Dott.ssa Gianna Giuliano

Come noto, il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite è uno degli iura in re aliena presenti nel nostro ordinamento e precisamente è un diritto reale di godimento su cosa altrui.

Esso trova fondamento nell’art. 540, comma 2, c.c. che riconosce al coniuge superstite i diritti di abitazione[1] della casa coniugale[2], adibita a residenza familiare[3], ed il correlato diritto di uso dei beni mobili presenti in essa, purché si tratti di beni del defunto[4] o di beni comuni.

Sappiamo che il diritto di abitazione viene ad esistenza automaticamente, indipendentemente dall’assetto economico[5]del coniuge superstite, al momento di apertura della successione senza che egli debba compiere alcuna azione diretta a promuovere tale diritto. Esso si acquista immediatamente ope legis.

La riflessione giuridica[6] si è occupata più volte del nostro tema ed è giunta a conclusioni non sempre univoche circa la natura del diritto di abitazione e di uso dei beni mobili. A questa discontinuità di opinioni ha sicuramente contribuito la mancanza di un’esplicita previsione di tali diritti nella disciplina della successione legittima ad eccezione del richiamo al cpv. dell’art. 540 c.c., presente nell’art. 584 c.c. Tale collocazione sistematica potrebbe indurre a dubitare che essi spettino al coniuge superstite qualora si apra la successione legittima, cosa non validamente sostenibile, in quanto si tratta di diritti espressamente previsti quale supplemento quantitativo rispetto alla quota spettante al coniuge, riconosciuti inoltre in termini di “riserva qualitativa”. Diversamente si muove la giurisprudenza. Dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite[7] emerge, infatti, che in tema di successione legittima, “spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attributiva dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540, secondo comma, c.c. dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall’art. 533 c.c. relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserve dei figli del “de cuius[8].

Per quanto concerne la ratio del diritto di abitazione del coniuge superstite, vi è una piena uniformità di pensiero in quanto dalla lettura dei dettati normativi emerge con chiarezza che il legislatore ha voluto garantire al coniuge superstite il riferimento abitativo che aveva mentre era ancora vivo il coniuge e, quindi, il concreto, effettivo godimento dell’immobile di proprietà del de cuius o comune, adibito a residenza familiare,  senza che alla drammatica cesura del rapporto coniugale determinata dall’evento mortale  si aggiunga il distacco dalla sede in cui il nucleo familiare svolgeva la vita di tutti i giorni, distacco che a livello psicologico risulta essere ulteriormente devastante in quanto in essa hanno avuto luogo le piccole rassicuranti  consuetudini del vivere quotidiano e, quindi, si tratta di una casa piena di ricordi.

Come emerge dalla normativa in materia, non solo il legislatore italiano è dello stesso avviso, ma in tal senso si è orientata anche la giurisprudenza, pronunciando  varie sentenze protettrici del diritto di abitazione inteso sia nel suo aspetto materiale, teso a garantire un alloggio al coniuge superstite, sia in quello morale di mantenere integra la continuità di vita anche affettiva e relazionale, peculiare della residenza familiare in cui i coniugi hanno vissuto. Il legislatore, riconoscendo tale diritto al coniuge superstite ha, dunque, offerto una tutela normativa all’esigenza di mantenere vivi quei legami affettivi propri della vita familiare, una vita fatta di piccole scelte organizzative, di decisioni sulla gestione della casa, di scelta di suppellettili e di libri, di consuetudini amicali, di frequentazioni, di vita sociale nel contesto abitativo dove i due coniugi hanno intessuto relazioni con altre coppie, hanno condiviso con amici  interessi comuni, confrontato opinioni, ascoltato musica etc. A conferma di ciò non va trascurato che al diritto di abitazione della residenza familiare a favore del coniuge superstite si accompagna il diritto d’uso dei beni mobili di proprietà del defunto o di entrambi i coniugi, inseriti in tale cont esto abitativo.

Un punto che, a nostro avviso, merita di essere preso in considerazione ed approfondito, è la questione, affrontata dagli studiosi che si sono dedicati all’argomento, relativa alla possibilità o meno che tali diritti sorgano anche nell’ipotesi, diversa da quella disciplinata dall’art. 540 c. c., in cui ci sia una comproprietà del de cuius e di terzi dell’abitazione familiare.

Due sono gli orientamenti emersi in dottrina: da un lato coloro che, seguendo un approccio più ampio ed estensivo, ritengono che tali diritti vengano ad esistenza in ogni caso, anche nell’ipotesi ora richiamata di comproprietà (de cuius e terzi) dell’unità immobiliare (con gli arredi), in cui era stata stabilita la residenza familiare.

Ben diversa la situazione in cui il coniuge deceduto avesse alienato a terzi la casa coniugale anche solamente per una quota. Tale vendita infatti verrebbe a pregiudicare la posizione del coniuge superstite, dato che presupposto imprescindibile perché sorga tale diritto è che l’abitazione familiare appartenga al coniuge o fosse comune.

La discussione e la diversità di opinioni scaturiscono, a nostro avviso, da un problema esegetico.

La quaestio iuris s’incentra sul significato da attribuire ai termini presenti nella disposizione. L’utilizzo nel dettato normativo dell’espressione “comune” si riferisce chiaramente ad una comunione tra il de cuius e l’altro coniuge (quello superstite) e, quindi, l’aggettivazione deve intendersi riferita al coniuge superstite e non può essere intesa nel senso di comproprietà tra il defunto e terzi, terzi peraltro del tutto estranei al rapporto di coniugio e che, pertanto, non possono subire una riduzione non dovuta del loro diritto.

Basta considerare che, come è stato ricordato in precedenza, la ratio della norma è chiaramente tesa a garantire al coniuge superstite l’effettivo, concreto godimento dell’immobile adibito a residenza familiare anche dopo il decesso del coniuge proprietario, ma tale principio come è stato ricordato più volte ha come presupposto l’appartenenza del bene al defunto o ad entrambi i coniugi.

Secondo una diversa corrente di pensiero l’espressione “comune” sarebbe invece da intendere come comunione con un terzo comproprietario; tale opinione per le motivazione appena precisate appare del tutto non condivisibile, dato che i diritti di abitazione e di uso non avrebbero avuto ragione alcuna di esistere.

Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione con sentenze che ribadiscono il principio che tali diritti esistono solamente nell’ipotesi in cui l’immobile sia di esclusiva proprietà del defunto o in comunione tra i coniugi, cioè tra il de cuius e il superstite.

La locuzione “se di proprietà del defunto o comuni” è, dunque, da intendere esclusivamente nel seguente modo: “se di proprietà del defunto o di proprietà comune tra i coniugi”.

D’altro canto la tutela offerta dall’ordinamento[9], come è stato sopra ricordato, mira a tutelare non soltanto l’aspetto patrimoniale del coniuge superstite, quanto l’interesse morale attinente alla “conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante il matrimonio”[10].

Dalla lettura della sentenza emerge che si tratta di interessi morali cui l’ordinamento riconosce giusta rilevanza, aspetti che sono del tutto estranei ai terzi comproprietari, per cui non vi è ragione alcuna che giustifichi il sorgere di tali diritti a scapito di costoro.

Una conferma di ciò può trarsi dal fatto che al coniuge superstite in tal caso viene riconosciuto il diritto di ottenere, ovviamente nei limiti della quota di proprietà del de cuius, una somma di danaro corrispondente al valore di quanto il coniuge superstite eredita dal defunto.

Un’altra questione che è stata affrontata in dottrina e nella giurisprudenza è la seguente: nel caso che il defunto fosse titolare di un diritto di usufrutto sulla casa dove risiedevano i coniugi, dall’esistenza di questo diritto reale di godimento in capo al de cuius scaturiva forse un diritto di abitazione a favore del superstite? Una pronuncia del Tribunale di Roma[11] ha recentemente stabilito che dall’usufrutto non scaturisce il diritto di abitazione. D’altra parte – se consideriamo che l’usufrutto è uno ius in re aliena a carattere strettamente personale, che si estingue alla morte del titolare e che tale estinzione determina automaticamente il ripristino del diritto di proprietà, fino a quel momento compresso, che da nuda proprietà torna ad essere piena proprietà – non poteva essere diversamente.

Copyright © Associazione culturale non riconosciuta Nuove Frontiere del Diritto Via Guglielmo Petroni, n. 44 00139 Roma, Rappresentante Legale avv. Federica Federici P.I. 12495861002. 
Nuove frontiere del diritto è rivista registrata con decreto n. 228 del 9/10/2013, presso il Tribunale di Roma, Direttore responsabile avv. Angela Allegria, Proprietà: Nuove Frontiere Diritto. ISSN 2240-726X

[1] Un antecedente dell’attuale configurazione del diritto di abitazione è presente nell’esperienza giuridica romana in cui la riflessione giurisprudenziale ha elaborato l’habitatio quale autonomo diritto reale di godimento, ma dandone una configurazione diversa da quella attuale. Considerata dai giuristi di età classica, simile all’usus, solo con Giustiniano,  assimilata all’usufrutto, fu configurata come diritto reale parziale autonomo inquadrato tra le servitutes personarum. Cfr. Talamanca M., Elementi di diritto privato romano, Milano, 2001.

[2] Tale diritto sorge sulla casa familiare intesa nella sua pienezza, quindi non solo l’immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, ma anche sulle parti accessorie e pertinenze (ex art. 983 e art. 1026 c. c.), pertanto anche su cantine, garage, orto, etc., in quanto si estende a tutto ciò che contribuisce ad integrare la casa familiare nella sua completezza.

[3] Tale precisazione porta ad escludere che il diritto di abitazione sorga anche nell’ipotesi in cui  vi siano anche altri immobili del de cuius  utilizzati talvolta dal nucleo familiare per risiedervi anche saltuariamente, come nell’ipotesi di una seconda casa  per le vacanze o di altre proprietà.

[4] Tale previsione normativa porta ad escludere il sorgere del diritto di abitazione nell’ipotesi che l’immobile sia di proprietà di altri.

[5] Corte  di Appello di Cagliari, sentenza del 26 settembre 2005.

[6] Tra i molti studi dedicati all’argomento rinviamo a Perego, I presupposti della nascita dei diritti d’abitazione e d’uso a favore dei coniugi superstiti, in Rass. Dir. Civ., 1980, 714; Tedesco, Successione legittima e diritti del coniuge superstite sulla casa familiare fra legato con dispensa dall’imputazione, prelegato e legato in conto, in Riv. Notar., 2013, 425.

[7]  Cassazione, Sessioni unite civili, sentenza 4847/2013 : il valore del diritto di abitazione non deve essere considerato nell’eredità in quanto tali diritti rispetto alla quota ereditata del coniuge superstite sono spettanze indipendenti dalla successione ereditaria e si sommano alla quota ereditaria

[8] Cassa con rinvio,  App. Venezia, 06/10/2009; CED Cassazione, 2013; Vita Notar., 2013, 2, 725.

[9]  Cfr. Corte Costituzionale, 26 . 05. 1989, n. 130.

[10] Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 22/10/2014, n. 22456.

[11] Tribunale civile di Roma, sentenza n. 19728/ 2016.

Lascia un commento

Help-Desk