L’uso di gruppo di sostanza stupefacente
Cassazione penale , sez. III, sentenza 26.11.2012 n. 45912
a cura dell’Avv. Giuliana Catalano
Massima:
L’uso di gruppo non può rientrare nell’ambito dell’uso esclusivamente personale, se non quando siano certe, sin dall’inizio, l’identità dei componenti del gruppo e la volontà condivisa di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale, ma anche che si sia raggiunta un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo e che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati.
La materia del contendere:
Nuovamente la Cassazione viene chiamata a pronunciarsi in ordine alla penale rilevanza o meno della condotta di c.d. uso di gruppo.
Quaestio iuris
Quando l’uso di gruppo di sostanze stupefacenti è penalmente rilevante? Quali sono i criteri discretivi in base ai quali stabilire se si è dinnanzi ad un acquisto di gruppo maggiormente affine all’illecito amministrativo di detenzione ad uso personale piuttosto che ad una detenzione finalizzata alla cessione a terzi?
Normativa di riferimento
Art. 73, comma I-bis; art. 75 D.P.R. 309/90.
Il Caso
Il caso in esame trae spunto dal ricorso per Cassazione avverso una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Palermo che, ritenuta la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di concorso in illecita detenzione di stupefacenti e, ritenuta l’ipotesi della lieve entità, applicata la diminuente della minore età e concesse le attenuanti generiche, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli stessi per concessione del perdono giudiziale.
Nota esplicativa
Ancora una volta la Cassazione torna ad occuparsi della questione involgente il c.d. uso di gruppo e, in particolare, se esso possa rientrare nella previsione di cui all’art. 73 ovvero in quella dell’art. 75 D.P.R. 309/90.
Preliminarmente è opportuno chiarire che la condotta di uso di gruppo può configurarsi allorquando uno o più soggetti provvedano all’acquisto di sostanza stupefacente sul presupposto che la stessa debba essere successivamente spartita con i mandatari, nonché consumata all’interno del gruppo.
Atteso che sul punto si registra una querelle interpretativa, alla quale accenna la sentenza che si annota, appare doveroso riferire più ampiamente dell’excursus giurisprudenziale registratosi con riferimento alla tematica in esame.
Precedentemente all’esito referendario del 1993, anche la condotta di consumo personale di sostanze stupefacenti costituiva reato e, pertanto, penale rilevanza non poteva che sussistere, a fortiori, per la condotta di uso di gruppo.
A seguito del referendum, con la depenalizzazione della condotta di consumo personale di sostanze stupefacenti è emersa in chiave problematica la categorizzazione dell’uso di gruppo: mera species di uso personale ovvero condotta di detenzione illecita.
In questo incerto quadro, stante l’assenza di un inequivocabile dato normativo atto a fugare ogni dubbio in merito, si formò un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nonostante le modifiche apportate al TU stupefacenti a seguito della tornata referendaria, l’acquisto collettivo di sostanze stupefacenti, sebbene destinate all’uso personale dei singoli acquirenti, e la necessaria codetenzione della sostanza, costituivano illecito penale poiché implicavano quel fenomeno di socializzazione dell’uso della sostanza stupefacente che è posto a base della repressione penale delle condotte ad esso collegate (cfr. Cass. Pen. I sez., n. 5548 del 1995).
E’ evidente come la giurisprudenza riferita, con siffatte pronunce, manifestava la propensione ad arginare il rischio della potenziale riduzione dell’area del penalmente rilevante, che sarebbe conseguito al riconoscimento della irrilevanza penale di condotte che, ancorché solo formalmente, integrassero a pieno titolo illeciti penali.
In altre pronunce, invece, la giurisprudenza cominciava a manifestare adesione ad una visione più garantista del fenomeno del c.d. uso di gruppo (cfr. Cass. Pen. IV sez. n. 2500 del 1996).
Il contrasto sembrò sopirsi a seguito dell’intervento chiarificatore della Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 4 del 1997, ammise la possibilità che il consumo di gruppo costituisse una peculiare forma di uso personale di sostanze stupefacenti, così sottraendolo all’area del penalmente rilevante.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, rientravano nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90, le condotte di acquisto e di detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano, sin dall’inizio, per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa, ab origine, non soltanto l’identità dei medesimi ma, altresì, la volontà di essi di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo personale.
Le S.U. erano pervenute a siffatte conclusione prestando particolare attenzione alla circostanza che la condotta del procacciatore si caratterizzasse per la sua sostanziale omogeneità teleologica rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo. Pertanto, la detenzione ben poteva essere apprezzata quale codetenzione, impedendo che l’acquirente si ponesse in rapporto di estraneità rispetto ai mandatari, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione.
Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, altre pronunce hanno puntualizzato che l’accordo finalizzato al c.d. uso di gruppo non deve essere necessariamente espresso, né sarebbe necessaria la preventiva raccolta del denaro per l’acquisto “collettivo” della sostanza stupefacente[1], atteso che l’esistenza di siffatto accordo potrebbe essere desunta anche da altri elementi (tra gli altri, ad esempio, il rapporto di amicizia intercorrente tra i membri del gruppo).
In altri termini, ai fini dell’accordo sarebbe sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di un preventivo incarico all’acquisto data dal gruppo ad uno dei partecipanti, in vista della futura materiale divisione ed apprensione fisica della quota di ognuno. Ed infatti, sebbene l’azione dell’acquirente appaia finalizzata a cedere la droga ad altri, è tuttavia volta all’utilizzo diretto da parte del gruppo, dunque egli agirebbe come longa manus di quest’ultimo. Ne segue che la traditio successiva all’acquisto non assumerebbe alcuna autonoma valenza di pericolosità sociale, in quanto ciascuna delle persone acquista per proprio uso personale la dose di spettanza, anche se per un momento una delle stesse detiene l’intero quantitativo di stupefacente nella qualità di mero esecutore materiale dell’acquisto (cfr. Cass. Pen. IV sez. n. 2500 del 1996; Cass. Pen. II sez. n. 43670 del 2002, Cass. Pen. IV sez. n. 12001 del 2000).
Come è noto, tuttavia, il TU stupefacenti, ha subito profonde modifiche per effetto della l. 49/2006. In particolare all’art. 73 è stato aggiunto un comma 1-bis che punisce chiunque “importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute … ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”.
Con precipuo riferimento all’uso di gruppo di sostanze stupefacenti, parte della giurisprudenza, rimasta fedele all’arresto delle Sezioni Unite citate, sostiene che esso, conseguente al mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, non sarebbe penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nemmeno dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. In particolare, Cass. Pen. sez. VI, n. 8366 del 2011 evidenzia come, per un verso, l’espressione “non esclusivamente personale” avrebbe il medesimo significato di “tassativamente personale”, suggerendo così all’interprete la ragionevole impressione di un’aggiunta ridondante, superflua e pleonastica; per altro verso, riconosce che “il disegno perseguito dai soggetti partecipanti all’acquisto deve caratterizzarsi palesemente nel denominatore comune di un uso esclusivamente personale” e si è precisato che “l’adesione preliminare a simile progetto comune esclude che colui (o coloro) che acquista, su incarico degli altri sodali, si ponga in una posizione di estraneità rispetto ai mandanti l’acquisto destinatari dello stupefacente, come si verifica (in ambito civilistico) per colui che operi in nome e per conto altrui, ma rimanga estraneo agli effetti del negozio che egli ha concluso“.
Altra parte della giurisprudenza, invece, valorizzando la lettura combinata della norma sopra indicata con le previsioni di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90, è stata indotta a riconsiderare il riferito orientamento delle Sezioni Unite del 1997, ponendo l’accento sulla considerazione che, a seguito della riforma del 2006, l’uso di gruppo sarebbe stato inequivocabilmente espunto dal novero delle condotte penalmente irrilevanti.
L’impiego della locuzione “uso non esclusivamente personale”, secondo tale interpretazione, avrebbe tradito l’intenzione del legislatore di distinguere tra “uso personale” di sostanze stupefacenti e “uso esclusivamente personale”. Quest’ultima locuzione, proprio per il tramite dell’avverbio “esclusivamente”, non potrebbe che condurre ad un’interpretazione più restrittiva rispetto a quella corrente nella vigenza del precedente testo. Secondo tale indirizzo ermeneutico, pertanto, da ciò conseguirebbe che non potrebbe più farsi rientrare nell’ipotesi di consumo esclusivamente personale la fattispecie del c.d. uso di gruppo, (ex multis Cass. Pen. Sez. IV, n. 56023 del 2011; Cass. Pen. n. 6374 del 2012).
E’ proprio nel solco di queste ultime pronunce che sembrerebbe collocarsi la sentenza in esame.
Come già detto, essa richiama preliminarmente l’evoluzione giurisprudenziale sulla questione della penale rilevanza o meno dell’uso di gruppo.
Appare evidente ictu oculi la preferenza che in questa sentenza viene manifestata per l’orientamento più restrittivo che, dunque, ritiene che l’uso di gruppo ricada a pieno titolo nell’area del penalmente rilevante. Nonostante ciò, nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità difettavano alcuni elementi fondamentali per riconoscere l’esistenza stessa dell’uso di gruppo, a prescindere dalla teoria che si intenda sposare. Secondo la Cassazione, infatti, anche a voler aderire all’orientamento maggiormente garantista, non avrebbe potuto comunque essere esclusa la sussistenza del reato in quanto, ai fini dell’esistenza del consumo di gruppo sarebbe necessario “non solo che sia certa sin dall’inizio l’identità dei componenti il gruppo e manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale, ma anche che si sia del pari raggiunta un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo e che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati”.
A dire della Cassazione, tuttavia, proprio questi ultimi due elementi difettavano nel caso di specie. Ed infatti, per un verso, gli imputati venivano trovati in possesso di un elevato quantitativo di sostanza stupefacente, di molto superiore alla dose media singola, e per altro verso, dagli atti non risultavano circostanze che potessero provare la destinazione della sostanza al detto uso esclusivamente personale. Da tali indici, pertanto, si faceva conseguire la conferma della condanna già irrogata agli imputati.
Insoluto rimane, dunque, il contrasto interpretativo del quale si è dato conto. Si segnala, tuttavia, che probabilmente il bandolo dei questa intricata matassa sarà dipanato presto in quanto Cassazione Penale, sez. IV, con ordinanza n. 43464 del 08.11.2012 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite della Cassazione.
Testo della sentenza
Cassazione penale , sez. III, sentenza 26.11.2012 n. 45912
(Presidente Fiale – Relatore Orilia)
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza 19.5.2011 il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ha ritenuto provata la responsabilità dei minori in epigrafe indicati in ordine al reato di concorso in illecita detenzione di stupefacenti (artt. 110 c.p. e 73 comma 1 bis D.P.R. n. 309/1990) e, ritenuta l’ipotesi della lieve entità, applicata la diminuente della minore età e concesse le attenuanti generiche, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli stessi per concessione del perdono giudiziale. Il giudice di merito ha escluso la detenzione per uso personale in considerazione della quantità di sostanza trovata e dalla mancanza di circostanze che potessero dimostrare la tesi difensiva, non potendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni degli imputati.
2. Ricorrono per cassazione i D.G. e il D.F. nonché, con separato ricorso, il B., denunciando tutti la violazione dell’art. 73 comma 1 bis in relazione all’art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 e il vizio di omessa, e/o contraddittoria e illogicità della motivazione, dolendosi in sostanza del mancato riconoscimento della detenzione per uso personale e di gruppo e quindi della particolare causa di non punibilità che avrebbe dovuto comportare la loro assoluzione con formula ampia.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono infondati. La questione dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti era stata risolta, sotto la previdente normativa, dalle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 4/97 avevano stabilito che non sono punibili, e rientrano, pertanto, nella sfera dell’illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano, sin dall’inizio, per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa, ab origine, la identità dei medesimi, nonché manifesta la volontà di essi di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.
A tale conclusione le S.U. erano pervenute osservando che la omogeneità ideologica della condotta del procacciatore, rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, caratterizzava la detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse in rapporto di estraneità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione. Il problema si è riproposto dopo la novella legislativa del 2006 (L. n. 49) che, nel modificare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, ha stabilito che è punito con le medesime pene di cui al comma 1 chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, comunque, illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. Parallelamente, il novellato art. 75 dispone che è punito con delle semplici sanzioni amministrative chiunque, comunque, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalla ipotesi di cui all’art. 73, comma 1 bis, il che significa che è soggetto alle sanzioni amministrative solo colui che detiene dette sostanze ad uso esclusivamente personale. Il mutato quadro legislativo impone, pertanto, di ripensare il citato consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto il previdente regime. Infatti, la introduzione dell’avverbio “esclusivamente” assume un significato particolarmente pregnante, proprio sotto il profilo semantico, perché una cosa è l’uso personale di droga, altra e ben diversa cosa è l’uso esclusivamente personale, frase che proprio in virtù dell’avverbio non può che condurre ad una interpretazione più restrittiva rispetto a quella che, sotto la previgente normativa, veniva data dall’espressione “uso personale”. In tale ottica è del tutto evidente che non può più farsi rientrare nella ipotesi di uso esclusivamente personale la fattispecie del c.d. uso di gruppo, all’interno della quale è inclusa sia la ipotesi di un gruppo di persone che conferisce mandato ad una di esse di acquistare dello stupefacente, sia l’altra Ipotesi in cui l’Intero gruppo procede all’acquisto della droga, destinata ad essere consumata collettivamente (Cass. 6/5/09, n. 23574). È di immediato apprezzamento la circostanza che il legislatore ha inteso reprimere, in un modo più severo, ogni attività connessa al traffico di stupefacenti, tant’è che ha equiparato ogni tipo di droga, eliminando la distinzione tabellare preesistente. Ne consegue che non può più farsi rientrare nella ipotesi dell’uso esclusivamente personale il c.d. uso di gruppo, giacché l’acquisto per il gruppo presuppone che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente personale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7971 del 13/01/2011 Ud. dep. 01/03/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23574 del 06/05/2009 Cc. dep. 05/06/2009). Ma se anche – come sostiene la difesa del ricorrente B. – si volesse aderire al diverso orientamento seguito dalla sesta sezione che esclude la punibilità del consumo di gruppo considerando l’uso di gruppo una forma di uso “esclusivamente personale” (cfr. sentenza Sez. 6, Sentenza n. 17396 del 27/02/2012 Ud. dep. 09/05/2012; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8366 del 26/01/2011 Ud. dep. 02/03/2011), ugualmente non potrebbe escludersi nel caso di specie la sussistenza del reato perché una tale giurisprudenza richiede ai fini dell’esistenza del consumo di gruppo, non solo che sia certa sin dall’inizio l’identità dei componenti il gruppo e manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale, ma anche che si sia del pari raggiunta un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo e che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati: ma tali ultimi due elementi non risultano dimostrati dai ricorrenti (e per la verità il primo di essi non risulta neppure mai dedotto).
2. Venendo al caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che i Carabinieri – al momento del fermo dell’autovettura su cui viaggiavano i giovani imputati in compagnia del maggiorenne G.G.R. – avevano rinvenuto nascosto nel vano clacson un panetto di Hashish del peso di 42,00 grammi circa e un involucro di cellophane contenente cocaina del peso di g. 0,6 circa. Dalle analisi di laboratorio è risultato che l’Hashish aveva un contenuto medio di principio attivo del 5,9% da cui erano ricavabili grammi 2,429 pari a 97,16 dosi medie singole mentre il miscuglio a base di cocaina cloridrato pura era pari a 1,05 dosi medie singole.
Correttamente quindi è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del DPR 309/1990.
3. Quanto al vizio di omessa o illogicità della motivazione, occorre osservare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; Cass. 6.6.06 n. 23528). Si è altresì affermato che nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei alteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (cfr. Cass. sez. terza 12.10.2007 n.40542).
Nel caso di specie, il giudice palermitano ha ritenuto insussistente l’ipotesi dell’uso esclusivamente personale in considerazione della quantità di sostanza stupefacente trovata in possesso degli imputati; ha altresì rilevato che dagli atti non risultavano circostanze che potessero dimostrare la destinazione della sostanza al detto uso esclusivamente personale, apparendo a tal fine insufficienti le dichiarazioni degli imputati. Come si vede, la sentenza impugnata, non solo ha fatto corretta applicazione della legge penale, ma ha dato conto, attraverso un percorso argomentativo succinto ma congruo, delle ragioni della decisione e quindi non merita le censure che le vengono rivolte dai ricorrenti.
P.Q.M. rigetta i ricorsi.
[1] In senso contrario, si esprime Corte di Cass. Sez. IV Penale, sentenza 20 settembre 2012, n. 44182, pubblicata sul sito www.nuovefrontieredeldiritto.it, in data 17 dicembre 2012, con nota di G. Catalano “La concreta rilevanza del quantitativo di soglia drogante ed uso di gruppo di sostanza stupefacente”, che ha confermato parzialmente la sentenza impugnata la quale aveva escluso l’uso di gruppo sulla base del dato che il denaro occorrente all’acquisto provenisse dal solo coassuntore e non anche del diretto acquirente.