Dott. Giuseppe Benfatto

Dal 2014 le competenze della vecchia Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) sono state trasferite all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), da allora i compiti dell’Autorità guidata dal Raffaele Cantone si sono moltiplicati a vista d’occhio.

In particolare il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) non lesina i richiami all’Autorità  Anti-Corruzione e vi dedica un apposito articolo, il numero 213.

Dalla lettura di questa disposizione salta subito all’occhio il ruolo di vigilanza e controllo affidato all’ANAC in tema di contratti pubblici, ma ad una lettura più attenta della disposizione de quo e dell’intero Codice degli appalti appare evidente che l’ANAC vanta molteplici competenze sulle procedure di acquisizione delle Pubbliche Amministrazioni, molte di queste competenze sono espresse solo in potenza dalle norme e a quasi un anno dall’entrata in vigore del Codice devono ancora concretizzarsi nella realtà amministrativa italiana; a tal proposito si pensi alla gestione da parte dell’ANAC dell’Albo Nazionale dei Commissari di gara, che deve ancora divenire operativo.

Sul versante delle competenze relative ai controlli merita di essere ricordato il Comunicato ANAC del 15 febbraio 2017, depositato in data 1 marzo 2017, attinente i presupposti e le modalità di presentazione  delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163 del nuovo Codice degli Appalti. In particolare, nel caso di appalti di forniture e servizi realizzati con procedure di somma urgenza per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti o prezziari ufficiali si dispone che gli affidatari forniscano i servizi e le forniture richieste ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo in seguito ad apposita valutazione di congruità. La valutazione di congruità rientra nelle incombenze dell’ANAC, per cui il responsabile del procedimento dovrà comunicare il prezzo provvisorio ed i documenti esplicativi dell’affidamento all’ANAC, la quale entro 60 gg. dovrà fornire il proprio parere di congruità. Nelle more la stazione appaltante potrà versare all’affidatario solo il 50% del prezzo provvisorio.

Il recente Comunicato dell’ANAC ha lo scopo di chiarire le condizioni di ammissibilità della richiesta di parere di congruità, difatti si specifica che l’istanza deve contenere a pena di inammissibilità: 1. Il riferimento alla procedura ex art. 163 D. Lgs. n.50/2016; 2. L’indicazione dei motivi e delle cause che hanno determinato lo stato d’urgenza; 3. L’attestazione  della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di aver svolto, al riguardo, le necessarie verifiche. Infine, il Comunicato ANAC precisa che il controllo sulla effettiva sussistenza della ragione di urgenza potrà essere svolto successivamente dall’Autorità nella sua connaturata attività di vigilanza.

Dopo aver fatto il punto sull’ultimo intervento dell’ANAC con riferimento ai suoi poteri di controllo appare opportuno ricordare anche i poteri dell’Autorità volti a ridurre il contenzioso delle stazioni appaltanti ed evitare ritardi nell’esecuzione dei lavori pubblici nonché pesanti condanne risarcitorie. Non possiamo nasconderci il fatto che su queste competenze dell’ANAC molte stazioni appaltanti devono prendere maggiore consapevolezza.

Appare utile soffermarsi brevemente sulle linee-guida, bandi-tipo, capitolati-tipo e contratti-tipo, in quanto strumenti pensati dal legislatore per incrementare l’efficienza e la qualità dell’operato delle stazioni appaltanti e soprattutto ridurre il contenzioso che spesso sorge intorno alle procedure di appalto.

In questa stessa direzione meritano di essere ricordati i pareri di pre-contenzioso e le  raccomandazioni vincolanti.

Mediante apposite richieste provenienti dalla stazione appaltante o dai partecipanti delle procedura di gara l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento della  gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa . Inoltre, è stato chiarito che la possibilità di chiedere tali pareri viene vantata anche da soggetti estranei alla gara ma portatori di interessi collettivi ( si pensi ad Associazioni o Comitati di cittadini).

Infine, con lo strumento delle raccomandazioni vincolanti l’ANAC, ove riscontri vizi di legittimità sugli atti di gara,  elabora delle raccomandazioni su segnalazione o esposto, alla quale la stazione appaltante deve uniformarsi pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato che in tal modo l’ANAC potrebbe imporre ad  una stazione appaltante l’esercizio del potere di auto-tutela, facendone venir meno il proprio carattere di discrezionalità. Poiché queste raccomandazioni risultano impugnabili dalla stazione appaltante si potrebbe configurare il sorgere di un contenzioso tra ANAC e Stazione appaltante con ripercussioni non certo positive sui tempi di svolgimento delle gare.

In definitiva, anche la giurisprudenza amministrativa ritiene che si debba porre maggiore attenzione sui poteri di controllo ed intervento esterni nelle procedure di gara al fine di ricadere nelle note sabbie mobili che hanno contraddistinto la materia nel corso degli ultimi anni.

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