incidente stradaleE’ possibile impugnare la sanzione per la mancata comunicazione dei dati del conducente, dopo aver comunque pagato la multa presupposta, dichiarando che il conducente è ormai deceduto e documentando uno stato di shock e condizioni psicofisiche compromesse da un incidente stradale?

  A cura dell’avv. Grazia Masi

La legge in tema di sanzioni amministrative è abbastanza lapidaria.  Nelle violazioni cui e`applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e` responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione e` commessa per errore sul fatto, l’agente non e`responsabile quando l’errore non e`determinato da sua colpa [1].

Inoltre non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facolta`legittima ovvero in stato di necessita`o di legittima difesa [2]

La mancata comunicazione dei dati del conducente “senza giustificato o documentato motivo” è un caso evidente di colpa, cioè negligenza nel non aver adempiuto ad un obbligo di legge. Purtroppo la legge non ammette ignoranza.

Peraltro le istruzioni contenute nei verbali delle sanzioni amministrative del codice della strada sono abbastanza chiare.

Il fatto di non aver comunicato i dati per causa di forza maggiore (o stato di necessità) potrebbe essere sostenibile qualora il proprietario dell’auto fosse impossibilitato (per esempio perché ricoverato) dopo i 60 gg utili per inviare la dichiarazione.

La terapia psicologica iniziata potrebbe essere utile per sostenere che la proprietaria non era in condizioni psicofisiche tali da comprendere perfettamente il tenore del verbale.

Si potrebbe cioè sostenere di essere incorsi in errore non determinato da colpa perchè psicologicamente non si era in grado di comprendere il significato degli avvisi contenuti nel verbale compreso quello dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente.

E’, quindi, possibile impugnare il verbale notificato per evidenziare la contraddizione in cui si è incorsi pagando la multa: si è agito perchè si era nella possibilità fisica di farlo, ma non in condizioni psicologiche di comprendere l’errore.

Intanto c’è da dire che le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi [3], per cui il proprietario dell’auto può rifiutarsi di pagare la multa, sapendo che la violazione è stata commessa dal de cuius, ed a maggior ragione può comunicare i dati del conducente e  magari un certificato di morte.

Nel caso in cui la dichiarazione dei dati del conducente non sia firmata dallo stesso, infatti, il verbale viene nuovamente notificato al responsabile. Inviando il certificato di morte, si dà immediatamente atto all’autorità accertatrice (polizia, carabinieri, vigili urbani) che l’invio è inutile.

Per poter impugnare seriamente il verbale serve, comunque, un “giustificato e documentato motivo”, per cui serve che ci sia documentazione medica che conforti l’ipotesi di “shock psicologico”. I medici specialisti dovranno cioè certificare se lo stato delle facoltà mentali del soggetto sia tale da poter compromettere la comprensione del verbale della sanzione amministrativa notificato.

Potrebbe essere utile verificare se dal libretto dell’auto risulta che il conducente trasgressore avesse in uso continuativo l’automobile.

Tale annotazione è divenuta obbligatoria dal 3/11/2014 per tutti coloro che non essendo proprietari di un’auto ne hanno l’uso per più di 30 giorni l’anno anche non continuativi.

Questo servirebbe per avallare la tesi che effettivamente il conducente era il de cuius e che il proprietario dell’auto non era in sè quando ha deciso comunque di pagare la prima multa per eccesso di velocità.

A questo punto cosa consiglio?

1) procurarsi documentazione medica;

2) verificare libretto di circolazione auto;

3) presentare degli scritti difensivi all’autorità accertatrice della sanzione (polizia di Stato, carabinieri, vigili urbani) entro 30 giorni [4] confidando in un annullamento in autotutela;

4) nel termine di 60 gg. si potrebbe poi fare il ricorso al Prefetto: procedura veloce, meno formale, si chiede di essere sentiti, ma in caso di rigetto il Prefetto può irrogare il doppio della sanzione. Vista la particolarità del caso lo sconsiglierei;

5) si può fare, infine, ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione sempre entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Ci sono maggiori speranze perchè il Giudice di Pace decide secondo equità, e  nella peggiore delle ipotesi riduce (o mantiene) la sanzione al minimo edittale.

 

 

[1] Art. 3 L. 689/1981

[2] Art. 4 comma 1 L. 689/1981

[3] Art. 7 L. 689/1981

[4] Art. 18 L. 689/1981

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