Se la violazione del diritto a manifestare la propria religione in pubblico si concretizza in un rischio concreto per il soggetto, allora scatta lo status di rifugiato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue con la sentenza 5 settembre 2012 nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11

Cassazione penale sezione IV sentenza 23 luglio 2012 n 30109

In sede di procedura di riesame il Tribunale non può confermare un decreto di sequestro preventivo per tipologia di ipotesi funzionale (tra quelle previste dall’art. 321 c.p.p.) diversa da quella applicata dal giudice del provvedimento impugnato su conforme richiesta del pubblico ministero. Tuttavia, non ricorrendo le condizioni per la confisca per equivalente né potendo il Tribunale applicare un sequestro del tutto differente da quello richiesto dal pubblico ministero e disposto dal giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui il profitto del reato sia costituito da denaro, il sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell’imputato, e cioè di cose fungibili, finalizzato alla confisca, è legittimamente operato in base alla prima parte dell’art. 322 ter, co. 1 c.p.p., realizzandosi un sequestro ‘diretto’ e non “per equivalente’. Comunque, il sequestro ‘diretto’ in tanto è possibile in quanto vi siano elementi probatori che attestino la riconducibilità delle somme/disponibilità sequestrate proprio al profitto del reato specificamente ascritto.

 

Cassazione penale sezione IV sentenza 13 agosto 2012 n 32439

Nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed un’efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto “anche” alla guida del ciclomotore.

 

Cassazione civile sezione III sentenza 31 agosto 2011 n 17877

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione possono essere dedotti solo fatti impeditivi e/o costitutivi, successivi alla formazione del titolo e non già fatti inerenti alla formazione del titolo stesso. Di conseguenza, stante il fatto che in base al combinato disposto degli art. 205 C.d.S., comma 3 e L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, solo il giudice di pace ha competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, se il ricorrente non agisce in sede di opposizione alla cartella esattoriale avanti a tale giudice contestando la situazione sostanziale contro l’ente creditore (e non nei confronti del concessionario), la cartella esattoriale diviene definitiva.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 29 agosto 2012 n 14684

Il professionista deve pagare alla Cassa di previdenza di categoria i contributi sui redditi dichiarati come consulente per tutte le attività che abbiano un nesso con l’esercizio della libera professione. Riferimenti normativi: art. 11, co. 1, L. n. 576/1980.

 

Cassazione civile sezione I sentenza 28 agosto 2012 n 12971

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269 cod. civ., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status.

 

Cassazione civile sezione tributaria sentenza 28 giugno 2012 n 10807

Costituisce abuso del diritto la pratica costruttiva di aggiramento delle disposizione, e anche dei regolamenti comunali, circa la cubatura degli immobili, per risparmiare sull’imposta di registro e/o pagare meno di IVA.

In particolare, anche le zone dell’abitazione non abitabili (perché avente soffitto basso) devono entrare nel calcolo della globale metratura, facendo perdere, così l’agevolazione fiscale prima casa.

 

Tar Puglia Lecce sentenza 19 settembre 2012 n 1550

Ordinanze contingibili ed urgenti E’ illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Taranto ha ingiunto alla società ILVA di porre in essere con urgenza, nel proprio stabilimento siderurgico di Taranto, le misure idonee a scongiurare il pericolo alla salute pubblica, in quanto non risponde agli indefettibili presupposti per la sua emanazione, non essendo diretta a fronteggiare un’emergenza sanitaria, ma piuttosto a imporre l’esecuzione di obblighi che trovano la loro naturale sede nelle prescrizioni che devono accompagnare l’autorizzazione integrata ambientale. L’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Taranto ha ingiunto alla società ILVA di porre in essere con urgenza, nel proprio stabilimento siderurgico di Taranto, le misure idonee a scongiurare il pericolo alla salute pubblica difetta dell’altro elemento tipico che deve sorreggere l’ordinanza contingibile ed urgente, non palesandosi l’insorgenza improvvisa di una situazione di danno alla salute della collettività ed, anzi, essendo la questione, nella sua complessità, già sottoposta all’attenzione delle Autorità amministrative coinvolte.

 

Tar Puglia Lecce sezione I sentenza 22 giugno 2012 n 1123

Il compenso del ricercatore supplente deve essere pagato se l’attività ha avuto luogo per un monte ore superiore al limite previsto per le attività didattiche Il compenso del ricercatore supplente deve essere pagato se l’attività ha avuto luogo per un monte ore complessivo di 317 ore, superiore, pertanto, al limite di 250 ore previsto dall’art. 32 d.P.R. n. 382/80. Perché possa discorrersi di gratuità dell’incarico è necessario, in base all’art. 11 quater del d.l. n. 120 del 1995 e all’art. 12,comma sette, della l.341/1990,che le supplenze non comportino il superamento del monte orario previsto per le attività didattiche (come detto, pari a 250 ore ex art. 32 d.P.R. n. 382/1980).

 

Cassazione civile sezione II sentenza 15 marzo 2012 n 4143

Procura, società, firma illeggibile, irrilevanza, autore, identificabilità L’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, la quale sia apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

 

Cassazione civile sezione I sentenza 08 febbraio 2012 n 1784

Paternità, accertamento, intervento, padre naturale, inammissibilità Nel giudizio per il disconoscimento della paternità, non è ammissibile l’intervento di colui che è indicato come padre naturale, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento.

 

Cassazione civile sezione I sentenza 26 marzo 2012 n 4776

Canone RAI, aiuti di Stato, Europa, concorrenza, legittimità L’art. 87 del Trattato CE (ora art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), secondo cui sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”, non implica l’assoluta incompatibilità degli aiuti di Stato con gli interessi ed i valori tutelati dall’ordinamento comunitario, essendo piuttosto inteso a riservare la competenza agli organi comunitari di ogni decisione in merito a tali misure. Dal suo canto, l’art. 88 del Trattato CE (ora 108) prevede che gli aiuti esistenti siano sottoposti ad “esame permanente”, riservandone il giudizio di incompatibilità alla Commissione, onde l’aiuto esistente non può, prima di una valutazione di incompatibilità, essere considerato illegittimo. Ne consegue che, nell’ipotesi di imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente, qual è il canone Rai – alla stregua della decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005, conforme alla giurisprudenza comunitaria – non sussiste il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento, o la declaratoria di illegittimità dell’aiuto, il quale deve ritenersi, finché non ne sia stata rilevata l’incompatibilità da parte della Commissione, del tutto legittimo.

 

Cassazione civile sezione III sentenza 19 marzo 2012 n 4366

Processo civile, domanda nuova, contraddittorio, controparte, accettazione Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della controparte, che integra l’accettazione del contraddittorio e che è individuabile nella richiesta di rigetto delle avverse pretese, la quale è estensivamente riferibile anche alla domanda subordinata.

 

Cassazione civile sezione I sentenza 9 agosto 2012 n 14346

Il proprietario dell’immobile può installare l’impianto di videosorveglianza e l’assegnataria dell’abitazione coniugale non vanta alcun diritto alla privacy Il proprietario unico di un immobile, ancorché parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell’art. 5, c. 3, del codice della privacy, persona fisica che agisce per scopi esclusivamente personali, come tale non assoggettabile alla disciplina del codice nei casi, come quello oggetto di scrutinio, in cui i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. D’altronde, quanto al diritto alla riservatezza, se un’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata da estranei, senza particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza. (Nel caso di specie, pertanto, si ritiene che l’impianto di video sorveglianza non leda i diritti dell’assegnataria dell’abitazione coniugale, anche sotto il profilo da ultimo menzionato).

 

Cassazione civile sezione III sentenza 25 settembre 2012 n 16261

Scuola. Partita di calcio. Danni all’allievo. Responsabilità. Con sentenza del 29/7/2009 la Corte d’Appello di Genova respingeva il gravame interposto dal sig. M.D. in relazione alla pronunzia Trib. Genova 22/2/2008 di rigetto della domanda, proposta nei confronti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di un calcio al naso, ricevuto da altro giocatore durante una partita di calcio svoltasi il 4/6/2003 nella palestra della scuola, che gli aveva causato la frattura delle ossa del naso. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.), che ha presentato anche memoria. L’intimato Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha tardivamente prodotto “atto di costituzione” al solo fine di partecipare alla discussione. In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad infortunio subito da studente all’interno di struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di calcio (o, come nella specie, di calcetto), ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.

 

TAR Basilicata Potenza sezione I sentenza 16 maggio 2012 n 210

Appalto, illegittimità, danno esistenziale, prove, responsabilità precontrattuale L’unica posta di danno astrattamente risarcibile nell’ipotesi in cui la parte ricorrente che abbia partecipato ad una gara pubblica successivamente dichiarata illegittima non riesca a dimostrare la spettanza del bene della vita, è quella relativa alla responsabilità precontrattuale configurabile in ragione del “vulnus” inferto alla libertà a causa del coinvolgimento in una procedura che, per ragioni a lei non imputabili, si è svolta in modo non corretto, senza giungere a conclusione positiva. In tale ipotesi, però, il risarcimento del danno spetta nei limiti dell’interesse negativo secondo lo schema tipico della responsabilità precontrattuale, ovvero dalle spese sostenute per la partecipazione al procedimento e/o dalle altre occasioni vantaggiose sfuggite al concorrente a causa dell’inutile partecipazione alla procedura.

 

Corte Costituzionale sentenza 21 giugno 2012 n 153

Procedimento penale, misure cautelari, giudice, prununcia, incompatibilità Il giudice che si è pronunciato in una diversa fase processuale sulla libertà personale dell’imputato, formulando un apprezzamento prognostico (positivo o negativo) in ordine alla sua responsabilità (ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti), diviene incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa.

In questo quadro, anche le decisioni relative all’applicazione delle misure cautelari sono, in linea di principio, idonee a compromettere (o comunque a fare apparire compromessa) l’imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell’imputato, in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico su detta responsabilità.

 

Cassazione civile sezione III sentenza 08 febbraio 2012 n 1766

Sanzione disciplinare, geometra, impugnazione, giurisdizione, errore scusabile L’inosservanza dell’art. 3, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità alla quale è possibile ricorrere, non comporta un vizio del procedimento e l’illegittimità dell’atto, determinando invece la scusabilità dell’errore del destinatario, il quale abbia proposto il ricorso all’autorità amministrativa, in luogo che a quella giudiziaria. Ne consegue che, in tale evenienza, non potendosi ritenere il provvedimento stesso come definitivo per omessa impugnazione giurisdizionale nei termini, qualora l’autorità amministrativa lo abbia integrato con un provvedimento successivo, che richiami il precedente ed indichi i termini e l’autorità presso cui impugnare, ove l’impugnazione giurisdizionale avverso quest’ultimo sia stata tempestivamente proposta essa deve essere esaminata nel merito, perché il secondo provvedimento deve essere considerato integrativo del primo. (Fattispecie relativa a sanzione disciplinare comminata dal Collegio dei geometri).

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 13 giugno 2012 n 9644

Dipendente pubblico, assenza, sanzione disciplinare, codice disciplinare In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il provvedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. Pertanto la riscontrata assenza ingiustificata del dipendente pubblico nel luogo di lavoro nel corso di un normale controllo datoriale concretizza la violazione di alcuni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, come quelli di rendere regolarmente la prestazione lavorativa, per cui non si impone nella fattispecie, ai fini della validità della sanzione irrogata, la garanzia della pubblicità del codice disciplinare. Tanto più ciò vale quando non si sia arrivati al licenziamento del dipendente, ma sia stata comminata una sanzione disciplinare conservativa.

 

Cassazione civile sezione VI sottosezione T ordinanza 13 giugno 2012 n 9692

Medico, clinica, organizzazione autonoma, IRAP, redditi, aumento In base all’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 (come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 137/1998), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi.  Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 14 giugno 2012 n 9701

Telefono aziendale, uso privato, dipendente, licenziamento, legittimità

E’ irrilevante l’entità del danno patrimoniale causato al datore di lavoro ai fini del licenziamento disciplinare del dipendente, allorquando gli eventi contestati siano di estrema gravità, integranti una condotta contraria ai doveri primari del dipendente, di natura fraudolenta e tale da minare il legame fiduciario tra la parti. (Nel caso di specie lo stesso lavoratore aveva in sostanza ammesso di avere effettuato molte telefonate private verso lo stesso numero, partite da numeri di Centrali della Telecom Italia, di cui il ricorrente era dipendente. Il fatto era certamente di tale gravità da comportare il venir meno del legame fiduciario tra le parti, tanto più che le telefonate erano state riscontrate anche dai Carabinieri, che operarono anche il fermo dell’imputato, ed idonee a giustificare comunque la grave sanzione irrogata.)

 

Cassazione penale sezioni unite sentenza 30 marzo 2012 n 12164

Procedimento penale, Cassazione, difensori, numero, limiti, esclusione La disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell’art. 613, comma secondo, cod. proc. pen., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell’albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.

 

Cassazione penale sezione VI sentenza 03 aprile 2012 n 12516

Coniuge, separazione, mancanza, mezzi di sussistenza, reato, esclusione Il mancato contributo economico da parte del coniuge non legalmente separato che non determini uno stato di bisogno nell’altro coniuge e non comporti, di conseguenza, il venir meno dei mezzi di sussistenza non integra la fattispecie prevista dall’art. 570 cod. pen.

 

Consiglio di Stato adunanza plenaria ordinanza 24 settembre 2012 n 33

Competenza territoriale inderogabile. L’Adunanza Plenaria chiarisce l’interpretazione dell’art. 13 c.p.a., mutuando quanto precisato dalla relazione al Codice, ove si legge che il criterio ordinario di riparto della competenza per territorio “è quello della sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia. Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la competenza è del Tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano. Ciò in linea con il più recente orientamento secondo cui deve in tali ipotesi privilegiarsi il criterio connesso all’ambito territoriale di efficacia diretta del potere esercitato, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi, nonché per non accrescere oltremodo il carico del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le controversie aventi ad oggetto l’attività delle amministrazioni che hanno sede nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta circoscritti ambiti territoriali”.

1. In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato e tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti “diretti” dell’atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in un diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale.

2. Sussiste la competenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia sulla controversia avente ad oggetto, in via principale, il diniego di autorizzazione al subappalto emesso da amministrazione pubblica avente sede nella Regione Puglia, relativamente a lavori affidati e da eseguirsi nella Regione stessa, e, quale atto presupposto, l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina.

3. L’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto non è atto avente portata generale né ha efficacia sull’intero territorio nazionale, bensì opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti “diretti” nell’esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest’ultimo è costituito e si svolge.

 

Corte di giustizia europea sezione IV sentenza 27 settembre 2012 Causa C 179 11 Cgue

Aasilo: la domanda obbliga il paese all’assistenza anche se la destinazione è diversa Tutele più ampie per i richiedenti asilo in un paese dell’Unione europea. I singoli Stati non potranno più giocare al rimpiattino della responsabilità adducendo di non essere competenti in quanto il paese di destinazione è un altro. Per la Corte di giustizia europea, sentenza del 27 settembre 2012, Causa C-179/11, le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo devono essere concesse dallo Stato membro al quale è stata presentata la domanda, anche nel caso in cui tale Stato chiami in causa un altro Stato membro, da esso ritenuto competente ad esaminare detta domanda e ciò in base ai criteri enunciati dal regolamento “Dublino II” (Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003). La direttiva 2003/9, che detta alcune norme minime in merito alle condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo (l’alloggio, il vitto e il vestiario, forniti in natura o sotto forma di sussidio), prevede, infatti, soltanto una categoria di richiedenti asilo, comprendente tutti i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi che depositano una domanda di asilo. Di conseguenza, tali condizioni minime di accoglienza devono essere concesse non soltanto a coloro che si trovano nel territorio dello Stato membro competente, ma anche a quelli che restano in attesa della determinazione dello Stato membro competente, tenendo presente che tale procedimento di determinazione può durare svariati mesi. La Corte ha anche chiarito che l’obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza si impone sin dalla presentazione della domanda di asilo e per tutta la durata del procedimento di determinazione dello Stato membro competente fino al trasferimento effettivo. La Corte ricorda infine che le condizioni minime di accoglienza possono essere ridotte o revocate nelle situazioni, elencate dalla direttiva sopra citata, in cui il richiedente asilo non rispetti il regime di accoglienza stabilito dallo Stato membro interessato (ad esempio, qualora l’interessato non si rechi ai colloqui personali previsti ai fini dell’istruzione della domanda di asilo).

 

TAR Lazio Roma sentenza 30 agosto 2011 n 7395

Circolari interpretative, impugnazione, carenza di interesse, privati Le circolari interpretative, avendo natura di meri “pareri giuridici” resi dalla P.A., sono insuscettibili di impugnazione, non tanto a causa della carenza di giurisdizione del G.A. (o di altro giudice) quanto per carenza d’interesse al ricorso da parte del privato.

Ciò in quanto:

1. L’individuazione della categoria giuridica alla quale è ascrivibile un atto, se provvedimento, atto generale, regolamento o circolare, non può essere condotta solo in funzione di criteri meramente formali, posto che accogliere un simile approccio metodologico può generare carenze di tutela nei confronti degli interessi dei destinatari dell’atto.

2. Con il termine circolare non si intende un tipo di atto ben definito, ma il mezzo con cui determinate comunicazioni vengono effettuate. Si può ritenere ormai assodato che con il termine circolare non si voglia intendere un tipo di atto amministrativo contrassegnato da un contenuto preciso, ma un semplice strumento o modo di comunicazione dai contenuti più eterogenei.

3. La circolare è costituita da disposizioni, le quali possono essere benissimo contenute in un regolamento. Qualsiasi considerazione su tali strumenti di comunicazione non può prescindere dalla consapevolezza che siamo dinanzi ad una categoria eterogenea di atti emanati da Pubbliche amministrazioni (ovvero da soggetti, anche privati, ad esse legislativamente equiparati) che comprende un arco di possibilità attizie dai variegati contenuti, che vanno dalla fonte normativa secondaria di tipo regolamentare, al provvedimento mascherato da atto apparentemente a contenuto normativo, ma destinato ad un numero circoscritto e ben definito di soggetti, alla “circolare pura” che non raccoglie nessuna delle caratteristiche proprie delle prime due tipologie di circolari.

Di conseguenza:

4. Possono ben essere oggetto di gravame le circolari che non hanno contenuto meramente interpretativo e cioè quelle diverse dagli atti interni della P.A., finalizzati essenzialmente ad indirizzare uniformemente l’azione dei vari uffici od organi, in quanto recano anche indicazioni attuative della fonte (primaria o secondaria) della quale costituiscono applicazione.

5. In presenza invece di circolari interpretative, ovvero di atti attraverso i quali l’amministrazione si sia limitata a fornire chiarimenti di carattere interpretativo sulla normativa di settore, non ricorre, a mezzo di esse, la fissazione di regole caratterizzate da una chiara incidenza sulla sfera giuridica dei terzi, non essendo dotati di quel crisma dell’autonoma lesività che ne giustifica la possibilità di immediata ed autonoma impugnazione, neppure da parte di un soggetto che cura gli interessi di una intera categoria professionale involta dall’adozione dell’atto. Ciò in quanto le circolari interpretative, data la loro natura, non sono in grado di produrre alcuna lesione concreta ed attuale nei riguardi dei terzi estranei agli uffici destinatari delle stesse.

 

Cassazione penale sezione I sentenza 30 settembre 2012 n 30991

Tentato omicidio. Lesione personale. Occorre valutare il diverso atteggiamento psicologico dell’agente e la diversa potenzialità dell’azione lesiva. La prima sezione penale con la sentenza in epigrafe chiarisce che per la corretta qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o tentato omicidio, occorre valutare il diverso atteggiamento psicologico dell’agente e la diversa potenzialità dell’azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell’azione si esaurisce nell’evento prodotto, nel secondo vi è un quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell’agente. Nella vicenda che ne occupa, le modalità del litigio che ha visto coinvolti due stranieri hanno indotto la Corte di merito a fare corretta applicazione dei principi giurisprudenziali. Difatti, l’accertamento da compiersi secondo i criteri che presiedono alla configurabilità del delitto tentato, deve riferirsi a un giudizio ex ante di oggettiva idoneità dell’azione dell’imputato a cagionare la vittima della vittima, evidenziando in tale contesto prognostico il mezzo utilizzato, rappresentato, nel caso di specie, da una bottiglia spezzata utilizzata come arma da punta e da taglio, le regioni corporee attinte (il capo, il collo e l’emitorace sinistro) e il numero dei colpi inferti. La Corte territoriale ha logicamente e ragionevolmente ritenuto la sussistenza dell’idoneità degli atti in relazione alla loro adeguatezza causale in rapporto alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, e ha, coerentemente, ritenuto, al fine della valutazione della potenzialità espansiva della condotta, non essendo necessario che la vittima si fosse trovata in pericolo di vita. Conformemente ai predetti principi, il giudice di seconde cure ha dato esaustivo conto della qualificazione del fatto quale tentato omicidio, richiamando la valenza concorrente dell’aspetto relativo alla idoneità degli atti e le considerazioni svolte al riguardo ed evidenziando due dati fattuali specifici, relativi all’accanimento contro la vittima da parte dell’imputato che lo ha continuato a colpire e alla pronuncia della frase “ora lo ammazzo”; e, con ragionamento probatorio corretto, ha ritenuto tali elementi idonei a esprimere la sussistenza dell’animus necandi, in linea con le valutazioni fatte dal primo Giudice che aveva già posto in debito risalto gli elementi fattuali e i dati probatori acquisiti e ritenuto la condotta, particolarmente pervicace e reiterata, tenuta dall’imputato tale da configurare, con prognosi ex ante, l’ipotesi del tentato omicidio. Per tale motivo, i giudici di legittimità concordano con la qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’espulsione dal territorio dello Stato, disposta a pena espiata ai sensi dell’art. 235 c.p., che è eliminata in tale sede. Al fine della qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o quale reato di tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell’agente e alla diversa potenzialità dell’azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell’azione si esaurisce nell’evento prodotto, nel secondo vi è un quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell’agente (Con tale premessa, la Corte ha confermato la condanna per tentato omicidio in capo ad uno straniero che, nel corso di una lite, aveva colpito un uomo alla testa con una bottiglia, e poi con il collo della stessa, intanto rottasi per il colpo, sul volto e su varie parti del corpo, riportando profonde irregolari ferite da taglio, elementi, questi, ritenuti idonei a esprimere la sussistenza dell’animus necandi, oltreché l’idoneità degli atti).

Cassazione civile sezione II sentenza 25 settembre 2012 n 16294

Concorrenza sleale.

Illecito civile ed illecito derivante da atti di concorrenza sleale. Rapporto. La ricorrente aveva dedotto che l’illecito concorrenziale configurato dall’art. 2598 c.c. fosse geneticamente estraneo alla Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c., e che, per di più, ciò autorizzasse l’illazione per cui la violazione dell’art.2598 c.c. sia in re ipsa produttiva di un danno risarcibile per equivalente, da liquidare – certa per definizione la sua esistenza, quanto difficilmente accertabile il suo esatto ammontare – con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.. La Corte è dell’avviso esattamente contrario. Pacifica in dottrina la considerazione per cui tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell’illecito civile interceda un rapporto di specie a genere, che consente di colmare le lacune della prima mediante il ricorso alle regole generali proprie della seconda; non senza considerare che tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non è data una terza ipotesi. La specificità delle norme repressive dell’illecito concorrenziale non si coglie a livello di determinazione del danno per equivalente, nel senso, cioè, che la distorsione del mercato sia ex se produttiva di un pregiudizio risarcibile, ma, semmai, sotto il profilo dell’elettiva tecnica di repressione adoperata, basata principalmente sull’inibitoria e sugli altri provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti della violazione (art.2599 c.c.); lì dove, invece, è solo l’illecito civile ad essere strutturato in funzione prettamente risarcitoria. E difatti, colpa e danno, coessenziali al paradigma dell’art. 2043 c.c., sono soltanto eventuali, invece, nelle ipotesi di concorrenza sleale previste dall’art.2598 c.c., e non a caso sono localizzati in una norma a parte sul risarcimento (l’art.2600 c.c.), che presuppone, al pari dell’art.2043 c.c., la colpa o il dolo, un danno effettivo (a differenza di quanto richiesto per la tutela inibitoria, accordabile anche per i danni futuri o potenziali) e il nesso causale tra questo e la condotta dei soggetto agente. Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione.

 

Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza 14 dicembre 2009 n 1246

Incarichi professionali. In tema di responsabilità del segretario generale e del responsabile del settore affari del personale di un ente locale per danno erariale derivante dall’illegittimo affidamento di incarichi in assenza dei requisiti di legge Incarichi professionali. In tema di responsabilità del segretario generale e del responsabile del settore affari del personale di un ente locale per danno erariale derivante dall’illegittimo affidamento di incarichi in assenza dei requisiti di legge – art. 28 D.Lo 30.03.2001 n. 165 (nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per aver affidato incarichi dirigenziali a personale interno privo del requisito del diploma di laurea)

 

Cassazione penale sezione II sentenza 21 agosto 2012 n 32909

Difensore, ispezione, sequestro, reato, garanzie, diritto di difesa Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri che devono svolgersi presso il difensore, non introducono un principio in senso lato immunitario del difensore, ma tutelano l’inviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente rilevante, di cui all’art. 24 Cost. Pertanto, quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, non occorre l’avviso al Consiglio dell’ordine forense poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o “l’oggetto della difesa”.

 

Cassazione penale sezione V sentenza 11 settembre 2012 n 34758

Hashish, uso personale, giudice, valutazione, circostanze La scorta di 50 grammi di hashish può essere considerata per uso personale; è sempre necessaria la valutazione del contesto da parte del giudice.

In altri termini, il mero superamento dei limiti quantitativi stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (quando si tratti di un quantitativo particolarmente importante) non può fondare la presunzione “assoluta” della destinazione illecita, giacchè, pur in presenza di date “quantità”, superiori ai limiti quantitativi massimi stabiliti dal decreto ministeriale, l’ipotesi della destinazione “ad un uso non esclusivamente personale” ben può essere smentita, ad esempio, sulla base di “altre circostanze dell’azione” (tra le quali rientrano anche l’eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l’uso abituale di droga), e ciò soprattutto se il superamento della soglia è modesto.

 

Cassazione penale sezione II sentenza 13 marzo 2012 n 9541

Legge penale, concorso di norme, legge speciale, pertinenza, beni danneggiati La disposizione di cui all’art. 15, comma primo, lett. a), cod. della strada – che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze – riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 635, comma prima, n. 3, cod. pen., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva, a tal fine, la non perfetta coincidenza dell’oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito per l’omessa verifica del rapporto pertinenziale tra i beni danneggiati – fioriera e lampione – e la sede stradale).

 

Cassazione civile sezione III sentenza 26 luglio 2012 n 13206

Beneficio d’inventario, eredità, beni ereditati, reinvestimento, pignoramento in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la vendita di un bene ereditario e il reinvestimento del denaro ricavato, rispettati gli oneri procedurali imposti dagli artt. 747 e segg. cod. proc. civ., non rendono il bene dell’erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali ben potranno pertanto sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, ove l’erede, proponendo la relativa eccezione, faccia valere il beneficio.

 

Cassazione civile Sezione II sentenza 25 giugno 2012 n 10587

Il proprietario di una macelleria può essere condannato ad attutire i rumori dell’impianto di refrigerazione, non tollerati dai vicini I parametri fissati dalle norme speciali a protezione dell’ambiente e di esigenze della collettivita’, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l’intollerabilita’ delle immissioni, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile, potendo questi pervenire al giudizio di intollerabilita’, ex articolo 844 c.c., delle immissioni, ancorche’ contenute nei limiti di detti parametri, sulla scolta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarita’ della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. Per questa ragione, il proprietario di una acelleria è stato condannato ad attutire i rumori dell’impianto di refrigerazione, non tollerati dai vicini

 

Cassazione civile sezione VI sottosezione V ordinanza 25 maggio 2012 n 8402

Equitalia, notifica, ritardo, spese di lite, condanna, insindacabilità La condanna, da parte del giudice del merito, alle spese di lite della società concessionaria per la riscossione dei tributi per l’ipotesi di notifica intempestiva della cartella di pagamento è insindacabile in sede di legittimità. Una volta pronunciata nei gradi di merito la condanna alla rifusione delle spese di lite, è irrilevante, ai fini della sua riforma, l’accertamento circa l’eventuale assenza di profili di colpa a carico della società nel ritardo della notifica, non potendo tale accertamento, in sede di legittimità, prevalere sul criterio legale della soccombenza stabilito dall’art. 91 c.p.c.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 27 marzo 2012 n 4903

Autista, sinistro, responsabilità, risarcimento, datore di lavoro, prova   Ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l’evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.

 

Cassazione civile sezione I sentenza 26 luglio 2012 n 13279

Società, collegio sindacale, presidente, responsabilità, assemblea ordinaria Il criterio conservativo di cui all’art. 1367 cod.civ. impone la soluzione interpretativa della clausola statutaria che faccia salva la competenza dell’assemblea ordinaria sulla delibera in materia di azione di responsabilità nei confronti del presidente del collegio sindacale, attribuendo al termine statutario per la convocazione dell’assemblea stessa, avente ad oggetto tale materia, lo stesso significato ed efficacia del termine di sei mesi fissato dall’art. 2364, comma 2 cod.civ., nel senso cioè di non precludere lo svolgimento dell’assemblea ordinaria anche oltre quel termine, senza attribuire alla riunione assembleare la natura di ordinaria o straordinaria a seconda della data in cui si tiene. (Fattispecie in cui il ricorrente, Presidente del Collegio Sindacale di una cooperativa, impugnò la deliberazione con la quale l’assemblea della società aveva disposto l’esercizio dell’azione di responsabilità nei suoi confronti. Premesso che l’art.14 dello Statuto sociale prevedeva che “l’assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di marzo, ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da tanti soci che rappresentino non meno di un quinto dei voti complessivi”, egli deduceva che la delibera in questione era da ritenere inesistente, atteso che la riunione assembleare, sebbene tenutasi in epoca successiva al mese di marzo, era stata svolta secondo le modalità dell’assemblea ordinaria e non straordinaria come imposto dalla clausola statutaria, non essendo il verbale stato redatto da Notaio come prescritto dall’art. 2375 comma 2 cod.civ.)

Di admin

Lascia un commento

Help-Desk