A cura della dott.ssa Caterina Burrini

 1) ANIMALI e C.C.

  1. a) Il diritto soggettivo dell’animale da compagnia è ribadito nel decreto del Tribunale di Varese che segna un nuovo orientamento giurisprudenziale.

Il giudice nomina, per riconoscere la portata costituzionale del sentimento degli animali, un amministratore di sostegno che contempla, tra i suoi compiti, anche quelli di cura del cane affidatario.

La persona beneficiaria nello specifico versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di un amministratore di sostegno.

Essa ha espresso alcuni desideri tra cui quello di mantenere un rapporto stabile con la migliore amica alla quale è stato consegnato il cane di compagnia della beneficiaria dalla quale essa si è dovuta separare.

La beneficiaria si è trasferita in casa di cura, non potendo più badare a se stessa ma nella residenza in cui essa è alloggiata, non è consentita la permanenza di animali.

Il cane è stato consegnato all’amica e la beneficiaria chiede che a questa vengono demandati i relativi compiti dell’animale stesso, come condurlo dalla beneficiaria periodicamente perché questa possa vederla.

Nell’amministrazione di sostegno non è prevista la possibilità di un coamministratore [1] ma nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario, cioè che l’art 411 comma 1 del cc richiama l’art 379 cc che al comma II prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone.

Nel caso di specie , non potendo l’amica svolgere un ruolo di amministratore, questa potrebbe essere designata come ausiliario affiancato all’amministratore.

In primis deve ritenersi che il “sentimento per gli animali” costituisca un valore e un interesse costituzionale.

Le S.U. del 11-11- 2008 n° 26972[2] infatti hanno espresso opinioni diverse escludendo la risarcibilità ex art 2059 cc in caso di morte dell’animale di compagnia.

Nell’attuale ordinamento il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale cosicché deve riconoscersi un vero e proprio  diritto soggettivo all’animale da compagnia , che va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto dove egli voglia ad esempio continuare a poter frequentare il proprio cane.

Si pensi che nel caso di specie, la beneficiaria, fisicamente quasi allettata, non ha pensato al suo patrimonio bensì al suo cane di compagnia.

La serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione alla L 201/2010[3] impone il rispetto del rapporto stesso, in attuazione della convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13-12-2006 e ratificata in Italia per effetto degli articoli 1 e 2 della L 03-03-2009[4] n° 18.

la Convenzione all’art 12 statuisce che “gli stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti e le preferenze della persona.

Il giudice ha dovuto affrontare la questione sull’interesse al rapporto con il cane giustifichi una specifica indicazione nel decreto di nomina dell’Amministrazione di sostegno.

Il sentimento degli animali è un valore tutelato anche dalla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia L 04/11/2010 n°2010[5]

  1. b) Animali come esseri senzienti ?

Dal punto di vista giuridico del codice civile, gli animali sono semplici oggetti, per l’esattezza beni mobili al pari di un quadro o di una sedia mentre nel codice penale il legislatore prevede dei reati che vedono gli animali come vittime; non a caso la rubrica normativa è chiamata “delitti contro il sentimento degli animali”.

Quando gli animali saranno riconosciuti come soggetti, saranno inseriti nel codice civile[6] e avranno la stessa tutela che può avere un minore.

Questa tematica è già stata affrontata in alcuni Stati.

Partendo dal TFUE come modificato nel 2007[7] dal Trattato di Lisbona, è previsto dall’art 13 che “gli animali sono esseri senzienti”

Infatti in Francia e in Germania sono già state inserite nel codice civile delle norme che precisano che gli animali non sono cose, ma esseri senzienti.

Fuori dall’UE, anche il codice civile elvetico prevede una norma simile.

La Nuova Zelanda , con un emendamento, ha riconosciuto gli animali giuridicamente come esseri senzienti.[8]

La nuova legge stabilisce infatti che essi sono in grado di percepire e provare sensazioni

Invece per l’Italia , abbiamo l’iniziativa, promossa da Animal Law, la quale intende sviluppare alcune riflessioni sui possibili sviluppi legislativi.

Nel nostro ordinamento gli animali non possono essere considerati come cose bensì come esseri senzienti.

Questo è stato stabilito dalla nona Sezione Civile del Tribunale di Milano, con il decreto 13 marzo 2013.[9]

  1. c) La legge regola l’acquisto della proprietà sugli animali che tornano in un certo luogo o cambiano la loro dimora.

Tra le norme che regolano l’acquisto della proprietà mediante occupazione, il codice civile pone una norma (art 925 c.c.) che disciplina l’ipotesi degli animali mansuefatti.

Si considerano animali mansuefatti  quelli che, pur essendo selvatici, hanno però la loro dimora in luoghi che possono essere controllati da una persona e che hanno l’abitudine di tornare proprio in questi luoghi dopo essersene allontanati, magari per il gioco o per la ricerca del cibo.

c1)La nozione di occupazione

Secondo l’art 923 c.c. l’occupazione è uno dei modi grazie ai quali è possibile acquistare il diritto di proprietà su una certa cosa: precisamente, l’occupazione consiste nella materiale presa della cosa

L’occupazione può essere utilizzata solo per le cose mobili, perché le cose immobili , quando non sono di proprietà  di alcuno, spettano per legge allo Stato.

c 2)Gli animali mansuefatti

Analizziamo adesso una particolare figura, cioè quella riferita agli animali mansuefatti.

Riguardo a questi animali, la legge stabilisce[10]  che chiunque può inseguirli e, se riesce , può farli propri.

La legge stabilisce che chiunque può inseguirle questi animali e se riesce può apprenderli, facendoli propri.

La legge specifica che chi ha assunto il possesso di questi animali ne diviene a tutti gli effetti l’unico proprietario quando sono trascorsi venti giorni dal momento in cui il precedente proprietario è venuto a conoscenza del luogo dove attualmente le bestiole si trovano, ma non ne ha chiesto la restituzione.

c3)Le api, i colombi, i conigli ed i pesci[11]

Vi sono poi, in materia, altre norme ad esempio art 924 cc che prevedono ipotesi particolari di occupazione in riferimento a specifiche categorie di animali.

È così innanzitutto per le api (art 924 c.c.) : in tal caso, la legge dice che il proprietario dello sciame che decide di spostarsi può inseguirlo anche sui fondi altrui, indennizzando i danni che causa: se, però, non insegue il suo sciame per due giorni, oppure inizia a seguirlo ma entro due giorni dalla fuga smette, allora il proprietario del fondo ove lo sciame si è posizionatone acquista la proprietà.

L’art 826 c.c. regola il caso in cui i conigli, i pesci o i colombi che vivono in una conigliera, in una peschiera o in una colombaia passino dal loro luogo di dimora alla conigliera, alla colombaia o alla peschiera di un soggetto diverso dall’originario proprietario.

In tali casi il proprietario dei luoghi dove si stabiliscono i pesci, i conigli o i colombi acquista anche la proprietà sugli animali che si sono spostati: la condizione, però, è che lo spostamento dell’animale sia stato spontaneo e non sia invece stato indotto da arte o condotte fraudolente.

La particolarità è che per colombi, pesci e conigli l’acquisto della proprietà in capo al proprietario del luogo ove essi decidono di stabilirsi è immediato e, quindi, anche un reclamo immediato del precedente proprietario sarebbe completamente vano.

L’unica eccezione riguarda i colombi viaggiatori.[12]

2) ANIMALI E MATRIMONIO

  1. A) la famiglia e gli animali

Gli animali da compagnia sono soliti occupare uno spazio molto importante all’interno del nucleo familiare.

Possono rivelarsi veri e propri complici di giochi per bambini oltre, a perfette figure di accompagnamento per gli anziani.

Arrivare a casa ed essere accolti con allegria da parte del membro non umano della famiglia, è confortante già di per sé.

Non è esagerato dire che una buona sessione di carezze e giochi insieme è la migliore maniera di liberarsi dello stress che esiste nel mondo.

Quando decidiamo di prendere in adozione un animale domestico da un rifugio, dobbiamo essere consapevoli della responsabilità che ci stiamo assumendo da quel momento in poi nei confronti dell’animale.

Per esempio :

Amare un animale  porta con sé tutta una serie di responsabilità.[13]

Per questo è importante mettere in atto una serie di accorgimenti nei confronti dell’animale che accogliamo in casa:

Egli va trattato con considerazione, va rispettata la sua natura, va educato, ponendogli dei limiti, con pazienza e amore.

E ancora deve essere portato a fare controlli di routine e le vaccinazioni, disinfestato dai parassiti

Deve avere un posticino tutto suo in casa, pulito e comodo, per riposare

Vi assicurate di dargli un’alimentazione sana e nutriente regolata in base al suo peso ed età.

Inoltre:

Gli date una ricompensa e lo sorprendete preparandogli di tanto in tanto stuzzichini appetitosi

Lo riempite di regali: giocattoli, accessori e vestiti per l’inverno

Lo portate a passeggio e a giocare divertendosi insieme

Stimolate la sua intelligenza con sfide sempre nuove.

E ancora:

Trovate sempre il modo di farlo venire in vacanza con voi, nonostante a volte possa sembrare un’impresa difficile

Ci tenete a farlo apparire in tutte le foto di famiglia

Parlate con orgoglio di tutte le sue abilità e virtù con chi vi ascolta

Vantate di una collezione di aneddoti che vedono lui per protagonista e che vi piace raccontare riunendo insieme tutta la famiglia.

Rispettare la natura di ognuno

Per quanto amiate il vostro animale da compagnia, la cosa peggiore che potreste fare è umanizzarlo.

Superando quel limite, si commette l’errore di credere che ciò che fa bene per se stessi, fa bene anche al proprio animale.

Trattare un animale domestico come un essere umano è un grave errore, che può causare lo sviluppo nell’animale di disturbi comportamentali più o meno gravi.

Una famiglia che si rispetti deve imparare ad accettare ogni singolo membro per quello che è. Sia che si tratti di persone, di gatti, cani o di qualsiasi altro animale da compagnia con cui avete deciso di condividere la vostra casa.

  1. B) È possibile nominare come erede nel testamento il proprio cane o gatto[14]?

 Un problema che affligge molti proprietari di animali domestici, soprattutto anziani, è cosa sarà del loro cane o gatto una volta che non ci saranno più e molte persone desidererebbero lasciare in eredità i propri beni al proprio quattro zampe.

È possibile?

Ecco le risposte della legge.

Un cane, un gatto o un qualsiasi altro animale domestico diventa parte integrante di una famiglia, a tutti gli effetti, e il più delle volte è considerato come un figlio, a cui dedicare tutta la vita cura, attenzioni e amore.

Ma cosa accade dopo la morte?

Chi vive con un animale se lo chiede sicuramente e tra le preoccupazioni più grandi c’è senz’altro il destino che toccherà al quattro zampe una volta che il suo proprietario non ci sarà più.

Questi pensieri hanno portato molte persone a formulare la domanda se sia possibile o meno nominare come erede il proprio animale nel testamento, come beneficiario diretto dei propri averi.

In realtà in Italia, così come in altri paesi del mondo, non si può nominare erede il proprio cane o gatto perché, per legge, gli animali non sono considerati soggetti con capacità giuridica.

La mancanza di tale requisito non consente lasciti né donazioni, né alcun tipo di trasferimento di beni per eredità diretta.

La legge però lascia una possibilità aperta, ossia nominare all’interno del proprio testamento una persona o un’associazione di volontariato che possa prendersi cura dell’animale con i fondi lasciati dal defunto, che agirebbe dunque come un vero e proprio esecutore testamentario.

A questo punto un’altra domanda che sorge è: chi garantisce poi che i fondi siano veramente devoluti a favore dell’animale?

In tal caso bisognerebbe nominare una terza persona che abbia il compito di accertare che i beni o il denaro della persona estinta siano davvero impiegati per gli scopi per i quali sono stati destinati dal testatore.

  1. C) Animali e condominio: cosa dice la legge

Una importante novità riguardante il possesso di animali è contenuta in una disposizione del Codice civile, recentemente riformato sul punto, che ha in sostanza liberalizzato l’ingresso degli animali[15] domestici nei condomini.

Oggi, il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

L’interpretazione finora maggioritaria della Legge n 220/2012[16],  aveva modificato il c.c. in modo da rendere illegale il divieto di detenzione di animali domestici.

I giudici affermano difatti che il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare.
Sempre il Codice civile afferma che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali. Un regolamento condominiale non può, quindi, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva.

L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento (il divieto[17] in questo caso ha natura contrattuale).
Un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie ecc.) che devono essere documentate, anche tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL).
Resta aperto il problema della corretta definizione della categoria, dal momento che il Codice parla di “animali domestici”, non più di animali di compagnia, ma senza specificare quali animali vi rientrino e quali no.

Rimane la possibilità di vietare il possesso di animali esotici, ma non ci sono riferimenti chiari ad animali come, ad esempio, furetti, criceti e conigli.

Un regolamento condominiale non può stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva e, quindi, non può vietare di possedere animali domestici.

Qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale (es. : vietare l’uso dell’ascensore o delle scale), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale.

Per il ricorso è sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, allegando altra documentazione se occorre (es. eventuali certificati medici dell’animale) e copia della delibera.
Nel caso nel corso dell’assemblea condominiale il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”,  la delibera è già considerata nulla (cioè non produce alcun effetto) ed è sufficiente inviare una raccomandata A/R all’Amministratore.

Il proprietario di un animale domestico è passibile di reclamo da parte degli altri condomini solo nel caso le immissioni[18] (rumori molesti, odori sgradevoli, ecc.) provenienti dalla sua abitazione provochino insofferenze o generino un malessere che, però, devono essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico apposito.

In tal caso, cioè quando le immissioni diventano intollerabili ai sensi del Codice civile, il condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica deliberazione in assemblea condominiale oppure rivolgendosi al Giudice di Pace di competenza.
Avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, il Giudice potrà inibire l’attività contestata, o imporre, se tecnicamente possibile, gli accorgimenti che ne riducano il fastidio. Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi sopra richiamati.

Un discorso a parte merita il rumore, in quanto la tutela contro le immissioni rumorose è prevista anche dal Codice penale che prevede come ipotesi di reato il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Per quanto riguarda il disturbo della quiete, i cosiddetti orari sensibili e le regole per i rumori molesti valgono per l’abbaiare di un cane come per la musica di uno stereo o per gli schiamazzi.
È importante precisare che il disturbo, anche se denunciato da più persone, deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale abilitato (ad esempio i vigili,  le ASL, ma anche tecnici privati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento acustico.
Quindi, per poter denunciare un condomino per rumori definiti molesti, è necessario che tale disturbo sia dimostrato e:

continuato: il caso in cui un cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento;

supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti a un giudice;

causa di problemi psico-fisici: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare una patologia ad altra persona.

Infine va segnalato che gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di omessa custodia.[19]

Un altro tema spesso causa di dibattiti è l’accesso dell’animale domestico nelle parti comuni del condominio.[20]

Secondo il Codice civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.

Ciò significa che ogni condomino ha il diritto di usufruire di tali parti seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano.
Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale, spesso fonte di discussione.

Nel caso venga contestata una mancanza di igiene o di decoro, vale quanto detto nel paragrafo precedente: i condomini dovranno dimostrare con prove rigorose che l’animale è causa di deterioramento e/o sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte.

A tutela dell’animale sarà utile esibire un certificato di un veterinario che ne attesti la buona salute.

Minacce nei confronti degli animali domestici

Per prima cosa è importante sottolineare che nessun condomino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire disturbato dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo.
Se un condominio o un vicino rivelasse l’intenzione di nuocere a un animale domestico, anche se non di proprietà, può presentare una denuncia per minaccia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato.
Nel caso non si conosca l’identità del soggetto che minaccia un animale domestico, si può comunque sporgere denuncia contro ignoti recandosi presso le autorità sopraccitate.

Nel caso la minaccia includa accenni a utilizzo di veleno è importante ricordare che il Testo Unico[21] delle Leggi Sanitarie stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose in quanto potrebbero essere ingerite anche da bambini. Esiste inoltre un’ordinanza che stabilisce il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.

D)Quando la coppia scoppia : animali protagonisti della fine di un rapporto[22]

Per il giurista, fondamentalmente, tre sono gli ambiti di interesse in questo settore :

  1. L’animale come concausa della separazione

Alcune statistiche hanno messo in evidenza che i litigi “a causa” di un animale sono molto frequenti e costituirebbero la quinta causa di separazione. Convivere con un animale non è cosa semplice e chi sceglie di farlo lo fa per tutta la vita, anche quando l’animale combina disastri o è malato e va accudito, sacrificando la propria libertà. Quando un animale è in famiglia, in effetti, la convivenza se è un piacere e uno stimolo biunivoco è però un impegno unidirezionale, perché l’animale – che secondo una nota sentenza della Cassazione penale va trattato con la stessa attenzione/protezione con cui si tratta un bambino – non ha scelto di andare a vivere con gli umani, ma sono gli umani che hanno scelto di ampliare la famiglia accogliendo un animale nella loro domus.

Come per l’educazione di un bambino, anche per quella del cane possono sorgere divergenze nella coppia: cosa l’animale può fare, dove lo si lascia quando si va in vacanza, oppure quali luoghi di vacanza di scelgono per potersi portare l’animale al seguito, come (e se) rimproverarlo quando provoca danni, quali abitudini dare o tollerare.

Tutto ciò può sfociare – addirittura – in un rapporto assoluto con l’animale e di (speculare) trascuratezza nei confronti del partner umano, a detrimento di quel rapporto caratterizzato dall’esclusività che invece dovrebbe legare due persone che formano una coppia nella vita, quella stessa esclusività, la cui mancanza è qualche volta ritenuta causa di addebito nella separazione. Dalla gelosia alla separazione, si potrebbe sintetizzare.

  1. L’animale può essere anche il soggetto del contendere?

Che fine fa l’animale domestico quando una coppia si separa?

Una proposta di legge del 2008 che la LAV ha sottoposto all’Intergruppo Parlamentare è quella che intende introdurre nel codice civile un art. 455 ter denominato “Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi” di questo tenore “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.

Come si vede, sarebbero equiparate le posizioni nella famiglia legittima e di fatto.

Nell’attesa, qualche coraggioso magistrato ha voluto occuparsi di situazioni di contesa dell’animale, mostrando di voler valorizzare l’interesse dell’animale conteso rispetto alla titolarità cartolare di un Essere che sconta (ancora) l’ambigua classificazione.

3.Il capro espiatorio di un amore patologico

L’animale attira. E’ oggetto di amore

Minacciare la vittima di far del male all’animale rientra nella condotta dello stalker.

Uccidere l’animale del partner come simbolo della volontà di uccidere il partner.

Sono numerosi i casi di minaccia del far male all’animale per ottenere l’attenzione del partner, che è   legato all’animale affettivamente, inducono la vittima a preoccuparsi del male, che può essere arrecato allo stesso.

  • FRAGILITA’ UMANE

A)Iniziative con ospedale

L’ospedale in cui gli animali possono visitare i loro padroni[23]

Molti pensano che gli animali potrebbero compromettere la salute dei pazienti.

Invece, la loro visita negli ospedali infonde loro energia e ottimismo

L’ospedale Juravinski di Ontario, Canada, è uno dei pochi centri medici in cui i pazienti possono ricevere non solo le visite di amici e familiari, ma anche quelle dei loro animali domestici; tutto ciò perché, in fin dei conti, anche quest’ultimi fanno parte della nostra vita e, dunque, entrano anche nei nostri cuori.

I responsabili di questo progetto informano che la visita degli animali domestici non compromette la salute dei pazienti a causa dei batteri, ma che li aiutano a riprendersi più velocemente sia dal punto di vista fisico che morale, migliorando anche il loro sistema immunitario.

Ogni animale che entra in ospedale deve prima essere lavato bene e disinfettato con adeguati sistemi sanitari. Tutto ciò viene fatto affinché cani e gatti possano trasmettere una dose di allegria ai pazienti che ne hanno bisogno.

Il Companion Pet Visitation Program (programma di visita per gli animali domestici) è stato creato da poco tempo a partire da una storia triste, ma emozionante.

Donna Jenkins era la direttrice dell’ospedale Juravinski e dovette affrontare la morte prematura di un nipote di 25 anni a causa di un linfoma.

Prima di morire, il giovane le chiese di poter vedere il suo cane e le fece promettere che, anche a tutti gli altri pazienti, fosse permesso vedere i loro animali domestici in ospedale.

Le disse, inoltre, che niente al mondo poteva dare tanta felicità come abbracciare questi cari amici.

Da quel momento il centro creò un servizio mediante il quale i familiari avrebbero potuto contattare il personale medico e i servizi sociali affinché queste visite potessero programmarsi e realizzarsi felicemente.

I miracoli di questa nuova terapia si vedono giorno dopo giorno

Questo progetto è finanziato dall’organizzazione benefica “Zachary’s paws for healing”,  la quale porta il nome del nipote della direttrice che morì di cancro.

Grazie a questa organizzazione, i familiari possono contattare il personale medico e ricevere tutte le informazioni e l’aiuto necessario per permettere queste visite che, da quando vengono organizzate, hanno prodotto solo risultati positivi.

Quando i pazienti devono stare in ospedale per molti giorni, lo sconforto influisce notevolmente sulla loro guarigione.

Ricevere la visita del proprio cane o del proprio gatto aumenta la quantità di endorfine del paziente, regolando la sua  e accelerandone il processo di guarigione.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il grande beneficio che le visite degli animali domestici apportano nel reparto di oncologia.

 I pazienti affetti da tumore affrontano la chemioterapia con più calma e tranquillità quando hanno a fianco i loro animali domestici che li incoraggiano.

Gli animali domestici si “preparano” prima di visitare i loro padroni

Gli animali domestici possono essere fonte diretta di infezioni e questo è uno dei motivi per cui gli viene vietato l’ingresso negli ospedali o nei centri di salute.

Tuttavia, i responsabili dell’ospedale Juravinski sono giunti alle seguenti conclusioni:

Gli animali rappresentano la stessa minaccia dei familiari che visitano gli ammalati.

Gli animali domestici possono visitare solo ed esclusivamente i loro padroni: un cane o un gatto non possono entrare a contatto con un altro paziente che non sia della cerchia familiare.

Gli animali domestici entrano in ospedale accompagnati dalla famiglia e da un assistente sociale che controlli ogni situazione e ogni movimento (i pazienti possono essere collegati a dei macchinari per la respirazione o possono essere attaccati alle flebo e tutto ciò implica alcuni rischi che bisogna tenere sotto controllo).

  A1) L’aiuto terapeutico che apportano gli animali

Il supporto morale che ci danno gli animali è straordinario, soprattutto nei momenti più difficili della nostra vita.

Tuttavia, questo supporto va oltre il semplice piano emotivo perché la terapia con gli animali ci dimostra che hanno la capacità di offrirci aiuto sia fisico sia psicologico.

Molti bambini affetti da autismo riescono a controllare i momenti di ansia o gli attacchi di panico grazie alle attenzioni di un cane addestrato appositamente per loro.

I pazienti che soffrono di diabete o di epilessia vengono anche aiutati da cani capaci di prevenire aumenti e cali di zucchero. Alcuni, inoltre, riescono anche a prendersi cura dei loro padroni facendo in modo che non riportino conseguenze durante le crisi epilettiche.

  1. B) cani in carcere come visitatori

E’ di questi ultimi la notizia che riporta un’apertura – fisica, materiale ma soprattutto mentale – posta in essere dalla direttrice del carcere Dozza che ha accolto la richiesta di un uomo, detenuto in reparto di alta sicurezza, di far accedere il proprio cane al carcere, nell’ambito della Festa della famiglia in carcere, in programma in questi giorni[24].

Durante la festa i detenuti riceveranno in locali diversi da quelli usuali i propri familiari: si tratta di un momento dedicato agli affetti, nell’ambito di quei principi di umanità della pena che informano il nostro ordinamento. E siccome anche il cane è un affetto, come riconosce la direttrice del penitenziario, anche il cane potrà incontrare il suo compagno (detenuto) umano.

Si saluta con piacere e speranza questa apertura, con l’augurio che possa essere seguita altrove e in modo diffuso, segnalando però come non sia la prima volta che succede nella storia del nostro Paese. Già in passato vi era stato un caso nel carcere di Palermo. In quell’episodio il Sostituto Procuratore aveva concesso all’indagato detenuto un “colloquio” con il cane dello stesso: l’animale si stava lasciando morire. Secondo il magistrato “La pena non deve essere inutilmente afflittiva, anche per i familiari del detenuto. E perché no, pure per quell’animale che è affezionato al suo padrone e si sta lasciando morire”

  1. C) il diritto civile degli animali

La teoria generale del diritto civile riconosce attualmente come «soggetti di diritto» unicamente l’uomo e  le persone giuridiche (libri I e IV del codice civile) e gli enti di fatto (associazione non riconosciuta, comitato, ecc.): tutto il resto può solo costituire oggetto di diritto.

E come oggetti il diritto civile considera anche gli animali.

Possono costituire oggetto del diritto di proprietà, acquistabile a titolo derivativo e anche a titolo originario.

A titolo originario possono essere acquistati tramite occupazione, art. 923 c.c.; per inerzia del proprietario nel casco dello sciame d’api; per una speciale forma di usucapione abbreviata a venti giorni per gli animali domestici (art. 925 c.c.). Ampia è la responsabilità del proprietario o utilizzatore per i danni cagionati da un animale (art. 2052 c.c.).

Norme speciali regolano la vendita di animali ed il contenuto della garanzia per vizi (art. 1496 c.c.)… insomma, in linea di massima il nostro codice considera gli animali tutti alla stregua di oggetti.

E’ evidente la differenza che passa fra un cane ed un tavolo: il cane, diversamente dal tavolo, è un essere vivente, senziente (capace cioè di provare sensazione) e, addirittura, è dotato di una seppur limitata capacità naturale di intendere (cioè di comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce) e di volere (intesa come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire).

Tali caratteristiche, che contraddistinguono in particolare i mammiferi superiori (euteri), spiegano la particolarissima relazione affettiva che si può instaurare fra un uomo ed un animale, che è ben diversa da quella che ci può legare ad un oggetto che -chiaramente- non è in grado di ricambiare questi nostri sentimenti.

Ecco, dunque, che considerare sempre l’animale alla stregua di un mero oggetto può portare, in concreto, alla lesione di interessi della persona che, per le ragioni sopra richiamate, appaiono invece meritevoli di tutela.

Un solo esempio, mutuato dall’esperienza giurisprudenziale francese.

Tizio e Caia si separano giudizialmente.

Tizio è proprietario, come risulta dall’anagrafe canina, del cane Fido che egli acquistò alcuni anni prima ma di cui non si è mai interessato: è stata Caia a crescerlo, a portarlo a spasso, a nutrirlo, ad accudirlo.

Tizio, per tentare di ottenere condizioni economiche a lui più vantaggiose, rifiuta di cedere Fido a Cavia.

La legge parla chiaro: Fido è di Tizio e Caia non può accampare alcuna pretesa al riguardo. E’ giusto?

Ad avviso del Tribunale di Milano, IX sez. civ., questo orientamento non sarebbe condivisibile. Osserva infatti il magistrato G. Buffone che “Nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 – il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia.[25]

Quanto il Legislatore ha, di fatto, riconosciuto, in tempi recenti, con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 posto che, modificando l’art. 1138 cod. civ., ha previsto che “le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ne consegue che, una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, secondo l’impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come “essere senziente” (v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007). Non essendo l’animale una «cosa» (v., ad es., artt. 923 c.c.), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso[26]

Nel medesimo filone di pensiero si inseriscono poi alcuni arresti giurisprudenziali che hanno riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da uccisione dell’animale da compagnia, come ad esempio Trib. Roverto 18 ottobre 2009[27] nonché -nei limiti del giudizio di equità- la stessa Corte di Cassazione.

Lo stesso legislatore, poi, con la recente riforma del condominio ha novellato l’art. 1138 c.c. che ora espressamente dispone che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.

A quando, dunque, una più completa regolamentazione circa le sorti dell’animale da compagnia nella crisi coniugale?

4)CONVIVERE CON GLI ANIMALI

  1. A) regolamento per la tutela degli animali

La detenzione di cani e di gatti secondo standard minimi (con il divieto assoluto di usare la catena o di lasciare i pet a lungo soli), il libero accesso degli animali domestici sulle spiagge, nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico (compresi case di riposo, ospedali, cimiteri) e sui mezzi di trasporto pubblico, la tutela della fauna selvatica, la detenzione di animali esotici, e tutti gli altri aspetti della convivenza tra uomini ed animali nelle città.

L’iniziativa dà seguito ad un percorso di collaborazione iniziato l’anno scorso con la presentazione di ordinanze-tipo per il libero accesso degli animali a spiagge e luoghi pubblici, ma è più ambiziosa, perché il regolamento-tipo, pensato come esempio per l’applicazione al maggior numero possibile di casi concreti, affronta tutte le principali questioni attinenti alla convivenza uomo-animale nelle città e, per la prima volta, si occupa di tutti gli animali, dal gatto, all’iguana, all’elefante obbligato a “lavorare” sotto il tendone del circo. E’ un testo fortemente innovativo, che ribalta la tradizionale prospettiva proibizionista e punta a migliorare la qualità della vita di tutti, proprietari di animali o meno.

Secondo il testo proposto, il Comune riconosce “la valenza sociale” del rapporto tra esseri umani e animali d’affezione ed opera perché il rispetto verso i nostri amici a quattro zampe sia promosso anche nel sistema educativo, a partire dalla scuola dell’infanzia ed elementare.

Il regolamento elenca doveri e responsabilità del detentore di cani e gatti – ad esempio, la custodia, il controllo della riproduzione, le precauzioni contro danni a terzi o aggressioni – e alcuni significativi divieti come quello di legare gli animali alla catena, di venderli a minorenni, di detenerli se si sono riportate condanne, o è stato accolto il patteggiamento, per maltrattamento o uccisione, di lasciarli cronicamente soli, di condurli al guinzaglio da qualsiasi mezzo di locomozione, di utilizzarli per l’accattonaggio, di offrirli in omaggio o in premio (come ancora accade in molte lotterie di paese).

Qualora il detentore, “per seri e comprovati motivi”, non sia più in grado di tenere l’animale, è previsto che ne dia comunicazione all’Asl e al Comune affinché le strutture pubbliche o private convenzionate possano gestire l’accoglienza. Il regolamento, inoltre, riconosce e promuove, quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo, la figura del “cane di quartiere” o, più propriamente, del “cane libero accudito”: le condizioni per il riconoscimento sono definite dal servizio veterinario delle Asl competenti.

I titoli sul libero accesso degli animali riprendono ed approfondiscono il testo delle ordinanze-tipo presentate l’anno scorso e già fatte proprie da molte amministrazioni. La regola generale è che l’accesso è libero ovunque la legge non lo vieti, purché i cani siano muniti di guinzaglio e, solo all’occorrenza, di museruola e i gatti viaggino in trasportino. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali negli esercizi pubblici che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all’interno del medesimo esercizio. Con guinzaglio e museruola, è consentito ai cani l’accesso alle case di riposo e in “apposite aree” degli ospedali, dove potranno “far visita” ai proprietari ricoverati, e nei cimiteri.

Sono dettate regole anche per affrontare i momenti più spiacevoli: l’eventuale fuga o smarrimento dell’animale domestico, la soppressione, ammessa soltanto se gli individui sono gravemente malati e non più curabili e previo benestare dell’Ufficio competente per la tutela degli animali, e l’inumazione. Articoli specifici sono dedicati alla macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare (autorizzata solo con stordimento), alla pet therapy, alla tutela degli animali allevati per fini sperimentali.

Su tutto il territorio comunale si propone il divieto, in qualsiasi forma, di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tra le eccezioni sono ammessi i circhi, tutelati dalla legge del 1968, purché osservino le linee guida “per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente. Sono prescrizioni severe e dettagliate, specie per specie, che formano l’allegato B. A danno dei contravventori è disposta la sospensione immediata dell’attività.

Per le violazioni del regolamento, non punite dalla legge, sono previste sanzioni amministrative da

 150 a 500 euro e, nei casi previsti dalla legge, la confisca degli animali.

 Per quanto riguarda l’applicazione della normativa penale sia ormai riconosciuta a tutte le specie animali, il nostro ordinamento continua a trattare in modo diverso

 _ gli animali domestici sono componenti del nucleo familiare

 _ gli animali da reddito hanno una tutela

 b)condizione giuridica dell’animale domestico da res a soggetto

_ animale domestico per alcuni versi è soggetto di diritto (o da compagnia o familiare), mentre per altri  è un  oggetto (art. 812 c.c.)

 _ animale da reddito considerato prima come oggetto,sta acquisendo sempre più  diritti, che considerano il suo essere senziente.

Contenuto del diritto dell’animale domestico:

_tutela dell’uomo al possesso di un animale (es. eliminati i divieti condominiali; risarcimento del danno morale in caso di perdita del pet)

_tutela dell’animale in sé (tutela dalla sofferenza, diritto a vivere in modo compatibile con le proprie caratteristiche; «diritto di abbaiare» [28].

_Incongruenze dell’ordinamento giuridico attuale:◊ la pignorabilità degli animali domestici

Fra i beni pignorabili vi sono anche il cane o il gatto di casa. Purtroppo lo sono, legalmente, per decisione di un Giudice su istanza del creditore, poiché “beni mobili”, considerati ancora oggetti dal Codice Civile, come un quadro o un tavolo, e quindi pienamente assoggettabili al relativo articolo 2905 c.c. per il sequestro conservativo e la possibile relativa messa all’incanto.

In futuro parleremo di un codice per gli animali, in cui sono tutelati tutti i loro diritti.

Per ora qualcosa si sta muovendo, ma è ancora poco.

L’animale potrà essere paragonato ad un soggetto debole, come ad esempio ad un bambino o un anziano?

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Bibliografia

A cura di Elena Bassoli,(2011) Animali da compagnia: tutele, diritti e responsabilità,Maggioli

    C.M. MAZZONI, La questione dei diritti degli animali, in S. CASTIGNONE, LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Giuffrè, Milano;

       Annalisa Gasparre, (2015) “Umano in ospedale? Il cane può fa proposito de alleanza

       terapeutica ;

    Annalisa Gasparre, (2016) Convivere con gli animali: le ricadute civili e penali della responsabilità per fatto dell’animale: Alla scoperta del doppio volto della posizione di garanzia;

   Annalisa Gasparre, (2015) Degli animali & della famiglia: (ovvero) gli animali nel libro primo del codice civile ;

 Katia Mascia (2016), L’amministrazione di sostegno nella dottrina e nella giurisprudenza, Key editore Varese;

Altalex, 20/03/2013. Nota di Simone Marani;

Cesare Ruperto, (2015) La giurisprudenza del codice civile,coordinata con la dottrina ;

 Marianna Sala, (2013) gli animali domestici nel condominio dopo la riforma, Sant’Arcangelo di

Romagna;

Torrente , (2011) Manuele di diritto privato , Milano

Zatti Paolo Fascicolo n° 5 maggio 2011” Amministrazione di sostegno e salvaguardia del rapporto

tra beneficiario e l’animale d’affezione”,la nuova giurisprudenza civile commentata.

Note

[1]Tribunale Varese decreto 13/07/2010 Katia Mascia (2016) pag 93, L’amministrazione di sostegno nella dottrina e nella giurisprudenza, Key editore Varese

[2]Cass., sez. Un., 11.11.2008, n. 26972 è commentate in Giur.it, 2008, 12,  2650 e ss, Epicedio del danno esistenziale. La sentenza n° 26972/2008 è commentata in Giur.it 2009, 70-72 , e ibidem,2196 ss con nota di A.ANGIULI La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimoniale; in Guida al dir, 2008 n° 47, 18 ss con commento di G.COMANDE’, Risposta negativa a tutti i quesiti sull’autonomia del danno esistenziale.

[3]GU serie generale n. 283 del 3-12-2010

[4]G U n.° 61 del 14 marzo 2009

[5] G.U. 03 dicembre 2010 n°283

[6]C.M. MAZZONI, La questione dei diritti degli animali, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2011, 283-284

[7]G.U.U.E. 17 dicembre 2007, n. C 306

[8]Altalex, 20/03/2013. Nota di Simone Marani

[9] https://www.filodiritto.com/…/2013/…/il-riconoscimento-del-diritto- soggettivo-allanimale-da-compagnia

[10]Cesare Ruperto, La giurisprudenza del codice civile,coordinata con la dottrina volume 3, pag 189 Giuffrè

[11]Cesare Ruperto, La giurisprudenza del codice civile,coordinata con la dottrina volume 3, pag 190 e segg Giuffrè

[12]Torrente , Manuele di diritto privato 2011 pag 179

[13]A cura di Elena Bassoli, Animali da compagnia: tutele, diritti e responsabilità, Maggioli pg 38 2011

[14] www.secoloditalia.it/…/se-lanimale-eredita-per-testamento-ecco-come-e-quando-si-può-fare

[15] Marianna Sala, (2013) gli animali domestici nel condominio dopo la riforma, Sant’Arcangelo di Romagna pag 11 e segg

[16]Op cit

[17] www.greenstyle.it/animali-condominio-nessun-regolamento-vietarli-203514.html

[18]Annalisa Gasparre, Convivere con gli animali: le ricadute civili e penali della responsabilità per fatto dell’animale: Alla scoperta del doppio volto della posizione di garanzia, pag 17/26

[19] Cassazione penale sez. IV  02 luglio 2010 n. 34813 http://www.animagolden.it/blog/omissionecustodia

[20]Marianna Sala, (2013) gli animali domestici nel condominio dopo la riforma, Sant’Arcangelo di Romagna, pag 55

[21]T.U. Delle Leggi Sanitarie, decreto 27/07/1934 n°1265 in G.U. 09/08/1934 n° 186 S.O.

[22] Annalisa Gasparre, 2015 Degli animali & della famiglia: (ovvero) gli animali nel libro primo del codice civile pag 33/37

[23]Annalisa Gasparre, “Umano in ospedale? Il cane può fargli visita.a proposito de alleanza terapeutica

[24]Annalisa Gasparri, Umano in ospedale? Il cane può fargli visita. A  proposito di alleanza terapeutica, in persona e danno 05/09/2015

[25]Zatti Paolo Fascicolo n° 5 maggio 2011” Amministrazione di sostegno e salvaguardia del rapporto tra beneficiario e l’animale d’affezione”,la nuova giurisprudenza civile commentata pag 377 e segg

[26]Altalex, 20 marzo 2013, nota di S. Mariani, “gli animali non sono cose”

[27]Trib. Rovereto, G.U. Caterbi, 18 ottobre 2009 – Marcello Adriano Mazzola “morte dell’animale e danno non patrimoniale” –

[28]Cass. 26.3.2008 n. 7856; Grasselli Giorgio , ( 2010) La proprietà immobiliare, Padova, Cedam, pag 157 segg

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