PARERE PENALE
CAIA, fidanzata di TIZIO, carabiniere, all’epoca minorenne, mentre scherzava con il fidanzato che le aveva consentito di maneggiare la pistola d’ordinanza, lo uccide accidentalmente esplodendo un colpo a distanza ravvicinata. I genitori del carabiniere chiedono un risarcimento per essi e per ciascuno dei fratelli della vittima. I genitori di CAIA – disperati – si rivolgono al vostro studio legale per capire la possibile difesa circa la loro responsabilità nell’educare e vigilare la propria figlia. Il candidato rediga parere motivato trattando gli istituti sottesi alla traccia, con particolare riferimento alla posizione dei genitori di CAIA.

Al fine di una concreta  valutazione della responsabilità dei genitori di Caia è necessario in primis soffermarsi sul reato di omicidio colposo e successivamente occorre esaminare l’ art 40 cp  in combinato disposto con l’art 147 c.c( doveri dei genitori verso i figli) e l’art 2048 c.c( responsabilità dei genitori per fatto illecito della prole).

Orbene, l’art 589 cp stabilisce  la responsabilità penale di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona e prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. Invero, il delitto colposo ex art 43 III comma cp si configura, quando l’ evento anche se preveduto, non  è voluto dall’ agente,  e si verifica a causa di negligenza, imprudenza ed imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Infatti,il reato si compone di  tre elementi costitutivi: il fatto tipico,  l’antigiuridicità e la colpevolezza. La colpevolezza è l’elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie criminosa. Nel nostro ordinamento i reati sono puniti a titolo di dolo o colpa. Il dolo presuppone che l’agente voglia  e si rappresenti l’evento criminoso e che il fatto illecito cagionato sia frutto dell’azione o dell’ omissione del soggetto attivo. Ex adverso, ricorre l’elemento soggettivo della colpa, quando l’ agente, pur se prevede il fatto lesivo, non  lo vuole cagionare. La prevedibilità dell’evento può riconnettersi alla sola possibilità che lo stesso si verifichi, purchè tale possibilità rilevi in maniera concreta  le potenzialità dannose della condotta del soggetto attivo.

Invero, l’ art 40 cp ultimo comma, prevede che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo Perché si configuri la responsabilità ex art 40 cp è necessario che vi sia una posizione di garanzia, in virtù della quale il titolare della stessa possa agire per impedire che si consumi  il reato.

La giurisprudenza di legittimità, invero, rileva che la posizione di garanzia può derivare dalla legge, dal contratto o da una precedente attività pericolosa. Di diverso avviso rispetto a quanto testè esposto, un altro orientamento giurisprudenziale di legittimità, avallato da autorevole dottrina, osserva che è necessario perché si configuri la responsabilità ex art 40 cp la circostanza che l’ agente possa concretamente impedire la causazione dell’evento lesivo. La Suprema Corte di Cassazione  rileva come  debba  sussistere oltre ad una fonte formale,la possibilità per l’ agente di agire in modo effettivo al fine di impedire la fattispecie lesiva. Si rileva , dunque , come nel caso di specie, i genitori che esercitano la potestà sui figli minori abbiano l’ obbligo di protezione verso gli stessi e precisamente di mantenere, istruire ed educare la prole. I genitori, invero, sono tenuti a doveri inderogabili posti a loro carico dall’art 147 c.c. Gli stessi, infatti, debbono svolgere una costante opera educativa, tesa a correggere comportamenti non corretti e a far crescere la prole con una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona  da ogni accadimento consapevolmente illecito. I genitori devono formare il figlio e impartire una educazione tale da consentire allo stesso di impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo  ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità. L’ obbligo di sorveglianza si esplica nel dovere dei genitori di controllare che i figli  conformino la propria condotta  alle regole di comportamento  vigenti nel contesto sociale  e nel rispetto delle regole della civile convivenza, presenti nei diversi ambiti   in cui il soggetto si trova ad operare. La Suprema Corte ha statuito, pertanto, che si configura la culpa in educando e in vigilando anche quando il minore si sia allontanato temporaneamente dalla casa familiare, qualora dall’illecito  commesso dal minore si desumano oggettive carenze dall’ attività educativa.

Infatti, i genitori rispondono del fatto lesivo del figlio allorquando sussistano le seguenti condizioni:1)la conoscenza e conoscibilità dell’ evento; 2)la conoscenza o riconoscibilità dell’ azione doverosa incombente sul garante; 3) la possibilità oggettiva di impedire l’evento. A tale riguardo, è necessario che di fatto i genitori possano impedire il fatto lesivo causato dai figli. Oltre che sotto il profilo della responsabilità penale, il legislatore ha disciplinato dal punto di vista civile la responsabilità dei genitori. A norma dell’ art 2048 c.c, infatti,  il padre, la madre o il tutore sono responsabili del danno illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi..Il legislatore all’ ultimo comma dell’ art 2048 c.c ha previsto  che i genitori sono esenti da responsabilità  se provano di non aver potuto impedire il fatto. Prima di qualsivoglia considerazione sul quesito proposto è necessario tracciare gli elementi costitutivi della responsabilità dei genitori.  Orbene, la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente è strettamente connessa, per come esposto in precedenza, all’art 147 c.c .Invero, i genitori sono tenuti ad educare ed istruire i figli e devono correggere comportamenti non corretti al fine di far crescere una persona educata, coscienziosa e, altresì, rispettosa delle norme giuridiche e delle regole del vivere civile. La responsabilità dei genitori si configura, secondo l’ orientamento costante  in giurisprudenza, come responsabilità diretta, ossia per il fatto illecito dei figli minori imputabili ed è presunta iuris tantum( Cassazione 28 marzo 2001 n.4481; Cassazione 20 ottobre 2005 n.20332). .Infatti, i genitori rispondono del fatto illecito dei minori per culpa in vigilando e culpa in educando ( Cassazione 22.01.1999 n.572). Tuttavia, i genitori non sono responsabili del fatto commesso dal minore, qualora dimostrino ex art 2048 III comma cc di non aver potuto impedire il fatto. A tale proposito, sarà necessario che i genitori forniscano una prova liberatoria che si concretizza nella dimostrazione, oltre ad aver impartito al minore un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata alla sua età. Orbene, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità statuisce che i genitori sono liberati dalla responsabilità, soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, perché ricorra una siffatta responsabilità dei genitori è necessario che il fatto sia prevedibile, in quanto ciò che è imprevedibile è anche, per definizione, non prevedibile( Tribunale Gela  11.01.2007) .

Nel caso in esame, Tizia, minorenne all’epoca dei fatti e fidanzata con Tizio, mentre scherzava con il fidanzato, che le aveva consentito di maneggiare la pistola d’ordinanza, lo uccide in modo non volontario, esplodendo un colpo a distanza ravvicinata. Nella fattispecie  che ci occupa è necessario evidenziare che Tizio, carabiniere e maggiore di età, consente a Caia minorenne di appropriarsi della sua pistola di servizio e di giocare con la stessa. La Cassazione ( sentenza 29 maggio 2001 n.7270)ha statuito che la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dal minore, che si esplica nell’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza sul minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, Tale modalità, infatti,  possono rilevare il grado di educazione del minore conseguente al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ex art 147 c.c. Altresì, la Suprema Corte (sentenza 20 aprile 2007 n.8509) ha stabilito che non si configura la responsabilità dei  genitori, per il  fatto illecito commesso dal minore capace di intendere e volere, quando i genitori  dimostrino di non aver potuto impedire il fatto lesivo. Tale  prova  normalmente si concretizza  nella dimostrazione di aver impartito al minore un’ educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all’età. La giurisprudenza di legittimità, a tale riguardo, ha statuito che sussiste la responsabilità della persona a cui è affidato il minore ed  in quanto titolare di una posizione di garanzia risponde del fatto da questi commesso, avendo l’ obbligo giuridico di impedire gli eventi dannosi causati dal minore.

Pertanto, i genitori di Caia, alla luce delle argomentazioni testè esposte, non potranno essere ritenuti responsabili del fatto illecito, in quanto Tizio ha consegnato spontaneamente la pistola a Caia e lo stesso avrebbe dovuto impedire l’uso dell’arma da fuoco alla fidanzata minorenne,perché  in quanto titolare di una posizione di garanzia, era tenuto ad esercitare un controllo e a vigilare per impedire  che ella compisse fatti illeciti.

D.ssa Antonella Murdaca

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