SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 6 febbraio – 5 maggio 2014, n. 18307

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AERRE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

avverso la ordinanza del 22/05/2013 del Tribunale di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale delle libertà di Trento, con ordinanza emessa in data 22 maggio 2013, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11 aprile 2013 dal GIP presso il medesimo Tribunale nei confronti di R.G., indagato per il delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11.

L’istanza di riesame era stata proposta da R.E. nella qualità di legale rappresentante della xxl.

Il Collegio cautelare – investito, con la menzionata istanza di riesame, della valutazione circa la sussistenza della effettiva disponibilità del bene immobile in giudiziale sequestro da parte dell’indagato R.G. o del diverso soggetto giuridico – riteneva, anche sulla base di ulteriore documentazione prodotta dal pubblico ministero, che le dichiarazioni rese alla p.g. da P.F., amministratore della xx s.r.l. (società fiduciaria con incarico di gestione fiduciaria della xx), unitamente al contenuto dell’annotazione di p.g. del 7 maggio 2013, neutralizzassero completamente la tesi difensiva sulla effettività della separazione coniugale fra R.G. e T.M. e sulla non convivenza fra i due coniugi (solo formalmente ex coniugi), mentre il medesimo contenuto di tale citata annotazione di p.g. e le dichiarazioni rese da L.S. alla p.g. il 16 maggio 2013 sulla stipula del contratto di locazione del bene immobile in oggetto e delle relative trattative negoziali svolte con R.G., riscontrassero idoneamente la tesi del P.M. fatta propria nell’impugnato decreto di sequestro preventivo, smentendo nettamente la tesi difensiva formulata nell’istanza di riesame circa la piena proprietà e disponibilità del bene da parte del soggetto terzo (xx).

2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il legale rappresentante ella xx., affidando il gravame ai due seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione su elementi decisivi del tema cautelare.

Si assume l’assoluta mancanza di indicazioni motivazionali, mancando qualsiasi cenno, nella ordinanza impugnata, circa l’elemento decisivo dell’avvenuto regolare pagamento dei beni acquistati.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla violazione di legge di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, relativamente alla idoneità dell’atto di vendita immobiliare a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Si sostiene che, nel caso di specie, sia il G.I.P., in sede di adozione della misura cautelare, e sia il Tribunale del riesame, al momento del devoluto controllo sulla legittimità della misura applicata, avevano a disposizione l’evidenza che i beni del debitore, indipendentemente dall’atto di vendita, fossero già del tutto insufficienti ad assicurare una qualche prospettiva di soddisfazione del credito erariale, essendo il loro valore integralmente assorbito dai debiti assistiti da titoli di prelazione di grado anteriore.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

2. I motivi di gravame, essendo tra loro intimamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Con essi infatti vengono sollevati avverso il provvedimento impugnato rilievi che investono questioni di fatto che il Giudice del merito ha affrontato e risolto con una congrua ed adeguata motivazione idonea a rendere chiaro il percorso motivazionale seguito dal Collegio cautelare nel confermare il decreto di sequestro preventivo.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato come il ricorso per cassazione contro le ordinanze emanate in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, del 29/05/2008, n. 25932, Ivanov, Rv. 239692).

Nel caso di specie il Tribunale distrettuale ha fondato il rigetto dell’istanza di riesame sul rilievo che il bene sequestrato fosse nella piena disponibilità dell’indagato, la qual cosa rendeva irrilevante, con tutta evidenza, sia la formale intestazione del bene alla società ricorrente e sia la presenza di eventuali iscrizioni ipotecarie in precedenza accese sul bene in questione.

Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale – sulla base di una interpretazione del materiale probatorio che, in quanto sorretta da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità e, nella specie, sottrae la materia al controllo della Corte di cassazione nella misura in cui i vizi denuncianti non sono sussumibili nell’ambito della violazione di legge – ha fatto leva su elementi di prova dichiarativa che non sono stati in alcun modo contestati nel ricorso, se non con riferimenti formali all’intestazione del bene, al presunto pagamento del prezzo e con l’accensione delle ipoteche: elementi che il Giudice del merito ha ritenuto inidonei per vincere il dato cautelare, probatoriamente acquisito, della disponibilità del bene in capo all’indagato, tenuto anche conto del fatto che i soci della società intestataria del bene fossero il figlio e la moglie di R.G.

La giurisprudenza di questa Sezione è saldamente attestata nel ritenere che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322 ter c.p., anche in relazione alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143) può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell’indagato per quest’ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorchè il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, 08/03/2012, n. 15210, Costagliola ed altri, Rv. 252378).

Va, nel caso di specie, ricordato come il requisito della disponibilità in capo all’indagato il Tribunale del riesame abbia tratto sia dalla perdurante convivenza tra R.G. e la moglie, nonostante i predetti risultassero formalmente separati, a dimostrazione del ricorso a tecniche di simulazione, e sia dalla circostanza che, in sede di stipula del contratto di locazione del bene immobile in questione, le relative trattative negoziali erano state svolte da R.G., a dimostrazione dell’interesse economico dell’indagato sul bene in sequestro unitamente, per altro, al contemporaneo esercizio del potere dispositivo su di esso.

3. Segue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014

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