Estratto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 20.2.2020

A r t . 1
(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero
territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto
da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,
comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Testo integrale:

 2003202019212600130.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf

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