CASSAZIONE CIVILE
Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22619
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE – TURISMO
Il tour operator è direttamente responsabile dei danni patiti dal turista-consumatore allorquando gli stessi siano da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore (nel caso in esame, conducente di taxi), della cui attività si sia avvalso. Ciò perché il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della stessa attività, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del terzo. Ne consegue che, in riferimento alla fattispecie in esame, il tour operator risponde dei danni subiti dal turista-consumatore di pacchetto turistico durante il viaggio effettuato in territorio estero per raggiungere l’aeroporto da cui imbarcarsi per il volo di ritorno, all’esito di sinistro stradale avvenuto per fatto o colpa del vettore, della cui prestazione si è avvalso in sostituzione, per causa di forza maggiore, di quello aereo, contrattualmente previsto. |
Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22384
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE – RESPONSABILITA’ CIVILE
Il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state create da altri. Ciò perché è il proprietario-custode che mantiene nella res quelle caratteristiche dannose, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere.
In ordine al risarcimento del danno da fatto illecito, il riconoscimento degli interessi compensativi costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria del possibile danno da lucro cessante. Il giudice ha la possibilità di ricorrere a siffatta modalità, con il solo limite dell’impossibilità di calcolare tali interessi sulle somme integralmente rivalutate alla data dell’illecito. Gli interessi in parola, infatti, devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra comunque nello schema liquidatorio di cui all’art. 2056 c.c., in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 c.c. |
Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE – PROFESSIONI INTELLETTUALI – PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE
In relazione al contratto di opera intellettuale, ancorché risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella determinata omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
La lesione di un diritto deve tradursi in un concreto pregiudizio, senza il quale la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. Ciò detto, è evidente che l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. |
Cass. civ., Sez. lav., 7 dicembre 2012, n. 22216
CASSAZIONE CIVILE
In sede di legittimità, l’asserito mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia gravata, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia solo se le risultanze processuali non analizzate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze su cui il convincimento del giudice di merito si è fondato, con la conseguenza che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. |
Cass. civ., Sez. lav., 6 dicembre 2012, n. 21938
LAVORO (RAPPORTO DI) – OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
In tema di licenziamento per giusta causa, la mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia del dipendente trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche, allorché esso non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore medesimo, che scientemente assuma un rischio elettivo particolarmente elevato che supera il livello della mera eventualità per raggiungere quello dell’altissima probabilità, assumendo un comportamento non improntato ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Principi questi che, invece, devono presiedere all’esecuzione del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l’obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere una condotta che non vada a ledere l’interesse del datore di lavoro all’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa. |
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