Applicabile il sequestro per equivalente ai beni provenienti da reati

anche se non integranti illeciti dell’ente

di Loretta Moramarco

Corte di Cassazione, III sezione penale, sentenza n. 28731 del 7 giugno 2011


Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha affermato l’applicabilità del sequestro per equivalente (prodromico alla confisca) di quanto l’ente ha ricavato nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 10 d.lgs. n. 74/00 (occultamento di documenti contabili), sebbene tale illecito non sia previsto dal d.lgs. 231/01 tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente.

La Suprema Corte riconosce la natura poliedrica ed anche sanzionatoria della confisca per equivalente, come invocato dalla difesa della società, ma applica comunque la misura ritenendo sussistenti i requisiti di legge richiesti per l’applicazione della stessa.

La società non può, infatti, ritenersi soggetto terzo essendo i beni sequestrati parte del patrimonio sociale, incrementato grazie all’illecito commesso dall’indagato che ha agito nell’interesse e a vantaggio della persona giuridica. Non sussistono, inoltre, i requisiti di fatto e di diritto per ritenere sussistente la rottura del rapporto organico. Non essendo il profitto collegabile ad un bene individuabile, infine, il sequestro non poteva che essere disposto per equivalente.

Fonte: http://www.penaleimpresa.com/giurisprudenza/cassazione-sequestro-per-equivalente-di-beni-provenienti-da-fatti-reato-non-integranti-illecito-dellente-452.html

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