N. 00720/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00415/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2014, proposto da:
Giulio Pucci, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Andrei, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Pellegrini e Francesca Panesi, con domicilio eletto presso l’avvocato Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;
Unione dei Comuni della Lunigiana – Consorzio Toscana Nord – Comprensorio di Bonifica N. 3, Regione Toscana;
Provincia di Massa Carrara, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Cariola, e domiciliata per legge presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

nei confronti di

Marco Bedini, Condominio Le Palazzine;

per l’annullamento

determinazione del dirigente del settore LL.PP, Serv. a rete, protezione civile e mobilità del Comune di Massa n. 4129 del 18.11.2013, notificata al ricorrente in data 10.12.2013 e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso collegato e conseguente e comunque lesivo, e cioé:

– parere della Provincia di Massa Carrara – settore lavori pubblici, viabilita’ e difesa del suolo, prot. n. 27092 del 14.10.2013;

– deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 275 del 9.10.2013, di approvazione dello studio idraulico di dettaglio degli interventi da eseguire sul reticolo idrografico denominato “Fosso Bozzone”;

– ordinanza Sindacale del Comune di Massa n. 169 del 28.11.2012;

– ordinanza Dirigenziale della Provincia di Massa Carrara – settore lavori pubblici, viabilita’, difesa del suolo n. 83 del 17.11.2012;

– deliberazione della Giunta del Comune di Massa n. 430 del 4.11.2010, di istituzione dell’Unita’ di Crisi;

– provvedimento Sindacale del Comune di Massa n. 13 del 4.11.2010

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa e della Provincia di Massa Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare sul quale scorre un fosso demaniale denominato Fosso Bozzone.

Il dirigente del Comune di Massa, con determina n. 4129 del 18.11.2013, ravvisato un intenso rischio idraulico nel reticolo idraulico relativo al suddetto fosso, ha ordinato alla parte istante di adeguare la funzionalità del fosso stesso, tra cui l’eliminazione della tombinatura.

Avverso tale provvedimento e gli atti connessi l’interessato è insorto deducendo varie censure.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Massa e la Provincia di Massa Carrara.

Alla camera di consiglio del 2 maggio 2014 la causa è stata posta in decisione.

Ciò premesso in fatto, il Collegio osserva quanto segue.

Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sull’assunto che la questione dedotta rientri nella cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

L’eccezione è fondata.

Ad avviso del Collegio la materia è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall’art. 143, comma 1, lett. a) e b), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In argomento la giurisprudenza ha costantemente affermato che “La giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, sancita dall’art. 143 comma 1 lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, ha per oggetto, tra l’altro, i ricorsi (…..) avverso i provvedimenti amministrativi adottati in forza dell’art. 2 r.d. n. 523 del 1904 e che, pur se promananti da autorità diverse da quelle preposte al settore, sono caratterizzati dall’incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche e, pur se volti alla soddisfazione di interessi più generali o comunque diversi rispetto a quelli più specifici, sottesi all’uso delle acque pubbliche e all’autorizzazione delle opere idrauliche, interferiscono inevitabilmente con questi ultimi (nel caso di specie, la gravata ordinanza era volta ad inibire e a reprimere la realizzazione degli interventi contestati a distanza inferiore a dieci metri dalla sponda del canale demaniale…., e un simile profilo integra una situazione direttamente e immediatamente incidente sul regime delle acque pubbliche, con conseguente attrazione alla sfera di giurisdizione del tribunale Superiore delle acque pubbliche, atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque demaniali correnti nei fiumi, canali e scolatoi pubblici, basata sulla ragione pubblicistica di assicurarne lo sfruttamento e il libero deflusso)” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, sentenza 7 dicembre 2009, n. 8602).

La Corte di Cassazione, sez. I civile, con sentenza 24 luglio 1981 , n. 4787 ha affermato che i “canali di scolo, come disciplinati dal citato t.u., sono opere idrauliche riguardanti pur sempre l’utilizzazione delle acque e la risoluzione della relativa controversia coinvolge questioni, non solo giuridiche, ma anche tecniche, inerenti ad acque pubbliche”.

Inoltre si è pure ritenuto che ai sensi dell’art. 143 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, rientra nella competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche l’impugnazione dell’ordine di ripristino di un canale di scolo (T.A.R. Molise, 30 gennaio 2005 , n. 41).

Il fatto che il fosso in questione non risulti formalmente classificato tra le “acque pubbliche” non appare dirimente, giacché, in un caso fortemente affine a quello dedotto nel presente giudizio, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella sentenza n. 97 del 2 luglio 2003, ha affermato che “Sussiste la giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, in rapporto anche al più ampio concetto di acqua pubblica introdotto dalla l. n. 36 del 1994, ove si tratti di corso d’acqua che, pur raccogliendo acque di origine pluviale, non possa considerarsi mera fognatura né raccolta di acque meteoriche non convogliate o non identificabili come corpo idrico, per cui, trattandosi di fosso (corso d’acqua minore) tombato in area di pertinenza privata, spetta ai proprietari frontisti (pur sotto la vigilanza, il controllo e la supervisione dell’Autorità regionale competente per le opere idrauliche), visto l’art. 12 r.d. n. 523 del 1904, intraprendere, anche consorziandosi, le necessarie misure di ripristino, tutela e difesa (innanzitutto delle rispettive proprietà)” (TAR Sicilia, Palermo, I, 31.3.2011, n. 592).

In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere competente il Tribunale superiore della acque pubbliche.

In virtù dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali dei ricorsi in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio, considerato che la gravata determinazione, nell’indicare il TAR quale autorità cui è proponibile l’impugnativa, ha indotto in errore il ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione e indica munito di giurisdizione il Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine precisato in parte motiva. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

Il 05/05/2014DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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