a cura della Dott.ssa Laura Ori
La Corte di Cassazione con sentenza n. 26663/13 ha dato una “nuova definizione soggettiva” di abbandono morale e materiale all’interno della fattispecie del reato di infanticidio. Viene, infatti, identificato in unasituazione di grave isolamento anche esistenziale e morale.
Prosegue la Corte affermando che lo stato di abbandono morale e materiale rappresenta un requisito soggettivo della fattispecie oggettiva. La concreta situazione di abbandono anche se è un dato certo e facilmente riscontrabile in concreto non deve rivestire carattere meramente oggettivo poiché per positivizzarsi è sufficiente che la madre avverta la complessità della situazione qualificata da lei stessa come abbandono.
La Corte ritiene altresì che nella fattispecie, per configurarsi l’ipotesi di concorso morale nel reato è necessario che sussistano idonei e concreti elementi per dimostrare che l’opera del concorrente ha volontariamente inciso sulla psiche dell’autore materiale del reato.