Il G.O. può condannare la Pa ad un facere specifico
di Giuseppe Benfatto
Corte di Cassazione, sezione I, sent. 5 ottobre 2012 n. 17068
Avverso il pregiudizio che può derivare ad un immobile vicino ad una strada pubblica per l’omessa manutenzione di questa deve riconoscersi al privato la possibilità di adire il giudice ordinario contro la Pa, non solo per avanzare una pretesa risarcitoria, ma per vedere condannare la Pa al compimento di tutte le opere necessarie a rimuovere la situazione pregiudizievole, vertendosi in tema di comportamenti materiali, non riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, in relazione ai quali rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario la condanna della Pa.
Nel caso specifico, una provincia era stata condannata al risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo di un terreno, nonché per i danni arrecati ai prodotti della semina in seguito all’irregolare deflusso delle acque meteoriche, prodotto dalle opere di sistemazione di una strada provinciale. Il giudice di secondo grado, tuttavia, negava al danneggiato la condanna della Pa interessata all’esecuzione di ulteriori opere tese a porre fine al deflusso irregolare delle acque, ritenendo che il disposto dell’art. 4 della Legge di abolizione del contenzioso ( L. n. 2248/1865) vieta la giudice ordinario la condanna della Pa ad un facere specifico. Il privato lamentava in sede di legittimità la correttezza di quest’ultima affermazione. La Suprema Corte nella pronuncia in epigrafe accoglie la censura evidenziando che a partire dagli anni ’70 la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il divieto di condannare la Pa a compiere una specifica attività non trova applicazione se la Pa ha arrecato pregiudizio ai diritti dei privati con attività materiale o con atti arbitrari ed in mancanza assoluta di un provvedimento giustificativo. Per cui ben poteva la Corte di Appello, dopo aver accertato la situazione pregiudizievole determinata dalla Provincia con la modifica del deflusso delle acque, dare tutte le disposizioni necessarie a rimuovere la situazione contraria al precetto del neminem laedere.