Licenziamento in costanza di gravidanza e conseguente diritto alla retribuzione: irrilevante la data di presentazione della certificazione medica se il datore di lavoro ha avuto contezza dello stato di gravidanza

di Loretta Moramarco

Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza n. 12693 del 20 luglio 2012

La sentenza in esame presenta profili di interesse non solo per la statuizione in ordine alle modalità di prova dello stato di gravidanza per il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento e del diritto al pagamento della retribuzione, ma altresì per le numerose precisazioni in ordine alla corretta formulazione dei motivi di cassazione per le quali si rinvia alla lettura integrale della pronuncia.

Il principio di diritto enunciato è il seguente: “In tema di rapporto di lavoro irregolare, la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio licenziata nonostante il divieto di licenziamento ha diritto alle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, indipendentemente dall’invio della relativa certificazione medica ove il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza effettiva dello stato di gravidanza”.

Il datore di lavoro lamentava la violazione dell’art. 54 d.lgs. 151/01, ma la Suprema Corte ha, più correttamente, ricondotto la doglianza del ricorrente alla mancata applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 1026 del 1976, il quale sancisce – senza fornirlo di alcuna sanzione – il requisito formale della presentazione del certificato di malattia per individuare il dies a quo di decorrenza del diritto alla retribuzione. La certificazione, però, ha natura meramente probatoria e, pertanto, può essere sostituita dalla conoscenza effettiva dello stato di gravidanza da parte del datore di lavoro, tanto più se si verte in un’ipotesi di rapporto irregolare.

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