A cura dell’avvocato stabilito Giulio La Barbiera

La tematica in oggetto va analizzata facendo riferimento alla Legge n.° 41 del 2016 che ha  apportato vistose modifiche integrative al vigente codice penale, introducendo le disposizioni 589-bis (omicidio stradale); 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale); 590 (lesioni personali colpose);  590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime); 590-ter (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali); 590-quter (computo delle circostante) e  590-quinquies (definizione di strade urbane e extraurbane).

La disposizione che interessa analizzare, nella presente dissertazione, è la 589-bis c.p., con specifico riferimento al caso del pedone “vittima”, a causa del suo agire distratto ed imprevedibile, di incidente stradale con esito letale.

Per comprendere la dimensione normativa di tale nuova fattispecie criminosa è necessario riportare il testo della medesima.

 In tale articolo, il legislatore prescrive che:                                              
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,  cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto“.

Dal’analisi scrupolosa del testo della norma in commento, si evince chiaramente la natura di matrice colposa della stessa, tanto più che la base normativa è costituita, al di là di ogni dubbio, dalla fattispecie criminosa dell’omicidio colposo, prevista e sanzionata all’articolo 589 c.p.

Ciò premesso ed entrando nel “vivo” della nostra tematica, va, innanzitutto, sottolineato che “le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, per cui la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.

In altri termini in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali,                             il conducente ha l’obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili”                   (Cass. Pen., 19 ottobre 2016, n. 44323)[1].

Tuttavia: “In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento trova opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile  anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità e tale prevedibilità deve                                                      essere valutata non in astratto ma in concreto”                                                                 (Fattispecie in tema di omicidio colposo) (Cass.Pen., 24 maggio 2016, n. 21581).[2]

In altri termini: ci sono casi, su cui si sono pronunciati gli Ermellini, in cui incide ed altri in cui non incide, l’imprevedibilità dell’agire della vittima del reato in esame, sulla valutazione della condotta criminosa del soggetto agente                               (il conducente dell’autoveicolo o di ciclomotore o di autoarticolato etc.).

Con riferimento alla prima ipotesi si può, senza dubbio, evidenziare che:

“In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall’imputato la tesi definitiva del malore improvviso – da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come previsto dall’art. 88 c.p. e non nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 stesso codice – il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile( a esempio letà o le condizioni psico-fisiche dell’imputato) e in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile quale un improvviso colpo di sonno dovuto a uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida”.

(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna in cui si prospettava la mancata considerazione della tesi del malore, evidenziando che nella motivazione della decisione erano state indicate in modo satisfattivo le ragioni che ostavano alla configurabilità del malore; in particolare, assenza di predeneti e mancato riscontro sanitario, condizioni dell’imputata all’atto dell’arrivo dei soccorsi, dichiarazioni dei testimoni sulle circostanze dell’incidente e sulle condizioni dell’imputata) (Cass., Pen., 22 aprile 2016, n. 24132).[3]

Con riferimento alla seconda ipotesi, si può,invece, evidenziare che:

“In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento: causa da sola sufficiente a produrlo.

In altre parole, quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni, e quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli.

Sostanzialmente non è affatto eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza  di strisce pedonali o di un semaforo ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo ed il conducente dell’autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità”.[4]  

Va tuttavia, evidenziato che, recentemente, la giurisprudenza di merito, distaccandosi parzialmente dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, ha sancito il principio secondo cui: “Il pedone deceduto a seguito di un investimento stradale è considerato corresponsabile se il sinistro è avvenuto mentre camminava sul ciglio di una strada provinciale sprovvista di spazi destinati al transito a piedi, nello stesso senso di marcia dei veicoli e senza indossare indumenti riflettenti”                     (Tribunale di Torino – Sezione 4 – Sentenza 24 novembre 2016 , n.° 5667)[5].

Va , tuttavia, evidenziato il retroterra giurisprudenziale delle conclusioni sin qui tracciate, per poter delineare una visione d’insieme di tale complessa e sempreverde tematica.

A tal proposito, va senz’altro citata la sentenza n.° 23152 del 2012, pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Quarta Sezione Civile.

In tale pronuncia, I Giudici del Supremo Consesso, giungono a statuire che:

“In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa  da utenti della strada alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che prevede a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada”.[6]

A tale sentenza fa eco anche Cass. IV, sent. 19635 del 25-5-2010 (ud. 2- 4 -2010) rv. 247334.

In tale sentenza, I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, affermano che: “L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 C.d.s.,                    è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente pararare davanti all’automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece  sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l’attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali”

(Fattispecie di omicidio colposo causato dal tamponamento di un auto in panne da parte di un altro autoveicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa la responsabilità del conducente di quest’ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della carreggiata era impedita dalla presenza di altra autovettura, tenuto conto dell’ora notturna e dell’assenza di illuminazione stradale).[7]

Sussistendo, tranne che per alcune sfaccettature, uniformità di vedute sul tema in oggetto, sia in giurisprudenza di legittimità che in giurisprudenza di merito, tra l’orientamento giurisprudenziale sancito dalla Cassazione, con sentenza 21581/2016 e gli orientamenti sia precedenti che successivi a tale sentenza, va concluso che il conducente dell’autoveicolo (o del ciclomotore o dell’autoarticolato), va esenta da responsabilità penale per omicidio stradale colposo nei confronti del pedone, ai sensi della L. 23 marzo 2016, n. 41 (con riferimento all’art. 589-bis c.p.), qualora: “la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento”, nel caso in cui “il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile” (Sez. 4 sent. 33207 del 31-7-2013 (ud. 2-7-2013) rv. 255995)[8].

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[1] Da: art. 589 c.p. par. 1 “Circolazione stradale” – CODICE CIVILE e CODICE PENALE – ADDENDA DI AGGIORNAMENTO 2016 – ICODICI SUPERIORI 2016  diretti da Guido ALPA  e Roberto GAROFOLI  NEL DIRITTO EDITORE.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Ibibem.

[5] Da: CONCORSO DI COLPA – SINISTRI STRADALI, PEDONE CORRESPONSABILE SE CAMMINAVA SUL CIGLIO DELLA PROVINCIALE . – Francesco Machina Grifeo| 3/2/2017 – Tribunale di Torino – Sezione 4 – Sentenza 24 novembre 2016, n. ° 5667 – su: www.diritto24.ilsole24ore.com.

[6] Da: i codici COMMENTATI per le professioni forensi – APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AI CODICI CIVILE E PENALE – ANNOTATI CON LA GIRISPRUDENZA – SELEZIONE RAGIONATA DELLE PIU’ RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – CONSULTABILE DURANTE LE PROVE SCRUTTE DELL’ESAME DI AVVOCATO – NOVEMBRE 2012 – EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE –Gruppo Editoriale Simone                  (art. 598 c.p.)

[7] Da: i codici COMMENTATI – APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AI CODICI CIVILE E PENALE – ANNOTATI CON LA GIRISPRUDENZA – SELEZIONE RAGIONATA DELLE ULTIME PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – CONSULTABILE DURANTE LE PROVE SCRUTTE DELL’ESAME DI AVVOCATO – NOVEMBRE 2010 – EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE –Gruppo Editoriale Simone (art. 598 c.p.)

[8] Da: i codici COMMENTATI per le professioni forensi – APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AI CODICI CIVILE E PENALE – ANNOTATI CON LA GIRISPRUDENZA – SELEZIONE RAGIONATA DELLE PIU’ RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – CONSULTABILE DURANTE LE PROVE SCRUTTE DELL’ESAME DI AVVOCATO – NOVEMBRE 2013 – EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE –Gruppo Editoriale Simone                  (art. 598 c.p.)

 

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