CASSAZIONE CIVILE  

Cass.     civ., Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22619

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE – TURISMO

Il tour operator è direttamente responsabile dei danni patiti     dal turista-consumatore allorquando gli stessi siano da ascriversi alla     condotta colposa del terzo prestatore (nel caso in esame, conducente di     taxi), della cui attività si sia avvalso. Ciò perché il medesimo è tenuto     al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto     turistico in conseguenza della stessa attività, salvo in ogni caso il suo     diritto di rivalsa nei confronti del terzo. Ne consegue che, in riferimento     alla fattispecie in esame, il tour operator risponde dei danni subiti dal     turista-consumatore di pacchetto turistico durante il viaggio effettuato in     territorio estero per raggiungere l’aeroporto da cui imbarcarsi per il volo     di ritorno, all’esito di sinistro stradale avvenuto per fatto o colpa del     vettore, della cui prestazione si è avvalso in sostituzione, per causa di     forza maggiore, di quello aereo, contrattualmente previsto.

Cass.     civ., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22384

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE – RESPONSABILITA’ CIVILE

Il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per     i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state     create da altri. Ciò perché è il proprietario-custode che mantiene nella     res quelle caratteristiche dannose, pur essendo obbligato ad eliminarle per     il precetto del neminem laedere.

In ordine al risarcimento del danno da     fatto illecito, il riconoscimento degli interessi compensativi costituisce     una mera modalità o tecnica liquidatoria del possibile danno da lucro     cessante. Il giudice ha la possibilità di ricorrere a siffatta modalità,     con il solo limite dell’impossibilità di calcolare tali interessi sulle     somme integralmente rivalutate alla data dell’illecito. Gli interessi in     parola, infatti, devono essere computati o con riferimento ai singoli     momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si     incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di     rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto     conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra comunque nello     schema liquidatorio di cui all’art. 2056 c.c., in cui è ricompresa la     valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 c.c.

Cass.     civ., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE – PROFESSIONI INTELLETTUALI –     PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

In relazione al contratto di opera intellettuale, ancorché     risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria     obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi     sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si     accerti che, senza quella determinata omissione, il risultato sarebbe stato     conseguito.

La lesione di un diritto deve tradursi     in un concreto pregiudizio, senza il quale la domanda risarcitoria     mancherebbe di oggetto. Ciò detto, è evidente che l’accoglimento della     domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance     esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e     certi da cui desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e     non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente     valutabile.

Cass.     civ., Sez. lav., 7 dicembre 2012, n. 22216

CASSAZIONE CIVILE

In sede di legittimità, l’asserito mancato esame di elementi     probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia     gravata, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo della     controversia solo se le risultanze processuali non analizzate siano tali da     invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,     l’efficacia probatoria delle altre risultanze su cui il convincimento del     giudice di merito si è fondato, con la conseguenza che la ratio decidendi     venga a trovarsi priva di base.

Cass.     civ., Sez. lav., 6 dicembre 2012, n. 21938

LAVORO (RAPPORTO DI) – OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

In tema di licenziamento per giusta causa, la mancata     prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia del     dipendente trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche,     allorché esso non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore     medesimo, che scientemente assuma un rischio elettivo particolarmente     elevato che supera il livello della mera eventualità per raggiungere quello     dell’altissima probabilità, assumendo un comportamento non improntato ai     principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..     Principi questi che, invece, devono presiedere all’esecuzione del contratto     e che, nel rapporto di lavoro, fondano l’obbligo in capo al lavoratore     subordinato di tenere una condotta che non vada a ledere l’interesse del     datore di lavoro all’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.

 

CASSAZIONE   PENALE

Cass.     pen., Sez. I, 22 novembre 2012 – dep. 11 dicembre 2012 , n. 47894

ORDINE PUBBLICO (REATI)

Integra il delitto di cui agli artt. 3, comma primo, L. n. 654     del 1975 e 13, L. n. 85 del 2006, la condotta del consigliere comunale che     durante la seduta consiliare diffonda idee fondate sull’odio e sulla     discriminazione razziale nei confronti di comunità rom e sinti, con frasi     generalizzate, afferenti all’etnia, offensive non solo della dignità delle     persone, ma altresì additive di inferiorità legate alla cultura e     tradizioni di un popolo, tanto da auspicare il sequestro di Stato al fine     di operare la sottrazione alle famiglie dei bambini, quale unico strumento     attraverso il quale rompere la catena generazionale. Il ruolo ricoperto dal     consigliere comunale, invero, non consente ad esso di spingersi oltre i     confini del lecito, dovendo, al contrario, ad esso imporre una maggiore     prudenza, proprio nell’esercizio di quella funzione pubblica che aggrava la     sua condotta ex art. 61, n. 9, c.p.

Cass.     pen., Sez. V, ud. 18 luglio 2012 – dep. 6 dicembre 2012, n. 47498

APPELLO PENALE – APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA

È manifestamente infondata la questione di legittimità     costituzionale dell’art. 2, D.L. n. 98 del 2008, convertito con legge n.     125 del 2008, abrogativo dell’art. 599, commi quarto e quinto, c.p.p. in tema     di concordato sulla pena in appello. In merito devesi rilevare che seppure     la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma contenuta in un     decreto legge può essere fondata unicamente su una evidente mancanza dei     presupposti di necessità ed urgenza richiesti per il legittimo esercizio     del potere di decretazione d’urgenza (nella specie dedotta a fondamento     della questione di illegittimità costituzionale), tale mancanza non può     essere ravvisata in relazione alla norma menzionata, la cui adozione è     giustificata, in termini di decretazione d’urgenza, dalle generali ragioni     di contrasto alla criminalità organizzata, specificamente dall’esigenza di     porre fine ad abusi nella determinazione concordata della pena in appello     ed ai correlati effetti negativi sulla efficacia generalpreventiva della     sanzione penale, nonché dalle generali ragioni di tutela della sicurezza     collettiva dall’abuso dell’istituto in processi contro la criminalità     organizzata o di rilevante allarme sociale.

Cass.     pen., Sez. III, ud. 15 novembre 2012 – dep. 4 dicembre 12-2012, n. 46833

SEQUESTRO PENALE – REATI TRIBUTARI

E’ legittima la misura del sequestro preventivo per     equivalente anche sui beni di proprietà di un funzionario pubblico che,     nell’ambito di un’indagine per frode fiscale a carico di una società di     capitali, era accusato di concorso nel reato e non di favoreggiamento.

 

CONSIGLIO   DI STATO

Cons.     Stato, Sez. V , 11 dicembre 2012, n. 6360

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’

Nella liquidazione del danno subito dall’usufruttuario e dal     nudo proprietario in seguito all’abusiva occupazione del terreno da parte     dell’Amministrazione, le valutazioni compiute dal consulente tecnico     d’ufficio devono ritenersi inattendibili nell’ipotesi di scarsa chiarezza     del procedimento di determinazione del valore del terreno con il metodo     indiretto (valore di trasformazione) e con il metodo diretto     (sintetico–comparativo), nonché illogico l’iter valutativo che, pur     partendo dalla premessa della preferibilità del primo criterio, finisca per     stimare il valore di mercato anche in ragione del secondo criterio,     giungendo a una sostanziale coincidenza del valore finale. (Nella specie     l’integrale recepimento delle valutazioni suddette nella gravata pronuncia,     impone la riforma della stessa in seguito all’avvenuto espletamento di     nuova consulenza tecnica).

Cons.     Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 6337

FORZE ARMATE

I provvedimenti di trasferimento d’autorità, ivi compresi     quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono     qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a     prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma,     una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione     né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di     cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

In riferimento all’ordinamento     militare, occorre evidenziare che non sussiste, di norma, un interesse     particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare. Di talché, ove     non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o     vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia     discrezionalità dell’Amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede     ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle     particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano     il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia.

Cons.     Stato, Sez. III, 11 dicembre 2012 , n. 6324

OPERE PUBBLICHE

L’esclusione del concorrente dalla procedura del cottimo     fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del Codice degli Appalti, avente     fondamento sulla rilevata carenza dei requisiti soggettivi     economico-finanziari, per sussistenza di debiti pregressi con l’Ufficio delle     Entrate dovuti al mancato pagamento di canoni demaniali per attività della     stessa tipologia di quello oggetto della procedura, è viziata da difetto di     istruttoria e di motivazione qualora la posizione del concorrente, rispetto     agli asseriti debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, debba essere     ancora definita nei suoi elementi essenziali. Tale circostanza, invero, non     consente di addebitare al concorrente una mancanza dello specifico     requisito economico-finanziario, fatta salva l’adozione di successivi     provvedimenti.

 

T.A.R.  

T.A.R.     Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 dicembre 2012, n. 5018

OPERE PUBBLICHE

La comunicazione effettuata dalla stazione appaltante ai sensi     e per gli effetti di cui all’art. 79 Codice degli Appalti in merito all’intervenuta     aggiudicazione definiva dell’appalto in favore di altro concorrente, con     indicazione dei soli estremi della relativa determinazione, è idonea a far     decorrere il termine di decadenza per la contestazione dell’esito della     gara. La predetta determinazione, invero, qualora chiaramente indicata nei     suoi estremi di riferimento, deve ritenersi certamente tale da consentire     al concorrente non aggiudicatario di esercitare il diritto di accesso     prendendo visione ed estraendo copia dell’atto ritenuto lesivo.

E’ legittima la trasmissione della     comunicazione ex art. 79 Codice degli Appalti effettuata dalla stazione     appaltante a mezzo fax, soprattutto nell’ipotesi in cui l’utilizzo di un     tale strumento sia stata espressamente prevista nella lex specialis ed autorizzata     dal concorrente, destinatario della stessa, nella domanda di partecipazione     compilata secondo le indicazioni fornite dal disciplinare di gara. In     merito deve, invero, rilevarsi che se è certamente meritevole di tutela     l’affidamento riposto dal privato negli atti dell’Amministrazione, analoga     tutela spetta anche all’affidamento dell’Amministrazione in atti e     comportamenti del privato, consistiti, nell’ipotesi descritta, nell’aver     acconsentito all’uso (ritenuto, quindi, adeguato) dello strumento del fax     per l’invio della comunicazione di cui all’art. 79 citato.

T.A.R.     Lazio, Roma, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 10249

OPERE PUBBLICHE

La segnalazione all’Autorità di Vigilanza e la conseguente     annotazione nel casellario informatico, va disposta non solo per     irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di     cui all’art. 48 Codice degli Appalti, ma anche per quelle commesse in sede     di dichiarazioni aventi ad oggetto il possesso dei requisiti di cui     all’art. 38 del citato provvedimento.

Il termine posto dall’art. 4 del     Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte     dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e     Forniture di cui all’art. 8, comma 4, Codice degli Appalti, ha natura     perentoria, con la conseguenza che entro il suddetto termine la     comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio deve non soltanto essere     adottata, ma altresì comunicata ai soggetti interessati, stante il     carattere ricettizio della stessa. In difetto, la deliberazione adottata     dal Consiglio dell’Autorità di Vigilanza di irrogazione della relativa     sanzione a carico del concorrente interessato, è affetta da illegittimità     per mancata osservanza del citato termine.

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