La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con decisione del 7 aprile 2014, n. 15463, sanziona con la nullità – purché prontamente rilevata dalla difesa ex art. 182 c.p.p. comma 2 – l’ordinanza del Tribunale con cui venga revocato ex art.495 4 comma c.p.p. il precedente provvedimento ammissivo dei testi della difesa, qualora tale nuova decisione non sia adeguatamente motivata.

Il diritto della parte di difendersi provando può essere limitato dal potere officioso di cui all’art. 495 c.p.p solo quando il  requisito della superfluità della testimonianza sia adeguatamente argomentato;pertanto,  in linea con la giurisprudenza europea, il giudice di legittimità ribadisce quindi come il principio della “parità delle armi”  richieda  una sostanziale parità soprattutto nelle posizioni delle  parti processuali:  il giudicante potrà pertanto adeguatamente esprimere una valutazione in merito alla superfluità della prova solo dopo una istruttoria che abbia consentito  sia alla accusa che alla difesa di concorrere alla formazione della prova stessa.

Avv. Barbara Carrara

 

 

Di Barbara Carrara

Avvocato Cassazionista del Foro di Roma

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