Incentivi fiscali nella forma del «credito d’imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita
A cura dell’avv. Filomena Agnese Chionna
Il decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 21 bis del Decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni in Legge n. 132 del 6 agosto 2015, recante incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita.
– Il decreto stabilisce le modalita’ e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonche’ i controlli sull’autenticita’ della stessa.
– Per “richiedente” si intende la parte che ha corrisposto, nell’anno 2015, il compenso all’avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o piu’ procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sempre che si sia concluso con lodo.
– La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l’apposito modulo disponibile dal giorno 10 gennaio 2016 in un’area dedicata, denominata “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014” del sito internet del Ministero della giustizia (“www.giustizia.it”). Alla richiesta deve essere allegata la documentazione richiesta.
– La richiesta del credito di imposta e’ trasmessa esclusivamente avvalendosi delle funzionalita’ del sito internet di cui all’articolo2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata non prima dell’11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l’11 febbraio 2016.
– Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
– Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 ed e’ utilizzabile in compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell’importo spettante. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l’importo comunicato dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
– Controlli e cause di revoca del credito di imposta
– Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito