AvvocatoCorte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civ. sentenza n. 25767 del 22 Dicembre 2015

A cura del dott. Mauro Leanza

Le Sezioni Unite della suprema corte di Cassazione, con sentenza n. 25767 del 22.12.2015, si sono pronunciate sul ricorso avverso la sentenza n. 774/2008 della Corte di Appello di Firenze, facendo chiarezza sull’ormai noto contrasto giurisprudenziale in ordine alla responsabilità professionale medica per nascita indesiderata.

Ed invero, nel caso in esame, con atto di citazione notificato nel maggio del 1997, gli attori convenivano dinanzi al Tribunale di Firenze i primari dei reparti di ginecologia e microbiologia dell’Azienda Ospedaliera che ebbe in cura la ricorrente, in quanto essa aveva partorito una bambina affetta da Sindrome di down.

I ricorrenti, nella specie, sostenevano che i sanitari dell’Azienda Ospedaliera avevano colpevolmente omesso l’esecuzione di approfondimenti diagnostici, la cui prescrizione risultava inopinabilmente indicata avuto riguardo alle risultanze degli esami clinici della gestante. In particolare, si dolevano del fatto che, se i sanitari avessero agito secondo diligenza, avrebbero potuto sicuramente diagnosticare in epoca prenatale la sindrome da cui era affetta la prole, consentendo alla gestante l’esercizio del proprio diritto all’interruzione della gravidanza.

I convenuti, ritualmente costituiti, chiedevano il rigetto della domanda sia nell’ an che nel quantum debeatur.

Il Tribunale, con sentenza resa nell’Ottobre 2003, decideva per il rigetto della domanda.

Il successivo gravame, veniva respinto dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 2008, la quale confermava integralmente la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione, i ricorrenti in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, proponevano ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.

La terza sezione civile cui era stato affidato il ricorso, stante un evidente contrasto giurisprudenziale, avuto riguardo ai precedenti giudizi di legittimità in materia, rimetteva la causa al Primo Presidente. In particolare, il collegio poneva in evidenza che la tematica della c.d. nascita indesiderata aveva dato luogo, in ordine alla questione dell’onere probatorio ad un primo e più risalente orientamento, secondo cui corrisponde a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza, se informata di gravi malformazioni del feto (Cass. numero 6735/2002; Cass., sez. 3, 29 luglio 2004 n. 14.488; Cass., sez. 3, 4 gennaio 2010 n. 13; Cass., sez. 3, 10 novembre 2010 n. 22837; Cass., sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15386) cui si era contrapposta una giurisprudenza più recente, che aveva escluso tale presunzione semplice, ponendo a carico della parte attrice di allegare e dimostrare che, se informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza (Cass., sez. 3, 2 ottobre 2012 n. 16754; Cass., sez. 3, 22 marzo 2013 n. 7269; Cass., sez. 3, 10 dicembre 2013 n. 27.528; Cass., sez. 3, 30 maggio 2014 n. 12264).

La trattazione veniva quindi assegnata alle sezioni unite.

L’iter decisionale che ha portato all’accoglimento del 1° motivo del ricorso è stato estremamente complesso ed intricato da questioni di carattere metagiuridico ed etico – religiose.

Centro della discussione è stata l’interpretazione della L. 22 maggio 1978 n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza) che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di autodeterminarsi, ricorrendo all’interruzione di gravidanza anche dopo il 90 giorno.

Nell’accogliere il primo motivo del ricorso, la Corte ha concordato sulla violazione degli articoli 1176 e 2236 c.c. e della Legge 22 maggio 1978, n. 194, articolo 6. In particolare le SU hanno rilevato che la statuizione della Corte d’appello di Firenze si e’ arrestata a livello enunciativo del principio generale, pur esatto, del riparto dell’onere probatorio. La relativa sentenza, risulta, pertanto, essere manchevole nella parte in cui omette di prendere in considerazione la possibilità di una prova presuntiva, in concreto desumibile dai fatti allegati.

Pertanto, a parere della corte, il genitore che agisce per il risarcimento del danno, ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere, può essere assolto tramite “praesumptio hominis”, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale.

Tutto ciò premesso, la suprema Corte “accoglie il primo motivo e rigetta il secondo;

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità”.

Lascia un commento

Help-Desk