SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI – L CIVILE

Ordinanza 18 aprile 2014, n. 9029

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Cuneo con ordinanza n. R.G. 241/13 emessa il 26/06/2013 nel procedimento pendente tra:

G.S.;

ASL CN (OMISSIS) AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CUNEO, MONDOVI’ E SAVIGLIANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., G.S. adiva il Tribunale di Aosta, esponendo di essere rimasto creditore di differenze retributive in relazione all’attività lavorativa prestata alle dipendenze della Hydroedile S.p.A. presso un cantiere aperto in (OMISSIS) per la realizzazione di un’opera edile commissionata dalla ASL CN(OMISSIS) di Cuneo, Mondovì e Savigliano.

La domanda veniva proposta ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per far valere nei confronti della ASL committente la responsabilità solidale con la società appaltatrice Hydroedile, dichiarata fallita.

Il Giudice adito, accogliendo l’eccezione sollevata dalla ASL CN(OMISSIS), dichiarava la propria incompetenza territoriale, rilevando che non era stata proposta alcuna azione nei confronti della soc. Hydroedile (nè tale azione avrebbe potuto proporsi in sede ordinaria, stante l’intervenuto fallimento della società); che pertanto, non potendo farsi riferimento al luogo dove aveva sede un soggetto che non era parte del giudizio, occorreva individuarsi come territorialmente competente in via alternativa il Tribunale di Cuneo, luogo in cui ha sede la resistente ASL, o il Tribunale di Saluzzo, del cui circondario fa parte il comune di Racconigi, nel cui territorio era situato il cantiere presso il quale aveva operato il ricorrente.

Il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Cuneo che, con ordinanza del 26/6/2013, sollevava conflitto negativo e richiedeva d’ufficio a questa Corte ex art. 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza, osservando:

a) che la ASL di Cuneo era stata evocata in giudizio non quale datrice di lavoro, bensì quale semplice responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2 e, in via subordinata, ex art. 1676 cod. civ., con la conseguenza che la sua sede legale non poteva assumere rilievo ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ., non potendo trovare applicazione i criteri di collegamento previsti dall’art. 19 cod. proc. civ., in quanto il disposto dell’art. 413 cod. proc. civ., comma 7, consente l’applicabilità dei predetti criteri generali “soltanto qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti”; che difatti nelle controversie di lavoro i criteri speciali per l’individuazione del giudice territorialmente competente, previsti dall’art. 413 cod. proc. civ., concorrono tra loro alternativamente, con autonoma rilevanza, mentre prevalgono su quelli ordinari del foro generale, applicabili solo in via sussidiaria;

b) che nel caso di specie, il ricorrente assume che il rapporto sarebbe sorto in Aosta, mentre la convenuta si offre di provare la sua insorgenza in quel di Torino; che è pacifico che l’attività del ricorrente si è svolta interamente a (OMISSIS); che ne consegue la competenza territoriale del Tribunale di Aosta o del Tribunale di Torino, in relazione al luogo in cui è sorto il rapporto, o alternativamente, in relazione al luogo in cui si è svolta la prestazione lavorativa, la competenza del Tribunale di Saluzzo, la cui soppressione con accorpamento nel Tribunale di Cuneo, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 11, comma 2, non era ancora avvenuta, essendo l’efficacia dell’accorpamento stata differita di dodici mesi dall’entrata in vigore della norma.

E’ stato acquisito il parere del P.G., che ha concluso per la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo.

Questa Corte ha costantemente affermato che “la domanda, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., proposta dall’ausiliare dell’appaltatore verso il committente per conseguire (nei limiti di quanto dovuto dal committente all’appaltatore) il soddisfacimento del suo credito retributivo, appartiene alla competenza del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409 cod. proc. civ., atteso che tale azione (la quale è del tutto autonoma da quella esperibile nei confronti dell’appaltatore datore di lavoro, e può dunque esplicarsi davanti al giudice del lavoro anche in caso di sopravvenuto fallimento del predetto datore) trova fondamento non nel rapporto di appalto (che rileva solo strumentalmente) bensì nel rapporto di locatio operarum” (Cass. 24 ottobre 1996, n. 9303; id. 20 aprile 1998, n. 4007; 14 dicembre 1009, n. 12551). E’ stato, altresì, statuito che “dall’art. 1676 cod. civ., che attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione di attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, deriva una solidarietà fra appaltatore e committente ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., in quanto entrambi sono tenuti alla stessa prestazione (pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazione eseguite nei confronti dello stesso datore di lavoro-appaltatore) per lo stesso titolo giuridico (rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il etto datore di lavoro-appaltatore), pur non divenendo il committente parte del rapporto di lavoro” (così Cass. 27 settembre 2000, n. 12784; id. 9 agosto 2003, n. 12048).

Dunque, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia agito nei (soli) confronti del committente, ai fini della individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente devono trovare applicazione i criteri speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall’art. 413 cod. proc. civ., comma 2 e cioè il luogo ove è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tanto precisato, rileva questa Corte che il Tribunale di Cuneo ha indicato alternativamente il luogo ove sarebbe sorto il rapporto di lavoro – da individuare in Aosta, secondo il ricorrente, o in Torino, giusta quanto eccepito (e chiesto di provare) dalla resistente – o il luogo dove si è interamente svolta l’attività lavorativa, vale a dire in (OMISSIS), facente parte della circoscrizione del Tribunale di Saluzzo.

Ora, premesso che la convenuta ASL aveva contestato che il rapporto di lavoro fosse sorto ad Aosta (forum contractus), mentre nulla aveva specificamente provato il ricorrente circa i presupposti in base ai quali aveva individuato la competenza territoriale del Tribunale di Aosta, limitandosi a mere allegazioni circa il luogo in cui era sorto il rapporto, va osservato che la scelta del foro spetta all’attore (nella specie, il lavoratore) che deve però provare gli elementi di fatto relativi al criterio prescelto e in generale i presupposti della competenza. In tal senso si è più volte espressa questa Corte, osservando che, nelle controversie individuali di lavoro, l’attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dall’art. 413 cod. proc. civ., comma 2, ma ha l’onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale (Cass. 20 gennaio 2003, n. 700; id. 25 novembre 1999, n. 13147).

La questione relativa alla determinazione della competenza territoriale non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 cod. proc. civ., a “sommarie informazioni” eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze (ad esempio quelle relative all’ubicazione della sede di una persona giuridica) agevolmente rilevabili o documentabili (Cass. 20 ottobre 2006, n. 22524; id. 21 maggio 2010, n. 12455; 12 luglio 2011, n. 15348). Più recentemente, questa Corte ha osservato che l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ., un’eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (Cass. 22 luglio 2013, n. 17794).

Nel caso di specie, non risulta che sia avvenuta alcuna istruzione sommaria in limine litis diretta a chiarire o integrare i documenti di causa, di talchè, non risultando ex actis dimostrato il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, non può trovare applicazione, nemmeno in via alternativa, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, il primo dei tre criteri previsti dell’art. 413 cod. proc. civ., comma 2.

Ciò posto e considerato che è invece pacifico tra le parti che il ricorrente prestò la sua attività lavorativa alle dipendenze della Hydroedile s.p.a. presso un cantiere avviato in (OMISSIS), la competenza a conoscere la controversia spetta sicuramente al Tribunale di Saluzzo della cui circoscrizione fa parte quel comune.

Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi la recente soppressione del Tribunale di Saluzzo. Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 1 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma della L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, in G.U. 12 settembre 2012) ha disposto la soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica “di cui alla tabella A allegata” al medesimo decreto e, tra i tribunali soppressi, figura quello di Saluzzo, con accorpamento al Tribunale di Cuneo, il cui circondario è stato così ridefinito. Per effetto di tale accorpamento, il comune di Racconigi si trova incluso nel circondario del Tribunale di Cuneo.

A norma del medesimo D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 11, comma 2, la soppressione e l’accorpamento prendono efficacia trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il quale a sua volta è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre 2012, e dunque tale effetto decorre dal 13 settembre 2013.

Alla data dell’odierna decisione, sono ormai efficaci le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 1, con l’allegata tabella A, del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, le quali hanno pure superato – con l’unica eccezione relativa alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino – il vaglio di costituzionalità (v. Corte Costituzionale, sentenza 3-24 luglio 2013, n. 237).

La disciplina transitoria di cui all’art. 9 dello stesso decreto si limita a stabilire che le udienze fissate per una data successiva al 13 settembre 2013 “sono tenute dinanzi all’ufficio competente a norma dell’art. 2” e che “fino alla data di cui all’art. 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione”.

La questione oggetto del regolamento di competenza richiesto d’ufficio è dunque da risolvere nel senso che competente a decidere la controversia è il Tribunale di Cuneo, quale giudice unico di primo grado, in funzione di giudice del lavoro.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Cuneo; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2014

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