Jus soliAvv. Filippo Campanile

È sempre più pressante, data la crescente presenza nel nostro Paese di immigrati provenienti da ogni parte del mondo, il dibattito intorno al tema delle modifiche normative in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di figli nati in Italia da genitori stranieri.

Il 24 settembre 2015, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha redatto un testo unificato contenente venticinque proposte di legge sul tema della cittadinanza italiana, ad oggi tuttavia non ancora approvate stante la nota lentezza parlamentare.

La proposta modificherebbe l’attuale legge in vigore n. 91 del 5 febbraio 1992, introducendo importanti novità normative soprattutto riguardo al passaggio dal principio del cd. ius sanguinis a quello dello ius soli.

In particolare, qualora la suddetta proposta dovesse trovare finalmente applicazione, la nuova norma privilegerebbe l’acquisizione della cittadinanza per nascita agli stranieri nati sul territorio della Repubblica italiana da genitori di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La cittadinanza si dovrebbe acquistare mediante dichiarazione di volontà espressa da parte del genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale entro il compimento del diciottesimo anno di età dell’interessato.

Se l’istanza non venisse presentata entro tali termini, l’interessato potrà fare richiesta entro due anni dalla maggiore età.

Orbene, per analizzare in maniera approfondita i cambiamenti e le prospettive derivanti dalla eventuale approvazione della suindicata legge, corre obbligo soffermarsi sull’attuale disciplina prevista dalla legge attualmente in vigore.

Come noto, la cittadinanza italiana è lo status giuridico per il quale l’ordinamento italiano riconosce la pienezza dei diritti e doveri civili e politici.

Oggi essa viene riconosciuta in base al principio del cd. “ius sanguinis”, ovvero della discendenza diretta da parte di almeno un genitore italiano.

Il riconoscimento dello status di cittadino è, come detto, disciplinato dalla L. n. 91/1992, che prevede diverse ipotesi di acquisto della cittadinanza, alcune in via automatica, ovvero quale obbligo dello Stato italiano, altre facoltative, ovvero sottoposte al potere discrezionale dell’Autorità che può concedere o negare lo status.

Nel dettaglio, il diritto può esser acquisito :

A domanda:

–          Per matrimonio;

–          Per residenza.

Automaticamente:

–          Per nascita – straniero nato da almeno un cittadino italiano;

–          Per nascita sul territorio italiano – straniero nato in Italia al compimento del 18° anno di età;

–          Per adozione – minorenne adottato da cittadino italiano.

Vi sono, inoltre, fattispecie particolari in cui la cittadinanza può essere concessa, ovvero:

–          Coloro i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato del quale sono cittadini;

–          Il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.

Pertanto, il cittadino straniero, o apolide, se coniugato con un cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza se al momento della domanda non è intervenuto scioglimento, annullamento, divorzio o separazione legale.

Riguardo all’ipotesi di acquisto per residenza, l’art. 9 della norma prevede modalità differenti e, in particolare:

–          10 anni per gli stranieri non comunitari;

–          3 anni per gli stranieri di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita;

–          4 anni per il cittadino di uno stato aderente alle comunità Europee;

–          5 anni per il cittadino straniero maggiorenne adottato;

–          5 anni per il cittadino straniero successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato politico.

Per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero in favore dello stato italiano per almeno 5 anni non è previsto il requisito della residenza. Altri elementi necessari sono il reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale annuo, l’assenza di condanne penali e un sufficiente livello di integrazione. A tale riguardo, occorre precisare che la valutazione del reddito deriva dalla garanzia dell’autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà.

Ulteriore modo di acquisto della cittadinanza italiana è quello del minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile.

Qualora il soggetto adottato sia maggiorenne, la legge prevede la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

Diverso è il caso del figlio nato in Italia da cittadini stranieri. La legge n. 91/92 sulla cittadinanza stabilisce che “lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data” (art. 4 comma 2 L. 91/92). Il periodo di residenza legale deve essere dimostrato fin dalla nascita tramite il certificato storico di iscrizione che rilascia l’anagrafe, il possesso del permesso di soggiorno, ma anche attraverso certificati medici, scolastici o altra documentazione simile in caso di irregolarità nella permanenza ininterrotta sul suolo italiano.

Dunque, il principale punto critico della legge oggi in vigore è il requisito della residenza legale, che tutt’oggi rappresenta molte volte un ostacolo al diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli di stranieri nati in Italia. Infatti, i molti casi di inadempienze dei genitori, come la tardiva o mancata iscrizione anagrafica o la temporanea interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno del minore, possono costituire motivo di diniego dell’istanza, andando al di là della ratio della norma, ossia l’idea della radicalità della persona singola.

Tuttavia, recenti pronunce giurisprudenziali si sono espresse in maniera del tutto diversa rispetto al concetto di residenza legale, definendola come la dimora abituale del minore, indipendentemente dall’iscrizione ininterrotta nel registro anagrafico (cfr. Corte d’appello di Napoli, sentenza n. 1486/12), eliminando la distorsione normativa sopra evidenziata.

Anche al fine di superare tali problematiche, il legislatore ha intrapreso il percorso dell’introduzione del principio dello ius soli, sebbene con limiti o difficoltà burocratiche.

Con l’approvanda norma viene introdotto il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte di almeno uno dei genitori ponendosi in tal modo nuovamente di fronte all’analisi della “storia” del genitore al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana al minore.

Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è condizionato dalla titolarità, da almeno 5 anni, di un documento in corso di validità, da un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale annuo, dalla disponibilità di un alloggio idoneo e dal superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Alcune di tali condizioni appaiono selettive e contrastanti con il vero principio dello ius soli, se si pensa alle difficoltà che hanno molti stranieri nel diventare titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In più, il requisito del reddito e dell’alloggio idoneo possono apparire fattori discriminanti poiché l’introduzione di una norma il cui punto cruciale dovrebbe essere la nascita sul territorio italiano non dovrebbe essere condizionata da questioni economiche.

Ovviamente gli aspetti negativi fanno da contraltare ai vari aspetti positivi che potrebbe introdurre questo progetto di legge. Innanzitutto, la cittadinanza si acquisterebbe mediante dichiarazione di volontà da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale all’ufficiale di stato civile entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Se ciò non dovesse accadere, costui potrà presentare la domanda entro due anni dal compimento del diciottesimo anno di età e non più entro un anno.

Inoltre la riforma includerebbe nel già numeroso elenco di beneficiari anche i figli di immigrati che al momento dell’approvazione della legge avranno più di 20 anni, in possesso però di tutti i nuovi requisiti, i quali entro sei mesi potrebbero ricevere il nulla osta dal Ministero dell’Interno.

È evidente tuttavia che, nonostante le criticità che potrebbero presentarsi, si è aperto uno spiraglio verso l’approvazione di una norma al passo con i tempi, che tiene maggiormente in considerazione l’esclusivo interesse del fanciullo nato in Italia, il quale fin da bambino vive e si approccia con quelle che sono le nostre abitudini.

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