IL REATO DI MALTRATTAMENTI NON E’ CONFIGURABILE ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a cura della Dott.ssa Laura Ori
Con sentenza n. 19760/13 la Corte di Cassazione ha stabilito l’esclusione del reato di maltrattamenti perpetrato a danno di una dipendente da parte del suo dirigente ritenendo che il rapporto di lavoro svolto all’interno di un’azienda non possa essere paragonato a quello para-familiare.
Per affermare ciò la Corte richiama una sua precedente pronuncia, la n. 12571/12, nella quale si dichairava che se è vero, da una parte, che l’art. 572 c.p. ha allargato l’ambito delle condotte che possono essere riportate al concetto di maltrattamento, al di là della sola sfera endo-familiare, dall’altra la fattispecie rimane inserita nei reati contro la famiglia e, per questo motivo, il delitto non può trovare cittadinanza nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Considerato che il rapporto di lavoro caratterizzato dalla sovraordinazione/subordinazione è privo delle qualità tipicamente attribuite ad un rapporto familiare (autorità del capo, subordinazione ecc….) non è mai possibile l’applicazione dell’art. 572 c.p. a questo genere di relazioni. Se così non fosse, spiega la Corte, i rapporti di lavoro caratterizzati da ridotte dimensioni dell’azienda e da rapporti meno formali tra lavoratori e dirigente potrebbero essere qualificati alla stregua di rapporti endo-familiari a differenza di quelli che si spiegano nelle grandi aziende tutelati solo in sede civilistica (mobbing) con evidente irragionevolezza del sistema”.