo, sociale e lavorativo.
4. CHI PUO’ FARE L’AdS.
Può essere nominato AdS :
1) Soggetto designato dallo stesso interessato in previsione della propria futura incapacità;
2) Coniuge non legalmente separato;
3) Persona stabilmente convivente;
4) Padre/ madre;
5) Figlio/ fratello/ sorella;
6) Parente entro il quarto grado;
7) Soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Può essere nominato AdS qualunque persona idonea, preferibilmente un familiare, che agisce in costante rapporto con il beneficiario.
Sono esclusi gli operatori dei servizi pubblici e privati che hanno in cura o in carico la persona.
L’indicazione delle persone che possono svolgere funzioni di AdS, contenuta nell’art. 408 c.c., non riveste tuttavia un ordine gerarchico preferenziale né un carattere esclusivo, ben potendo il Giudice Tutelare, ove ricorrano gravi motivi, scegliere anche una persona diversa da quelle indicate.
In particolare, qualora la gestione dell’amministrazione non si riduca al compimento di atti di ordinaria amministrazione (riscossione pensione, pagamenti d’uso), ma comporti il compimento di attività maggiori anche per la consistenza del patrimonio, il Giudice Tutelare tende a preferire la nomina di un professionista, quale un avvocato o un commercialista, in grado di adeguatamente seguire anche gli aspetti patrimoniali della procedura.
5. IN PARTICOLARE SULLA PERSONA STABILMENTE CONVIVENTE.
Merita un approfondimento la posizione del “convivente” in quanto, nella scelta dell’AdS, il Giudice deve preferire, tra gli altri, “la persona stabilmente convivente”.
La riforma del 2004, infatti, ha inteso valorizzare, accanto ai vincoli di parentela, anche quelli di affetto e solidarietà derivanti dalla convivenza. Tanto è vero che al convivente è stata espressamente riconosciuta la legittimazione ad agire per presentare istanza di apertura di procedura per amministrazione di sostegno, ma anche per presentare istanza di interdizione o inabilitazione.
E’ indubbio che il testo della Legge si riferisca in primis alla convivenza more uxorio poiché, ai fini solidaristici propri dell’amministrazione di sostegno, vengono in rilievo, innanzi tutto situazioni connotate dalla c.d. affectio maritalis, concretantisi indifferentemente in convivenze eterossessuali, ovvero omosessuali.
Tuttavia, la stabile convivenza potrà configurarsi anche tra due persone legate tra loro da semplice amicizia, ovvero da un rapporto di parentela più ampio di quello cui si riferisce la norma, ma anche di affinità.
Restano invece escluse le forme di mera coabitazione, ovvero quelle situazioni in cui la convivenza non trovi causa in un rapporto affettivo e/o solidaristico, bensì sia legata a mere ragioni di opportunità (es.: coinquilini, rapporto di locazione, sublocazione o sub comodato di un appartamento).
6. CHI SCEGLIE L’AdS.
L’AdS è scelto dal Giutdice Tutelare il quale, nel far ciò, tiene esclusivamente conto della cura e degli interessi della persona. Il suo nominativo può essere segnalato dallo stesso interessato o dalle persone che presentano il ricorso.
Quella del Giudice Tutelare è una competenza inderogabile.
7. IL PROCEDIMENTO IN BREVE.
Come già detto, l’AdS è nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui la persona interessata ha la residenza su domanda – che ha la forma del ricorso – di:
1) Persona beneficiaria;
2) Persona stabilmente convivente con la persona beneficiaria;
3) Parente entro il quarto grado;
4) Affine entro il secondo grado;
5) Tutore/ curatore;
6) Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona beneficiaria, poiché a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno;
7) P.M. su sollecitazione di terzi.
La domanda può essere presentata direttamente al Giudice Tutelare presso il Tribunale oppure tramite i Servizi Sociali.
8. REQUISITI DELLA DOMANDA.
La DOMANDA ( il RICORSO) deve indicare: 1) il Giudice al quale si richiede il provvedimento; 2) le generalità del richiedente; 3) le generalità del beneficiario con indicazione della residenza e/o dell’attuale dimora; 4) le ragioni per cui si richiede la nomina dell’AdS; 5) il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario; 5) l’eventuale indicazione della persona destinata a svolgere la funzione di AdS.
Nel caso in cui il ricorso non contenga quest’ultima indicazione, la scelta sarà operata dal Giudice anche al di fuori della cerchia parentale, con possibilità di verificare, anche in seguito, il grado di collaborazione tra l’AdS designato e il beneficiario.
Si ricorda che, in ogni caso, il Giudice può scegliere anche una persona diversa da quelle indicate.
Il ricorso può inoltre contenere alcuni dati, che è opportuno siano indicati, al fine di semplificare il procedimento → come certificazioni mediche recenti già in possesso della persona, documentazione attestante la situazione patrimoniale della persona beneficiaria, specificazione degli atti per il compimento dei quali si richiede l’amministrazione di sostegno, eventuale indicazione degli atti urgenti per il compimento dei quali sia necessario procedere alla nomina di un AdS provvisorio.
Il Giudice Tutelare che ha ricevuto il ricorso, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda : 1) fissa l’udienza di comparizione delle parti, incluso il P.M. e il beneficiario e comunica gli atti al Pubblico Ministero; 2) dispone che il ricorso sia notificato, a cura del ricorrente, al beneficiario e alle persone indicate dal Giudice Tutelare come da sentire quali fonti di informazione; 3) dispone la convocazione delle persona beneficiaria per provvedere all’audizione.
9. UDIENZA DI COMPARIZIONE E AUDIZIONE DEL BENEFICIARIO.
All’udienza fissata dal Giudice Tutelare per la comparizione delle parti, il Giudice procede all’audizione dei parenti e affini del beneficiario, i quali non sono sentiti in qualità di testi e/o parti, bensì come informatori, che possono contribuire a delineare le modalità della misura di protezione. I “parenti” non assumono pertanto la veste di parti in senso tecnico-giuridico, svolgendo mere funzioni consultive.
Per contro, l’opinione del beneficiario è imprescindibile ai fini dell’applicazione della misura. Non costituisce tuttavia condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Da ciò si evince che il rifiuto non preclude l’istituzione della protezione giuridica.
10. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELL’AdS.
La flessibilità e la duttilità dell’amministrazione di sostegno, consentono al Giudice di graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole.
Nel provvedimento di nomina vengono stabiliti:
1) gli atti che il beneficiario può compiere da solo. In genere l’amministrato conserva la capacità di compiere gli atti che siano necessari per il soddisfacimento delle esigenze della propria vita quotidiana, i c.d. “atti minimi”. Si tratta di atti che il beneficiario può compiere personalmente, come provvedere alla propria alimentazione, alla propria igiene personale, all’assunzione di farmaci prescritti, ecc.;
2) gli atti che il beneficiario può compiere insieme con l’AdS. In questo caso si realizza la c.d. “amministrazione di assistenza”. Può trattarsi della riscossione della pensione, del pagamento del canone di locazione o della retta di una Struttura Sanitaria, del retribuire un assistente familiare, ecc.;
3) gli atti che l’AdS può compiere in rappresentanza del beneficiario. In questo caso si realizza la c.d. “amministrazione di rappresentanza”. Si tratta ad esempio della vendita di un appartamento, della gestione di un’azienda, della gestione dei propri rispami, ecc.;
4) i limiti di spesa che l’AdS può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui l’amministrato ha la disponibilità, quando necessario;
5) la periodicità (di regola annuale) con la quale l’AdS dovrà riferire al Giudice Tutelare circa l’attività svolta, le condizioni di vita del beneficiario, e il rendiconto economico (entrate/uscite, previsione di spese straordinarie, ecc.);
6) la durata dell’incarico che può essere a tempo determinato ovvero indeterminato.
In punto “durata dell’incarico”, si noti che, in genere, qualora l’AdS sia un familiare, non ci sono limiti di durata. Per contro, qualora l’AdS, sia un non familiare, la durata dell’incarico può essere precisata nel decreto di nomina e, comunque, non c’è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni.
11. COMPITI DELL’AdS = cosa può fare l’AdS.
L’AdS può compiere tutti gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare:
1) la cura della persona negli atti della vita quotidiana e della vita di relazione avuto riguardo alle relazioni personali ed eventualmente predisponendo percorsi di socializzazione o di risocializzazione;
2) la gestione del suo patrimonio: prestare assistenza alla persona beneficiaria nel compimento di alcuni atti (riscossione pensione, pagamento bollette e tributi, spese di amministrazione della casa, ecc.); compiere determinati atti in rappresentanza/sostituzione del beneficiario;
3) deve comunque rispettare i limiti di spesa indicati nel decreto di nomina;
4) deve riferire periodicamente al Giudice Tutelare sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. In taluni casi, l’AdS può essere esonerato dalla presentazione del rendiconto come, ad esempio, quando il patrimonio del beneficiario sia particolarmente esiguo;
5) redige l’inventario dei beni del beneficiario.
12. “DIRITTI PERSONALISSIMI”.
L’ambito dei diritti c.d.”personalissimi” è argomento talmente delicato da meritare, senza dubbio, un separato approfondimento e una trattazione concreta “caso per caso”.
In questa sede, che aspira semplicemente ad essere una introduzione all’amministrazione di sostegno, si osservi che, in linea di massima, l’AdS non può compiere per il beneficiario i c.d. atti personalissimi, come redigere testamento, sposarsi, separarsi o divorziare, riconoscere un figlio naturale e non può prestare il consenso per trattamento medico terapeutico o chirurgico in dissenso con il beneficiario.
In considerazione, tuttavia, della flessibilità che caratterizza il nuovo istituto ed altresì considerati i compiti di natura qualitativa dell’AdS, inerenti a situazioni di natura esistenziale, si sta registrando una recente apertura giurisprudenziale alla cui base è posto il principio per cui, nella cura della persona l’AdS deve agire per il diretto beneficio dell’incapace. L’AdS non manifesta quindi una volontà per il beneficiario, bensì una “volontà con il beneficiario”. Nella cura della persona cioè, l’AdS deve agire per il diretto beneficio dell’incapace e, pertanto, consenso o dissenso devono rappresentare la presunta volontà del soggetto.
Considerato inoltre che i divieti previsti in generale per l’interdetto non valgono per la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, si segnala una recente attenzione alla possibilità di prestare il consenso o il dissenso a trattamenti medici, di sposarsi, fare testamento, riconoscere il figlio naturale, fatti salvi poi i rimedi previsti dall’ordinamento per ognuna di queste situazioni. Il tutto ovviamente avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e sempre nel rispetto della volontà del beneficiario.
Sulla base del vincolo fiduciario che lo lega al beneficiario, l’AdS deve conoscere e comprendere i bisogni, le aspirazioni e le esigenze del beneficiario e deve tenerne conto evitando, conseguentemente atti o scelte che possano rivelarsi dannose.
L’AdS dovrà altresì, per quanto possibile, tenere informato il beneficiario sugli atti da compiere, confrontandosi con lui e, in caso di disaccordo, informarne il Giudice.
Circa la responsabilità dell’AdS, le norme codicistiche in tema di amministrazione di sostegno rendono applicabili, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il tutore, con il risultato che, anche l’AdS è tenuto ad amministrare il patrimonio del beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo nei di lui confronti dei danni allo stesso cagionati violando i propri doveri.
Quella gravante sull’AdS è una responsabilità essenzialmente calibrata sui contenuti del decreto di nomina, e modulata sulla diligenza del buon padre di famiglia. Proprio in ragione del riferimento alla disciplina codicistica introdotta per la tutela del minore, la dottrina tende ad escludere un’azione di responsabilità a carico dell’AdS per deficit nella cura della persona.
Da ultimo, si osservi che la responsabilità dell’AdS trova un limite nell’eventuale adozione, da parte del medesimo, di iniziative e attività direttamente suggerite o imposte dal Giudice Tutelare.
13. PROVVEDIMENTI URGENTI.
Il Giudice Tutelare che ha ricevuto il ricorso, in attesa del decreto di nomina dell’AdS, può assumere i provvedimenti urgenti necessari per la cura della persona e per la conservazione del suo patrimonio, nominando un amministratore di sostegno provvisorio per il compimento di singoli atti precisati nel provvedimento di nomina.
L’AdS provvisorio, solitamente estraneo al nucleo parentale, può avere anche un mandato esplorativo al fine di prendere contatti con il beneficiario e di conoscere, prima dell’udienza di comparizione, il suo gradimento in merito all’amministrazione di sostegno, nonché al fine di redigere un inventario dei suoi beni.
14. COMPENSO DELL’AdS.
Poiché gli uffici a protezione degli incapaci sono tendenzialmente gratuiti, la legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall’AdS tuttavia, in considerazione dell’entità del patrimonio del beneficiario e delle difficoltà dell’amministrazione, il Giudice Tutelare può riconoscere una indennità all’AdS.